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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato richiesto da un datore di lavoro nell’ambito del decreto flussi, era entrato in Italia con il relativo visto, ma il datore originario aveva successivamente dichiarato di non essere più disponibile all’assunzione e non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Dopo l’ingresso, il ricorrente aveva stipulato contratti di lavoro con altri datori e aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione. La Questura aveva respinto l’istanza per la mancata chiusura della procedura flussi mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorso deduceva violazione ed erronea interpretazione degli artt. 5, comma 9, e 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il ricorrente sosteneva che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non fosse a lui imputabile e che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare d’ufficio il rilascio di un diverso titolo, in particolare del permesso per attesa occupazione, richiamando anche l’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 e la circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presupponga che lo straniero sia già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e abbia successivamente perso il posto di lavoro. Tale presupposto non ricorreva, poiché il ricorrente non era mai stato assunto dal datore originario che aveva richiesto il nulla osta e non aveva mai conseguito un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche se imputabile alla sopravvenuta indisponibilità del datore, non equivale alla perdita di un rapporto di lavoro già instaurato e non consente, in assenza di una specifica previsione normativa, il rilascio del permesso per attesa occupazione. I successivi contratti stipulati con datori diversi non potevano sanare il mancato perfezionamento della sequenza prevista per l’ingresso dei lavoratori extracomunitari, che comprende decreto flussi, nulla osta, visto, eventuale accordo di integrazione, contratto di soggiorno e permesso di soggiorno. L’art. 22, comma 5-ter, è stato ritenuto riferibile alla ritardata trasmissione di un contratto di soggiorno che deve comunque essere sottoscritto, mentre l’art. 5, comma 9, consente il rilascio di altro titolo solo quando ne ricorrano i presupposti, qui mancanti. La circolare ministeriale richiamata non può derogare alla legge ed è stata ritenuta datata e non adeguata all’evoluzione normativa. È stata inoltre rigettata la rinnovata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    l’Amministrazione rilascia il permesso di soggiorno richiesto o altro tipo per il quale sussistano i presupposti

    La disposizione impone di valutare il rilascio di un diverso titolo solo quando siano concretamente integrati i relativi presupposti normativi; non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza di una precedente assunzione e di un precedente permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La disposizione riguarda la ritardata trasmissione al SUI del contratto di soggiorno e presuppone che il contratto sia stato sottoscritto; non si applica alla mancata sottoscrizione del contratto per indisponibilità del datore di lavoro.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

    Il permesso per attesa occupazione è collegato alla perdita di un posto di lavoro da parte di uno straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La norma non si applica a chi non sia mai stato assunto dal datore che ha richiesto il nulla osta e non abbia mai ottenuto un permesso di soggiorno.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il decreto flussi determina la capienza degli ingressi possibili e costituisce il primo segmento della sequenza procedurale necessaria per l’assunzione del lavoratore extracomunitario.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La richiesta e il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato costituiscono una fase della sequenza procedurale che deve essere completata, tra l’altro, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Il visto d’ingresso rappresenta una fase della procedura di ingresso per lavoro, ma non sostituisce gli ulteriori adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto di soggiorno e lavoro.

  • art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998

    L’eventuale sottoscrizione dell’accordo di integrazione rientra nella sequenza degli adempimenti previsti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un passaggio necessario della procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Il rilascio del permesso di soggiorno consegue al perfezionamento dei presupposti previsti dalla disciplina dell’ingresso e del soggiorno per lavoro.

  • art. 24, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale parte della disciplina della sottoscrizione del contratto di soggiorno anche per il lavoro stagionale.

  • art. 29, comma 3, lettera b), d.lgs. 286/1998

    Decorso il periodo previsto dall’art. 22, comma 11, trovano applicazione i requisiti reddituali indicati dalla norma.

  • art. 10-bis d.lgs. 286/1998

    La decisione richiama la possibile rilevanza penale dell’instaurazione di rapporti di lavoro irregolari in assenza degli atti necessari della procedura.

  • art. 12 d.lgs. 286/1998

    La decisione richiama la possibile rilevanza penale dell’assenza degli adempimenti prescritti per l’ingresso e l’impiego dello straniero.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata in relazione alle conseguenze dell’instaurazione di un rapporto di lavoro irregolare.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone che lo straniero sia già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e abbia perso un rapporto di lavoro validamente instaurato; non si applica a chi non sia mai stato assunto e non abbia mai ottenuto tale permesso.
  • La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche quando dipenda dalla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro originario, non equivale alla perdita di un posto di lavoro e non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza di una specifica previsione normativa.
  • Nella procedura di ingresso per lavoro subordinato, il nulla osta, il visto d’ingresso e l’ingresso in Italia non sono sufficienti a perfezionare il titolo di soggiorno: occorre il completamento della sequenza procedurale, inclusa la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso.
  • La stipulazione, dopo l’ingresso, di contratti di lavoro con datori diversi da quello indicato nel nulla osta non sana il mancato perfezionamento della procedura originaria e non consente, di per sé, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione.
  • L’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 impone all’amministrazione di valutare un diverso titolo di soggiorno solo se i relativi presupposti risultano concretamente integrati; tale disposizione non attribuisce un potere generale di rilascio in deroga ai requisiti stabiliti per il titolo richiesto.
  • Una circolare amministrativa non può derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta né fondare il rilascio di un permesso per attesa occupazione quando la legge richiede la precedente instaurazione e cessazione di un rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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