Sentenza n. 1846/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1300/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1300/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica docente per complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1300/2024, notificata al Ministero il 26 agosto 2024 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione ad assegnarle la Carta elettronica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, mediante emissione dei relativi buoni elettronici per € 2.500,00, oltre interessi. Nonostante la formazione del giudicato, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti dovranno essere depositati tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza e, nel caso concreto, ha fondato l'ordine di esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
È richiamato, insieme all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, per la liquidazione delle spese di viaggio con mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato quale disciplina delle ulteriori spese necessarie per l'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la richiesta di liquidazione decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, tale circostanza è comprovata documentalmente e l'amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di una persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine assegnato e può nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore mancato adempimento.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione finale sull'attività svolta.
- Gli atti e i documenti del commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere depositati mediante la procedura del Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e rispettando gli adempimenti di firma e trasmissione indicati dal giudice.
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