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Sentenza

Sentenza n. 1846/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1300/2024

Giustizia amministrativa202503933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1300/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica docente per complessivi € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1300/2024, notificata al Ministero il 26 agosto 2024 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione ad assegnarle la Carta elettronica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, mediante emissione dei relativi buoni elettronici per € 2.500,00, oltre interessi. Nonostante la formazione del giudicato, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti dovranno essere depositati tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza e, nel caso concreto, ha fondato l'ordine di esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    all’art. 8 della l. n. 417/1978

    È richiamato, insieme all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, per la liquidazione delle spese di viaggio con mezzo proprio.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato quale disciplina delle ulteriori spese necessarie per l'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Il termine per presentare la richiesta di liquidazione decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, tale circostanza è comprovata documentalmente e l'amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di una persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine assegnato e può nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore mancato adempimento.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione finale sull'attività svolta.
  • Gli atti e i documenti del commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere depositati mediante la procedura del Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e rispettando gli adempimenti di firma e trasmissione indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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