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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1101

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1101 della Commissione, del 27 giugno 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tolclofos-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'approvazione del tolclofos-metile ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione scientifica dell'EFSA e della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (UE) n. 844/2012. La sostanza continua a essere approvata, ma con condizioni specifiche: uso limitato a piante ornamentali e patate, attenzione particolare a determinati rischi per ambiente, consumatori e operatori, e controllo di una impurezza nel materiale tecnico. Contestualmente, l'elenco delle sostanze attive approvate del regolamento (UE) n. 540/2011 viene aggiornato.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tolclofos-metile e aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva tolclofos-metile nell'ambito dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, nonché agli Stati membri chiamati ad applicare i principi uniformi di valutazione e autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza. Il regolamento incide anche sui prodotti fitosanitari che la contengono, limitandone l'uso alle piante ornamentali e alle patate, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1º settembre 2019; l'approvazione rinnovata scade il 31 agosto 2034.

Rinnovo dell'approvazione del tolclofos-metile

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1101 rinnova l'approvazione della sostanza attiva tolclofos-metile ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La misura si fonda sull'esito della procedura di rinnovo, sulla valutazione dell'EFSA e sulle conclusioni scientifiche relative ai rischi connessi alla sostanza.

Contesto procedurale e motivazioni

La sostanza era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 ed è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore; quest'ultimo ha poi trasmesso il rapporto valutativo all'EFSA e alla Commissione.

L'EFSA ha svolto la revisione scientifica, consultando richiedente e Stati membri, e ha reso pubbliche le informazioni pertinenti. La Commissione ha inoltre valutato le osservazioni del richiedente sul progetto di relazione di rinnovo. Nel quadro dei criteri introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 sulle proprietà di interferente endocrino, la Commissione ha ritenuto che il tolclofos-metile non debba essere considerato una sostanza con tali proprietà.

Esito della valutazione e condizioni di rinnovo

La Commissione ha ritenuto soddisfatti, per almeno uno o più impieghi rappresentativi, i criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha quindi rinnovato l'approvazione. Tuttavia, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, il rinnovo è accompagnato da condizioni e restrizioni specifiche, adottate in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In particolare, l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile è limitato alle piante ornamentali e alle patate, al fine di ridurre l'esposizione dei consumatori a determinati metaboliti e di diminuire i rischi per organismi acquatici e mammiferi selvatici. È inoltre eliminata la precedente restrizione che autorizzava l'uso della sostanza solo come fungicida, poiché la valutazione dei rischi si basava su impieghi rappresentativi ma non intendeva limitare gli usi autorizzabili.

Specifiche tecniche e requisiti per il materiale tecnico

L'allegato I del regolamento fissa le specifiche della sostanza approvata: tolclofos-metile, CAS 57018-04-9, CIPAC 479, con purezza almeno pari a 960 g/kg. È prevista una specifica impurità di rilievo tossicologico, il metanolo, che non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

Aspetti di valutazione del rischio per gli Stati membri

Nell'applicare i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. La valutazione nazionale deve prestare particolare attenzione a:

  • rischio per gli organismi acquatici e i mammiferi;
  • rischio per i consumatori, con riferimento specifico al metabolita DM-TM-CH2OH nelle patate;
  • rischio per operatori, lavoratori e astanti.

Le condizioni d'impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.

Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate

Il regolamento modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce 126 del tolclofos-metile è soppressa dalla parte A e una nuova voce, la 138, è inserita nella parte B con i dati aggiornati dell'approvazione rinnovata, incluse la data di approvazione, la scadenza al 31 agosto 2034 e le condizioni specifiche di impiego.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1º settembre 2019. La scelta della decorrenza è collegata alla proroga precedente dell'approvazione fino al 30 aprile 2020, disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/168, pur essendo stata adottata una decisione di rinnovo prima di tale scadenza prorogata.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione del tolclofos-metile è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova approvazione decorre dal 1º settembre 2019 e scade il 31 agosto 2034.

Condizioni specifiche di approvazione

La sostanza è approvata solo per l'uso su piante ornamentali e patate. Il materiale tecnico non deve contenere metanolo oltre 1 g/kg, a tutela del profilo tossicologico.

Valutazione del rischio e punti di attenzione

Nell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni della relazione di rinnovo, con particolare attenzione ai rischi per organismi acquatici e mammiferi, ai rischi per i consumatori legati in particolare al metabolita DM-TM-CH2OH nelle patate, e ai rischi per operatori, lavoratori e astanti.

Misure di attenuazione dei rischi

Le condizioni d'impiego devono includere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione di consumatori, ambiente e soggetti professionalmente esposti.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A la voce 126 relativa al tolclofos-metile è soppressa e nella parte B è inserita la nuova voce 138 con l'approvazione rinnovata e le relative specifiche.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 1º settembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresostanze attivevalutazione del rischiosalute e ambiente

Testo integrale

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