Regolamento (UE) 2019/1099
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1099 della Commissione, del 27 giugno 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime antidumping già vigente sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC. A seguito dell’istruttoria sulla domanda di un nuovo produttore esportatore, la Commissione conclude che Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd soddisfa i criteri previsti e deve beneficiare dell’aliquota riservata alle società सहयोगanti non incluse nel campione. La società viene quindi aggiunta all’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) n. 412/2013 con codice TARIC C485.
Modifica dell’elenco dei produttori esportatori cinesi soggetti al dazio antidumping definitivo sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, con concessione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori a Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013. Incide specificamente sul regime del dazio per i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ma non erano inclusi nel campione, mediante l’inserimento di un nuovo operatore nell’allegato I con il relativo codice addizionale TARIC. Ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del dazio antidumping per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC
Il regolamento interviene sul quadro antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, che disciplina le importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La finalità è quella di aggiornare l’elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, a seguito della verifica della richiesta di un nuovo operatore.
Contesto normativo e misure preesistenti
Il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame. Nel sistema originario erano previste aliquote individuali tra il 13,1 % e il 23,4 % per le società incluse nel campione, un dazio medio ponderato del 17,9 % per le società che avevano collaborato ma non erano state incluse nel campione e un dazio del 36,1 % per tutte le altre società cinesi. L’allegato I di tale regolamento è stato già modificato in precedenza dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 803/2014 e (UE) 2017/2207.
Domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Nel maggio 2018 Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd ha chiesto di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, dichiarando di soddisfare i tre criteri fissati dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013. La Commissione ha esaminato la risposta al questionario, ha richiesto informazioni integrative e ha valutato la documentazione prodotta dalla società.
Verifica dei criteri sostanziali
Per il primo criterio, la Commissione ha verificato che il richiedente non avesse esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Sulla base dei registri di vendita e della documentazione commerciale, è emerso che la commercializzazione era iniziata solo dopo tale periodo e che le esportazioni verso l’Unione erano cominciate nel luglio 2012, in Francia, senza evidenza di spedizioni anteriori o nel periodo rilevante.
Per il secondo criterio, relativo all’assenza di legami con esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure, la Commissione ha esaminato i rapporti societari del proprietario del richiedente con altre due società fino al 2013 e la relativa documentazione contabile e commerciale. Non sono stati riscontrati ulteriori legami commerciali od operativi rilevanti; inoltre, una delle società collegate aveva già ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nel 2017.
Per il terzo criterio, la Commissione ha accertato che il richiedente aveva effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta, sulla base di contratti di vendita con un cliente in Germania e di documenti relativi a una transazione dell’ottobre 2017.
Esito della decisione
La Commissione conclude che Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd soddisfa tutti e tre i criteri previsti per essere considerata un nuovo produttore esportatore. Di conseguenza, la società deve beneficiare dell’aliquota del dazio antidumping applicabile ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, con conseguente inserimento nell’allegato I del regolamento (UE) n. 412/2013 e attribuzione del codice addizionale TARIC C485.
Procedura e osservazioni delle parti
La Commissione ha comunicato al richiedente e all’industria dell’Unione i fatti e le considerazioni principali alla base della decisione. È stata concessa la possibilità di presentare osservazioni, ma non ne sono pervenute. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base richiamato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, aggiungendo un nuovo produttore esportatore all’elenco dell’allegato I.
Criteri per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
La Commissione applica i criteri di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013: assenza di esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, assenza di legami commerciali od operativi rilevanti con esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure, ed effettiva esportazione nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta. Tali requisiti sono ritenuti soddisfatti da Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd.
Esito dell’istruttoria e aggiornamento dell’allegato I
La Commissione decide di concedere a Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e di aggiungerne il nome all’elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione, con codice addizionale TARIC C485.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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