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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1103

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1103 della Commissione, del 27 giugno 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32019R1103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, relativo alle misure restrittive nei confronti dell'Iraq. A seguito della decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 24 giugno 2019, vengono cancellate 17 voci dall'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica produce effetti generali e immediati nell'ordinamento dell'Unione dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 mediante cancellazione di 17 soggetti dall'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relativo all'Iraq.

Ambito di applicazione

Si applica alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq nei limiti del regolamento (CE) n. 1210/2003, in particolare ai soggetti elencati nell'allegato III che erano sottoposti al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003. La modifica incide esclusivamente sull'elenco delle entità/persons interessate, sopprimendo 17 voci dall'allegato III. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica delle misure restrittive UE nei confronti dell'Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1103 della Commissione aggiorna il regime sanzionatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 in materia di talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq. L'intervento è motivato dalla decisione del 24 giugno 2019 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha disposto la cancellazione di 17 soggetti dall'elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.

Base giuridica e contesto

La Commissione adotta il regolamento in applicazione dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Il considerando rilevante chiarisce che l'allegato III di tale regolamento contiene gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003.

Modifica dell'allegato III

L'unica modifica normativa sostanziale consiste nella soppressione di 17 voci dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. Tra i soggetti cancellati figurano numerose imprese e organismi pubblici iracheni, inclusi alcuni operatori industriali, infrastrutturali ed energetici. Non vengono introdotti nuovi obblighi procedurali, né nuove categorie di soggetti sanzionati: il regolamento si limita ad adeguare l'elenco esistente alle decisioni internazionali richiamate.

Effetti pratici per operatori e intermediari

Per gli operatori economici, gli intermediari finanziari e i professionisti che assistono clienti con esposizione verso controparti irachene, la modifica rileva ai fini della verifica delle liste sanzionatorie e delle misure di congelamento. I soggetti cancellati dall'allegato III cessano di essere inclusi nel perimetro del congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 sulla base di tale allegato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come precisato nel testo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003, con la finalità di adeguare l'elenco dei soggetti sanzionati alla decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 24 giugno 2019.

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L'allegato III è modificato mediante la soppressione di 17 voci relative a enti e imprese pubbliche irachene, tra cui, a titolo esemplificativo, Automobile State Enterprise, Directorate-General of Medical Supplies, Directorate of Transformers Project, Iraqi Company for Carton Manufactories, Iraqi Refreshment Company, Mishraq Sulphur State Enterprise, Northern Cement State Enterprise, State Battery Manufacturing Establishment, State Company for Plastic Bags Industries in Tikrit, State Enterprise for Glass and Ceramic Industries, State Enterprise for Raw Building Materials, State Enterprise for Wood Industries, State Organisation for Industrial Development, State Organisation for Roads and Bridges, State Organisation for Minerals, Directorate-General of Generation and Transmission of Electricity e Nassirityah Thermal Power Station.

Effetto della cancellazione dall'elenco

La soppressione delle voci comporta che i soggetti cancellati non rientrano più nell'elenco dell'allegato III soggetto al congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalirelazioni economiche e finanziariepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondi

Testo integrale

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