Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1971

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1971 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato per specifici codici NC e paesi terzi, in coerenza con il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, con riferimento ai codici NC e alle origini/paesi terzi ivi indicati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1971 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua, per i prodotti interessati, il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si evidenzia che il regolamento n. 543/2011 prevede i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Si precisa inoltre che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Disciplina sostanziale

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. Il meccanismo ha funzione operativa ai fini del calcolo del prezzo di entrata per le importazioni dei prodotti agricoli interessati.

Allegato: codici NC, origini e valori

L'allegato contiene una tabella con i valori espressi in EUR/100 kg, associati a specifici codici NC e a determinate origini/paesi terzi. Sono indicati, tra gli altri, i codici paese MA, TR, JM, PE, AR, CL, UY, BR, IN, US, ZA, NZ, CN e il codice "ZZ", che corrisponde a "altre origini" secondo la nota richiamante la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012.

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e funzione dei valori forfettari

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Tali valori servono a determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Base normativa e criterio di fissazione

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Allegato con i valori per codice NC e origine

L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori forfettari per specifici codici NC e per le origini indicate con codici paese terzo, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini". Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri, pomodori, cetrioli, uva da tavola, agrumi, albicocche, ciliegie e pesche, con valori differenziati per origine.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.