Regolamento (UE) 2019/1091
Regolamento (UE) 2019/1091 della Commissione, del 26 giugno 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'esportazione dei prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 in materia di esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate, alla luce della riduzione del rischio BSE evidenziata dall’EFSA. Estende la deroga al divieto di esportazione per alcuni fertilizzanti organici e ammendanti contenenti PAT da ruminanti, fissando condizioni dettagliate di composizione, trasformazione, etichettatura, trasporto e controlli. Introduce inoltre un nuovo regime specifico per l’esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti esclusivamente PAT derivate da non ruminanti.
Modifica le regole UE sull’esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate (PAT) da ruminanti e non ruminanti, con particolare riguardo a fertilizzanti organici e ammendanti.
Ambito di applicazione
Si applica alle esportazioni dal territorio dell’Unione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti e non ruminanti, in particolare alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti organici e ammendanti. Incide sugli operatori economici, sugli stabilimenti e impianti riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011, nonché sulle autorità competenti degli Stati membri e sui posti di controllo frontalieri. Non disciplina in via generale la produzione o l’immissione sul mercato, ma specificamente le condizioni di esportazione e i controlli connessi; si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regime di esportazione dei prodotti contenenti proteine animali trasformate
Il regolamento (UE) 2019/1091 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). L’intervento si fonda, tra l’altro, sul parere EFSA del giugno 2018, che ha stimato un livello di infettività complessiva da agente della BSE associato alle proteine animali trasformate inferiore rispetto alla valutazione del 2011.
Finalità dell’intervento
La modifica mira ad aggiornare le condizioni di esportazione verso paesi terzi dei prodotti contenenti proteine animali trasformate, distinguendo tra materiali derivati da ruminanti e da non ruminanti. Il regolamento amplia la disciplina delle deroghe al divieto di esportazione e definisce, per la prima volta in modo espresso, le condizioni per esportare fertilizzanti organici e ammendanti contenenti PAT da non ruminanti.
Ambito di applicazione
L’atto opera sull’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, in particolare sul capitolo V, sezione E. Riguarda soprattutto:
- alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti PAT da ruminanti;
- fertilizzanti organici e ammendanti contenenti PAT da ruminanti o miscele di PAT da ruminanti e non ruminanti;
- fertilizzanti organici e ammendanti contenenti esclusivamente PAT derivate da non ruminanti.
Le norme coinvolgono anche gli stabilimenti e impianti riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011, le autorità competenti degli Stati membri e i posti di controllo frontalieri di uscita.
Divieto generale di esportazione e deroghe per prodotti con PAT da ruminanti
Il punto 2 della sezione E stabilisce che l’esportazione di prodotti contenenti PAT derivate da ruminanti è vietata, salvo specifiche deroghe.
La prima deroga riguarda gli alimenti trasformati per animali da compagnia, purché:
- siano stati trasformati in stabilimenti o impianti riconosciuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- siano imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell’Unione.
La seconda deroga, più articolata, riguarda i fertilizzanti organici e gli ammendanti, definiti all’articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1069/2009, che contengano PAT da ruminanti o una miscela di PAT da ruminanti e da non ruminanti. La deroga è subordinata a una serie di condizioni cumulative.
Requisiti sostanziali per fertilizzanti organici e ammendanti con PAT da ruminanti
Per beneficiare della deroga, i prodotti non devono contenere materiali di categoria 1 né materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico trasformato secondo le regole di commercializzazione richiamate dal regolamento (UE) n. 142/2011.
Inoltre:
- le PAT contenute devono rispettare le prescrizioni specifiche dell’allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- eventuali materiali di categoria 3 devono essere trasformati con uno dei metodi da 1 a 7 dell’allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, oppure secondo le regole per compost e residui di digestione dell’allegato V, capo III, sezione 1, o secondo le prescrizioni dell’allegato XIII, ove applicabili;
- il prodotto deve essere fabbricato in stabilimenti o impianti riconosciuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- deve essere miscelato con una quantità sufficiente di un componente autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro di produzione, tale da renderlo non appetibile agli animali o impedire altri usi impropri come mangime;
- tale componente deve essere miscelato nell’impianto di fabbricazione o in un impianto registrato a tal fine;
- la trasformazione deve garantire la decontaminazione degli agenti patogeni conformemente all’allegato XI, capo II, sezione 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- sull’imballaggio o sul contenitore deve essere apposta un’etichetta con la dicitura prescritta, che avverte del divieto di alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee pascolate o somministrate entro 21 giorni dall’applicazione.
Condizioni di esportazione, controlli e TRACES
L’esportazione dei fertilizzanti organici e degli ammendanti con PAT da ruminanti richiede ulteriori condizioni operative:
- trasporto in contenitori sigillati direttamente dall’impianto di produzione o dall’impianto registrato in cui viene aggiunto il componente anti-uso fino al punto di uscita dal territorio dell’Unione, che deve essere un posto di controllo frontaliero incluso nell’elenco dell’allegato I della decisione 2009/821/CE;
- obbligo per l’operatore responsabile del trasporto di informare l’autorità competente del posto di controllo frontaliero dell’arrivo della partita;
- accompagnamento con documento commerciale compilato secondo il modello dell’allegato VIII, capo III, punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011, rilasciato tramite il sistema TRACES;
- indicazione del posto di controllo frontaliero di uscita nella casella I.28 del documento;
- verifica, al punto di uscita, del sigillo dei contenitori da parte dell’autorità competente, secondo un approccio basato sul rischio;
- in caso di verifica del sigillo non soddisfacente, distruzione o rispedizione della partita allo stabilimento di origine indicato nella casella I.12;
- comunicazione via TRACES all’autorità competente indicata nella casella I.4 dell’arrivo della partita e degli esiti delle verifiche e delle eventuali azioni correttive;
- controlli ufficiali basati sul rischio da parte dell’autorità competente dell’impianto di origine, anche per verificare che l’autorità del posto di controllo frontaliero abbia ricevuto conferma del controllo effettuato al punto di uscita.
