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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1090

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del dimetoato, sostanza attiva già inserita tra quelle approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione motiva la scelta richiamando le criticità emerse nella valutazione scientifica, in particolare i rischi per consumatori, operatori, lavoratori, astanti, residenti e organismi non bersaglio. Viene quindi modificato l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con conseguenti obblighi per gli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti dimetoato e di applicare, se del caso, periodi di tolleranza limitati.

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato e soppressione della relativa iscrizione nell'elenco delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva dimetoato, ai prodotti fitosanitari che la contengono e, in conseguenza, agli Stati membri che devono revocare le autorizzazioni nazionali di tali prodotti. Rileva nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti in tutti gli Stati membri dell’UE; il regolamento è inoltre rilevante ai fini SEE. Restano salve la possibilità di concedere un periodo di tolleranza ex articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la facoltà di presentare una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento.

Mancato rinnovo dell'approvazione del dimetoato

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 interviene nel quadro della disciplina UE sui prodotti fitosanitari e dispone il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimetoato. La scelta segue la procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto delle conclusioni scientifiche dell’EFSA e delle osservazioni presentate dal richiedente.

Contesto procedurale e motivi della decisione

Il dimetoato era stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e quindi considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con elencazione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e completata con i fascicoli supplementari richiesti; lo Stato membro relatore aveva poi trasmesso il rapporto valutativo all’EFSA e alla Commissione.

Le conclusioni dell’EFSA del 2 ottobre 2018 evidenziano profili di rischio non risolti. In particolare:

  • non è stato possibile escludere il rischio di esposizione per consumatori, operatori, lavoratori, astanti e residenti per effetto dei residui di dimetoato;
  • non è stato possibile escludere il potenziale genotossico del dimetoato;
  • il principale metabolita ometoato è stato ritenuto, secondo la maggioranza degli esperti della valutazione inter pares, un agente mutageno in vivo;
  • per tutti gli impieghi rappresentativi valutati è stato rilevato un rischio elevato per mammiferi e artropodi non bersaglio per il dimetoato e per le api mellifere sia per il dimetoato sia per l’ometoato;
  • la specifica tecnica, attuale o rivista, non è risultata corredata della valutazione (eco)tossicologica.

Nonostante le osservazioni del richiedente, la Commissione ritiene non superati i motivi di preoccupazione e conclude che non è stato accertato il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Effetti sull'elenco delle sostanze attive approvate

Per dare attuazione alla decisione, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: nell’allegato, parte A, viene soppressa la riga 149 relativa al dimetoato. Ciò comporta la sua esclusione dall’elenco delle sostanze attive approvate nell’Unione.

Conseguenze per i prodotti fitosanitari contenenti dimetoato

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimetoato entro il 17 gennaio 2020. Il regolamento riconosce che gli Stati membri possano concedere un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma precisa che tale periodo deve essere il più breve possibile e non può oltrepassare:

  • il 17 ottobre 2019 per i prodotti fitosanitari usati sulle ciliege;
  • il 17 luglio 2020 per i prodotti fitosanitari usati su altre colture.

Rapporto con altri atti e possibilità di nuova domanda

Il regolamento richiama la proroga temporanea dell’approvazione del dimetoato disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/707, ma chiarisce che la decisione di mancato rinnovo è adottata prima della scadenza prorogata. Viene inoltre espressamente precisato che il regolamento non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione del dimetoato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell'approvazione

L’approvazione della sostanza attiva dimetoato non è rinnovata. La decisione si fonda sul mancato accertamento del soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per uno o più impieghi rappresentativi.

Modifica dell'elenco delle sostanze approvate

Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 149 relativa al dimetoato è soppressa, con conseguente eliminazione della sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate.

Revoca delle autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimetoato entro il 17 gennaio 2020.

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e scade il 17 ottobre 2019 per i prodotti fitosanitari usati sulle ciliege e il 17 luglio 2020 per i prodotti fitosanitari usati su altre colture.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentarevalutazione del rischioautorizzazioni nazionalisalute umana e ambiente

Testo integrale

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