Cassazione Civile, Ordinanza n. 21031/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'agente della riscossione avverso il pagamento richiesto dalla Cassa Forense per somme relative a ruoli suppletivi 1998 e 1999. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'agente e revocato il decreto ingiuntivo. In Cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione della disciplina della legge n. 228/2012 e del d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che la norma speciale sulla rottamazione/annullamento dei ruoli inattivi non potesse applicarsi a un ente privatizzato come la Cassa Forense, dovendosi applicare le regole ordinarie sulla responsabilità contrattuale del concessionario; 2) illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 527 ss., l. n. 228/2012 per violazione degli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per asserita ablazione senza indennizzo dei crediti dell'ente; 3) violazione delle norme sul vecchio sistema di riscossione e sul discarico, sostenendo che l'agente non avesse dimostrato nei modi e tempi di legge di aver diligentemente tentato la riscossione e che quindi dovesse restare obbligato al rimborso delle somme anticipate; 4) in subordine, censura per la mancata diversificazione del regime per i crediti inferiori a 2.000 euro. La Corte ha respinto le doglianze principali perché la disciplina del 2012 riguarda il solo titolo esecutivo (ruolo) e non estingue il credito sottostante; la questione di costituzionalità è infondata; la censura sull'eventuale aiuto di Stato non giustifica il rinvio pregiudiziale; il terzo motivo è infondato perché i ruoli erano anteriori al 30.9.1999 e, in difetto del decreto attuativo previsto per quella fase transitoria, l'eventuale omissione informativa dell'agente non comportava la perdita del diritto al discarico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Cassa Forense. Ha ritenuto, in sintesi, che la legge n. 228/2012 si applichi anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono tramite ruolo; che l'annullamento previsto per i ruoli anteriori al 31.12.1999 incida solo sul titolo esecutivo e sulla contabilità dell'ente, non sul credito sostanziale; che le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità convenzionale/unionale siano manifestamente infondate; e che, quanto alla pretesa responsabilità dell'agente della riscossione per mancata rendicontazione, i ruoli in causa erano cartacei e anteriori al 30.9.1999, con conseguente inapplicabilità della disciplina invocata dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
primi, terzi e quarti motivi proposti ex art. 360, n. 3
Viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
trattazione in camera di consiglio non partecipata
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
art. 18 L. 576/1980
la Cassa... provvede alla riscossione dei contributi insoluti a mezzo di ruoli
Attribuisce alla Cassa Forense la riscossione a mezzo ruolo secondo le norme delle imposte dirette.
art. 17, comma 3, d.lgs. 46/1999
ribadito dall’art. 17, comma 3
Conferma il ricorso al sistema di riscossione mediante ruoli per la Cassa Forense.
art. 10 d.P.R. 602/1973
gli elenchi dei debitori della Cassa e del loro debito
Definisce il ruolo come elenco dei debitori e dei rispettivi debiti, costituente titolo esecutivo.
art. 32, comma 3, d.P.R. 43/1988
il Concessionario... debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli
Nel previgente sistema il concessionario anticipava alla Cassa le somme iscritte a ruolo, secondo il meccanismo del non riscosso come riscosso.
artt. 75 e 77 d.P.R. 43/1988
possibilità... di recuperare il carico anticipato
Disciplina il discarico nel vecchio sistema, subordinato alla diligente azione di riscossione.
art. 2 d.lgs. 112/1999
ha introdotto un diverso sistema
Nel nuovo sistema il concessionario riversa solo quanto effettivamente riscosso.
art. 19 d.lgs. 112/1999
adempimenti... espressamente previsti dall’art. 19
Il discarico per inesigibilità è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge.
art. 20 d.lgs. 112/1999
al termine della procedura di cui all’art. 20
La perdita del diritto al discarico consegue all'accertamento di responsabilità dell'agente.
art. 22 d.lgs. 112/1999
ha l'obbligo di riversarli alla Cassa
Conferma l'obbligo di riversamento solo dopo la riscossione.
art. 59, comma 4-ter, d.lgs. 112/1999
l’obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato
Per i ruoli anteriori al 30.9.1999 la rendicontazione era subordinata a un decreto mai emanato; quindi la sua omissione non faceva perdere automaticamente il diritto al discarico.
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 228/2012
annullamento automatico dei crediti... e automatico discarico
Le disposizioni sono interpretate come misura di riorganizzazione della riscossione: annullano/discaricano il ruolo come titolo esecutivo e producono effetti contabili, senza estinguere il credito sottostante.
art. 1, comma 1, d.m. 15.6.2015
le quote... sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore
Il decreto attuativo viene letto in senso coerente con la natura contabile dell'eliminazione dalle scritture.
artt. 2 e 3 d.m. 15.6.2015
elenco delle quote non interessate da procedure esecutive
Precisano le modalità di trasmissione e il discarico automatico delle quote.
art. 3 Cost.
Richiamato per escludere l'irragionevolezza della disciplina e valorizzare la ragionevolezza della riforma.
art. 38 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel ricorso per legittimità costituzionale.
art. 41 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel ricorso per legittimità costituzionale.
art. 42 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel ricorso per legittimità costituzionale.
art. 117 Cost.
È stata esclusa la violazione, anche in relazione all'art. 6 CEDU.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'ablazione senza indennizzo; la Corte non ne accoglie la tesi.
art. 6 CEDU
La Corte esclude un'incidenza irragionevole sul principio di parità delle parti e sull'affidamento in un quadro normativo immutabile.
art. 267 TFUE
È stato negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché la questione non era necessaria ai fini della decisione.
art. 107 TFUE
La Corte esclude che il meccanismo di discarico automatico costituisca, per quanto dedotto, un aiuto di Stato dimostrato nei suoi presupposti.
art. 1, comma 1, d.lgs. 509/1994
Richiamato per qualificare la Cassa come ente privatizzato deputato a funzione pubblica previdenziale.
art. 1 d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012
oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale
Richiamato solo in comparazione con una diversa ipotesi di vera ablazione patrimoniale; non è la norma oggetto del decidere.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale di riscossione prevede l'annullamento del ruolo o del titolo esecutivo, l'effetto va riferito al solo strumento di riscossione e non al credito sostanziale, salvo chiara previsione di estinzione del rapporto obbligatorio.
- L'ente previdenziale privatizzato che sia autorizzato ex lege a riscuotere mediante ruolo resta assoggettato alla disciplina speciale della riscossione, anche se la legge non incide sul suo bilancio con risorse pubbliche.
- L'eliminazione del credito dalle scritture contabili dell'ente ha valenza contabile e di veridicità del bilancio, non estintiva del credito, se la norma mira alla razionalizzazione e all'efficienza della riscossione.
- La questione di legittimità costituzionale di una disciplina di riorganizzazione della riscossione è infondata quando la misura è ragionevole, proporzionata e non priva l'ente del diritto di agire con i rimedi ordinari per il recupero del credito.
- La censura sull'omessa rendicontazione dell'agente della riscossione non può condurre alla perdita del diritto al discarico se, per i ruoli transitori anteriori alla data rilevante, la disciplina applicabile rinviava a un decreto attuativo mai emanato e non prevedeva quella sanzione.
- Una doglianza è inammissibile per genericità quando non chiarisce se i crediti controversi ricadano nell'una o nell'altra delle soglie normative che determinano regole differenti.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione sull'asserito aiuto di Stato non è supportata da una dimostrazione concreta del vantaggio selettivo e della sua alterazione della concorrenza.
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