Regolamento (UE) 2016/1971
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1971 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato per specifici codici NC e paesi terzi, in coerenza con il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, con riferimento ai codici NC e alle origini/paesi terzi ivi indicati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1971 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua, per i prodotti interessati, il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si evidenzia che il regolamento n. 543/2011 prevede i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Si precisa inoltre che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Disciplina sostanziale
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. Il meccanismo ha funzione operativa ai fini del calcolo del prezzo di entrata per le importazioni dei prodotti agricoli interessati.
Allegato: codici NC, origini e valori
L'allegato contiene una tabella con i valori espressi in EUR/100 kg, associati a specifici codici NC e a determinate origini/paesi terzi. Sono indicati, tra gli altri, i codici paese MA, TR, JM, PE, AR, CL, UY, BR, IN, US, ZA, NZ, CN e il codice "ZZ", che corrisponde a "altre origini" secondo la nota richiamante la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione dei valori forfettari
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Tali valori servono a determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Base normativa e criterio di fissazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Allegato con i valori per codice NC e origine
L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori forfettari per specifici codici NC e per le origini indicate con codici paese terzo, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini". Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri, pomodori, cetrioli, uva da tavola, agrumi, albicocche, ciliegie e pesche, con valori differenziati per origine.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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