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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1979

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1979 della Commissione, dell'11 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione tecnico e di applicazione quotidiana, basato sui criteri previsti dal regolamento (UE) n. 543/2011 e sui dati giornalieri disponibili. I valori sono riportati in allegato per ciascun prodotto e, in alcuni casi, per specifiche origini o per "altre origini".

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica all'importazione nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati mediante codice NC e, ove previsto, codice del paese terzo di origine. Rileva per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Le misure valgono in tutti gli Stati membri, sono direttamente applicabili e si applicano dalla data di entrata in vigore, coincidente con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1979 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento costituisce un atto tecnico di esecuzione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. La sua funzione è fissare, per una specifica data di applicazione, i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli freschi provenienti da paesi terzi.

Base normativa e finalità

L'atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando la Commissione ricorda che tale sistema discende dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il valore forfettario all'importazione è determinato sulla base di dati giornalieri variabili, con aggiornamento quotidiano nei giorni feriali.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente l'importazione nell'Unione di alcuni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato mediante codice NC e, in alcuni casi, anche mediante origine geografica. I valori fissati servono per il calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina settoriale degli ortofrutticoli; non introduce regole generali sul commercio, ma aggiorna un parametro tecnico di applicazione immediata.

Disposizione operativa principale

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli contenuti nell'allegato. L'allegato riporta gli importi in EUR/100 kg e distingue, per ciascun codice NC, tra le diverse origini nazionali indicate con codici paese terzo, nonché il codice ZZ per le "altre origini".

Prodotti e valori indicati in allegato

Tra i prodotti elencati figurano, a titolo esemplificativo:

  • 0702 00 00 (con valore per MA e ZZ);
  • 0707 00 05 (TR e ZZ);
  • 0709 93 10 (MA, TR e ZZ);
  • 0805 20 10 (MA e ZZ);
  • 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 (PE, TR e ZZ);
  • 0805 50 10 (AR, CL, TR, UY e ZZ);
  • 0806 10 10 (BR, IN, PE, TR, US, ZA e ZZ);
  • 0808 10 80 (CL, NZ, ZA e ZZ);
  • 0808 30 90 (CN, TR e ZZ).

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori che importano i prodotti interessati.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differiscono per codice NC e per paese terzo di origine, quando pertinente.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono fissati secondo i criteri derivanti dagli accordi commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato elenca i valori forfettari per diversi ortofrutticoli, tra cui prodotti classificati con i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con indicazione dei valori per singole origini (ad esempio MA, TR, PE, BR, IN, US, ZA, CL, UY, NZ, CN) e del codice ZZ per "altre origini".

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio internazionaleorganizzazione comune dei mercati

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