Regolamento (UE) 2019/1102
Regolamento (UE) 2019/1102 della Commissione, del 27 giugno 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei concimi CE modificando il regolamento (CE) n. 2003/2003. Da un lato introduce il DMPSA tra i tipi di concimi ammessi, riconoscendolo come inibitore della nitrificazione idoneo a migliorare l’efficienza dell’azoto; dall’altro adegua i metodi di campionamento e analisi dell’allegato IV, sostituendo e integrando varie norme EN più recenti. Le modifiche incidono sui controlli ufficiali e sulla conformità tecnica dei concimi commercializzati nell’Unione.
Modifica del regolamento (CE) n. 2003/2003 sui concimi per inserire il DMPSA tra i tipi di concimi e aggiornare i metodi di campionamento e analisi dell’allegato IV.
Ambito di applicazione
Si applica ai concimi CE disciplinati dal regolamento (CE) n. 2003/2003, con effetti per i fabbricanti, i laboratori e le autorità di controllo che effettuano campionamento, preparazione del campione e analisi ufficiali. L’intervento riguarda in particolare l’inserimento del DMPSA come inibitore della nitrificazione nell’allegato I e l’aggiornamento dei metodi di prova dell’allegato IV per i controlli ufficiali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (CE) n. 2003/2003 sui concimi per il DMPSA e per l’aggiornamento dei metodi analitici
Il regolamento della Commissione del 27 giugno 2019 interviene sul regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi, con l’obiettivo di adeguarne gli allegati I e IV. Il provvedimento nasce dalla richiesta di inserimento del DMPSA, sostanza inibitrice della nitrificazione, e dall’esigenza di allineare i metodi ufficiali di campionamento e analisi alle più recenti norme europee di normalizzazione.
Inserimento del DMPSA tra i tipi di concimi
La Commissione prende atto che il DMPSA soddisfa i requisiti dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e dispone il suo inserimento nell’elenco dei tipi di concimi dell’allegato I. La nuova voce riguarda la miscela isomerica di acido 2-(3,4-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico e di acido 2-(4,5-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico, identificata dal numero CE 940-877-5, con tenore minimo pari a 0,8 e massimo pari a 1,6. Il considerando chiarisce che il DMPSA, impiegato con concimi minerali azotati, riduce le perdite di azoto sotto forma di emissioni di N2O e migliora l’efficienza dell’azoto.
Aggiornamento dell’allegato IV: campionamento e preparazione del campione
Il regolamento modifica il metodo 1 dell’allegato IV, che viene ristrutturato in tre sottometodi distinti: campionamento per analisi, preparazione del campione per analisi e campionamento di cumuli statici per analisi. Le nuove formulazioni rinviano rispettivamente alle norme EN 1482-1, EN 1482-2 ed EN 1482-3. L’intervento risponde all’esigenza di integrare ulteriori standard europei sul campionamento generale e sul campionamento di cumuli statici.
Aggiornamento dei metodi per i microelementi
Le voci relative ai metodi 9 e 10 dell’allegato IV vengono integralmente sostituite. Per i microelementi con titolo inferiore o uguale al 10 % sono elencati sei metodi, basati sulle norme EN 16964, EN 16962, EN 16965, EN 16963, EN 17041 ed EN 17043. Per i microelementi con titolo superiore al 10 % sono previsti analogamente sei metodi, fondati sulle stesse norme EN 16964, EN 16962, EN 16965 e EN 16963, oltre a EN 17042 e CEN/TS 17060.
Nuovo metodo di analisi per il DMPSA
Per consentire i controlli ufficiali sui concimi contenenti DMPSA, l’allegato IV viene integrato con il metodo 12.8, che rinvia alla norma EN 17090 per la determinazione del DMPSA nei concimi mediante HPLC. Il testo precisa che il metodo è stato oggetto di prove interlaboratorio, elemento che ne rafforza l’affidabilità ai fini dei controlli di conformità.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’intero mercato dell’Unione.
Disposizioni principali
Inserimento del DMPSA nell’allegato I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato per inserire, nella tabella F.1, una nuova riga relativa alla miscela isomerica di acido 2-(3,4-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico e di acido 2-(4,5-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico (DMPSA), con numero CE 940-877-5 e tenore minimo 0,8 e massimo 1,6. Il DMPSA è qualificato come inibitore della nitrificazione e può essere usato insieme ai concimi minerali azotati.
Aggiornamento dei metodi di campionamento e preparazione del campione
Nell’allegato IV, sezione B, la voce "Metodo 1" è sostituita da una nuova articolazione in tre sottometodi: 1.1 campionamento per analisi (EN 1482-1), 1.2 preparazione del campione per analisi (EN 1482-2) e 1.3 campionamento di cumuli statici per analisi (EN 1482-3). Il metodo è così ulteriormente sviluppato includendo norme europee aggiornate sul campionamento generale e sui cumuli statici.
Sostituzione dei metodi per i microelementi fino al 10 %
La voce "Metodi 9" dell’allegato IV è sostituita con una nuova lista di metodi per microelementi con titolo inferiore o uguale al 10 %, comprendente: EN 16964 (estrazione dei micronutrienti totali mediante aqua regia), EN 16962 (determinazione dei micronutrienti solubili in acqua e rimozione dei composti organici), EN 16965 (determinazione di cobalto, rame, ferro, manganese e zinco mediante FAAS), EN 16963 (determinazione di boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco mediante ICP-AES), EN 17041 (determinazione del boro mediante spettrometria con azometina-H) ed EN 17043 (determinazione del molibdeno mediante spettrometria di un complesso con ammonio tiocianato).
Sostituzione dei metodi per i microelementi oltre il 10 %
La voce "Metodi 10" dell’allegato IV è sostituita con una nuova lista di metodi per microelementi con titolo superiore al 10 %, comprendente: EN 16964, EN 16962, EN 16965, EN 16963, EN 17042 (determinazione del boro mediante titolazione acidimetrica) e CEN/TS 17060 (determinazione del molibdeno con metodo gravimetrico con 8-idrossichinolina). Per EN 17042 e CEN/TS 17060 è indicato espressamente che non sono stati oggetto di prove interlaboratorio.
Nuovo metodo ufficiale per la determinazione del DMPSA
Nella voce "Metodi 12" dell’allegato IV è aggiunto il metodo 12.8 per la determinazione del DMPSA, basato sulla norma EN 17090 e su tecnica HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione). Il metodo è indicato come oggetto di prove interlaboratorio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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