Le condizioni relative alla miscelazione con componente che renda il prodotto non appetibile agli animali, all’etichettatura e al trasporto sigillato non si applicano ai fertilizzanti organici o agli ammendanti in confezioni pronte alla vendita di peso non superiore a 50 kg per l’uso da parte del consumatore finale.
Nuovo regime per i prodotti contenenti PAT esclusivamente da non ruminanti
Il nuovo punto 5 introdotto nella sezione E disciplina l’esportazione di fertilizzanti organici o ammendanti contenenti esclusivamente PAT derivate da non ruminanti e privi di materiali ottenuti da ruminanti.
Per tali prodotti si applicano, in linea generale, i requisiti del punto 2, lettera b), punti i), ii), iii), iv), v), vi) e vii), con la stessa esclusione per i prodotti in pacchi pronti alla vendita fino a 50 kg destinati al consumatore finale per quanto riguarda alcune condizioni specifiche.
In aggiunta:
- le PAT da non ruminanti devono essere prodotte in impianti di trasformazione conformi ai requisiti del capitolo IV, sezione D, lettera c), e inclusi in un elenco ai sensi del capitolo V, sezione A, punto 1, lettera d);
- i fertilizzanti o ammendanti devono essere prodotti in stabilimenti o impianti adibiti esclusivamente alla trasformazione di prodotti derivati da non ruminanti;
- in deroga, l’autorità competente può autorizzare impianti che trattano anche materiali da ruminanti, purché siano attuate misure efficaci di prevenzione della contaminazione incrociata;
- il trasporto verso il punto di uscita deve avvenire in imballaggi nuovi o in contenitori alla rinfusa non usati per materiali derivati da ruminanti, oppure previamente puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. L’atto interviene sulle regole di esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti.
Divieto generale di esportazione e deroghe per prodotti con PAT da ruminanti
È ribadito il divieto di esportare prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti. La deroga non si applica agli alimenti trasformati per animali da compagnia conformi ai requisiti di trasformazione in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e correttamente imballati ed etichettati. È inoltre prevista una deroga per fertilizzanti organici o ammendanti che contengano PAT da ruminanti o una miscela di PAT da ruminanti e da non ruminanti, ma solo se rispettano condizioni stringenti su assenza di materiali di categoria 1 e di categoria 2 non consentiti, conformità delle PAT alle prescrizioni dell’allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, trasformazione di eventuali materiali di categoria 3 secondo metodi autorizzati, produzione in impianti riconosciuti, miscelazione con componenti che li rendano non appetibili agli animali, decontaminazione dei patogeni, etichettatura specifica e controlli/trasporto verso il punto di uscita UE.
Condizioni di esportazione per fertilizzanti organici e ammendanti con PAT da ruminanti
Per tali prodotti sono richiesti: trasporto in contenitori sigillati fino a un posto di controllo frontaliero di uscita; notifica preventiva all’autorità competente del posto di controllo frontaliero; accompagnamento con documento commerciale generato tramite TRACES secondo il modello dell’allegato VIII, capo III, punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011; indicazione del posto di controllo frontaliero nella casella I.28; verifica del sigillo da parte dell’autorità competente al punto di uscita con possibile distruzione o respingimento della partita in caso di esito insoddisfacente; comunicazione via TRACES all’autorità indicata nella casella I.4; controlli ufficiali basati sul rischio presso l’impianto di origine per accertare la conformità ai requisiti e la conferma dell’avvenuto controllo al punto di uscita. Le condizioni relative a miscelazione con componente anti-uso come mangime, etichettatura e trasporto verso il punto di uscita non si applicano ai pacchi pronti alla vendita di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale.
Nuovo regime per fertilizzanti organici e ammendanti con PAT esclusivamente da non ruminanti
È introdotto un nuovo punto 5 che consente l’esportazione di fertilizzanti organici o ammendanti contenenti esclusivamente PAT derivate da non ruminanti e privi di materiali ottenuti da ruminanti, a condizione che siano rispettati i requisiti del punto 2, lettera b), punti i), ii), iii), iv), v), vi) e vii) della stessa sezione, salvo alcune deroghe per confezioni fino a 50 kg per l’uso da parte del consumatore finale. Le PAT da non ruminanti devono provenire da impianti di trasformazione conformi ai requisiti del capitolo IV, sezione D, lettera c), ed elencati secondo il capitolo V, sezione A, punto 1, lettera d). I prodotti devono essere fabbricati in stabilimenti o impianti dedicati esclusivamente a fertilizzanti o ammendanti derivati da non ruminanti; in via eccezionale, l’autorità competente può autorizzare impianti che trattano anche materiali da ruminanti se esistono misure efficaci contro la contaminazione incrociata. È inoltre richiesto l’uso di imballaggi nuovi o di contenitori alla rinfusa non utilizzati per materiali derivati da ruminanti, oppure puliti secondo procedura documentata approvata dall’autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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