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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20122/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (installatore)

La controversia

La lite nasce da un contratto, stipulato nel luglio 2012, per l’installazione e gestione di apparecchi da gioco (AWP) in un bar, con durata triennale e proroga annuale salvo disdetta. Il contratto prevedeva: un corrispettivo a percentuale sugli incassi, un bonus per l’installazione ininterrotta per almeno trentasei mesi, una penale per violazione dell’esclusiva o dismissione anticipata degli apparecchi e una clausola risolutiva espressa per inadempimento di entrambe le parti. A seguito di reciproche contestazioni, la titolare del locale agì per ottenere il saldo dei compensi e del bonus; la società convenuta resistette e propose riconvenzionale per le penali, sostenendo l’illegittimità della risoluzione invocata dalla controparte. Il Tribunale accolse entrambe le domande, ma la Corte d’appello, in riforma, ritenne sussistente un inadempimento non lieve della società e considerò risolto il contratto per effetto della diffida ad adempiere contrattualmente prevista, rigettando così la riconvenzionale sulle penali. In Cassazione la società ricorrente dedusse quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1454 e 1455 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che l’inadempimento non fosse grave né rilevante ai fini risolutori; 2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che la controparte avesse esercitato la clausola risolutiva espressa in modo contrario a buona fede e per finalità diverse da quelle pattuite; 3) omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza, lamentando un preteso errore sulla debenza dei compensi perché, alla data della risoluzione, alcuni canoni non erano maturati o erano stati già pagati; 4) nullità della sentenza per difetto di motivazione sul punto risolutorio, assumendo che la riforma sulle penali fosse priva della necessaria declaratoria di risoluzione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d’appello non aveva fondato la risoluzione sulla gravità dell’inadempimento in sé, ma sul decorso del termine di quindici giorni dalla diffida ad adempiere, prevista pattiziamente per "qualsiasi inadempimento"; inoltre la gravità dell’inadempimento è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti denunciati. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché introduceva per la prima volta una questione nuova, non dedotta nei gradi di merito, relativa al preteso uso della clausola risolutiva in violazione di buona fede. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva alcun effettivo accertamento della sentenza impugnata, la quale aveva dato atto del giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado relativa ai compensi non impugnata in appello. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, perché la sentenza d’appello aveva espressamente affermato che il contratto doveva intendersi risolto per fatto e colpa della società ricorrente, giustificando così il rigetto della domanda sulle penali. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    La diffida ad adempiere può operare secondo la previsione contrattuale richiamata dalla corte territoriale; il motivo che ne contesti l’applicazione è inammissibile se non colpisce la ratio della decisione.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell’inadempimento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

  • art. 1175 c.c.

    La deduzione di violazione della buona fede è inammissibile se introduce una questione nuova, non prospettata nei gradi di merito.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell’esecuzione del contratto non può essere invocata in cassazione come questione nuova e fattuale, se non risulta dedotta e trattata nei giudizi di merito.

  • art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

    La nullità della sentenza va esclusa quando la decisione contiene un chiaro accertamento del punto decisivo e della ragione della riforma.

  • art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

    Il sindacato per omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una nuova valutazione delle prove o in una censura su accertamenti di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la risoluzione è prevista contrattualmente per qualsiasi inadempimento e opera mediante diffida ad adempiere, la controversia non si gioca necessariamente sulla gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., ma sulla corretta attivazione del meccanismo pattizio e sul decorso del termine assegnato.
  • La valutazione sulla gravità dell’inadempimento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, specie se richiedono accertamenti di fatto e non risulta la loro deduzione nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata non abbia affatto omesso di pronunciarsi sul punto, ma lo abbia risolto richiamando il giudicato interno o altre preclusioni processuali.
  • La nullità della sentenza per mancanza di motivazione è esclusa se il provvedimento di merito esplicita il percorso logico-giuridico che conduce alla declaratoria di risoluzione del contratto e alle conseguenze economiche che ne derivano.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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