Risposta n. 280 del 19/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia ritiene che il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, debba indicare in Certificazione Unica la quota a proprio carico tra i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, usando il codice 40; la quota a carico del dipendente, se detraibile, va riportata tra gli oneri detraibili della CU, con richiamo al medesimo codice, in modo da consentire la detrazione del 19%.
Detrazione IRPEF del 19% per abbonamenti al trasporto pubblico e indicazione in Certificazione Unica delle quote sostenute da datore di lavoro e dipendente
Il quesito
Il contribuente chiede come certificare e comunicare all’Agenzia delle Entrate la quota di costo degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sostenuta dal datore di lavoro e quella sostenuta dal dipendente, ai fini della corretta fruizione della detrazione IRPEF del 19% e dei controlli fiscali.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge e dalla prassi, la quota del 20% a carico del datore di lavoro va certificata nella CU nella sezione dei rimborsi non imponibili ex art. 51 TUIR, mentre la quota dell’80% sostenuta dal lavoratore va indicata come onere detraibile nella CU per permettere la detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1, lett. i-decies), TUIR.
Spese per abbonamenti al trasporto pubblico e certificazione in CU
L’interpello riguarda il trattamento fiscale degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale acquistati nell’ambito di una convenzione aziendale. Il punto centrale non è tanto l’ammissibilità della detrazione, quanto le modalità con cui il datore di lavoro deve rappresentare in Certificazione Unica le somme sostenute per consentire al dipendente di beneficiare correttamente della detrazione IRPEF.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante ha stipulato con ALFA una convenzione volta a incentivare l’uso del trasporto pubblico da parte dei dipendenti. La convenzione prevede che:
- il datore di lavoro sostenga il 20% del costo dell’abbonamento annuale;
- il dipendente paghi la restante quota dell’80%.
ALFA rilascia una ricevuta nominativa che indica il costo totale dell’abbonamento, comprensivo sia della quota a carico del lavoratore sia di quella sostenuta dal datore di lavoro. Tale documentazione, insieme al biglietto annuale nominativo, è considerata idonea per la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-decies), del TUIR.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede quali siano le modalità corrette per certificare e rendere nota all’Amministrazione finanziaria la quota di abbonamento sostenuta dal datore di lavoro, anche per agevolare eventuali controlli sulla dichiarazione dei redditi del dipendente.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, la soluzione corretta consiste nel:
- indicare nelle annotazioni della Certificazione Unica, con codice ZZ, l’importo della quota dell’abbonamento a carico del datore di lavoro e non assoggettata a IRPEF;
- rilasciare al dipendente un’attestazione contenente tutte le informazioni utili per la dichiarazione dei redditi.
A sostegno della propria posizione, l’istante richiama la legge di bilancio 2018.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo introdotto dall’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:
- la lett. a) ha inserito nell’art. 15, comma 1, del TUIR la lett. i-decies), che riconosce la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, entro il limite di 250 euro;
- la lett. b) ha aggiunto all’art. 51, comma 2, del TUIR la lett. d-bis), prevedendo la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro, oppure delle spese da questi direttamente sostenute, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR.
L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 5 del 29 marzo 2018, che ha chiarito che l’esclusione dal reddito si estende anche agli abbonamenti al trasporto pubblico o alle somme erogate/rimborsate per il loro acquisto. La circolare precisa che:
- l’agevolazione spetta se l’abbonamento è offerto alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti;
- il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione che comprovi l’utilizzo delle somme per la finalità prevista;
- è irrilevante che le somme erogate coprano l’intero costo dell’abbonamento o solo una parte.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel presupposto che nel caso concreto siano rispettate le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa e dalla prassi, l’Agenzia ritiene che il datore di lavoro debba indicare correttamente in Certificazione Unica entrambe le componenti economiche dell’operazione.
In particolare:
- la quota di abbonamento rimasta a carico del datore di lavoro, pari al 20%, va esposta nella CU nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR", utilizzando il codice 40, previsto per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- la quota a carico del lavoratore, pari all’80%, va riconosciuta come onere detraibile e riportata nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica, punto 342, con indicazione del codice 40 nel punto 341, così da consentire la detrazione IRPEF del 19%.
L’Agenzia richiama, a supporto dell’indicazione in CU, l’art. 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli obblighi del sostituto d’imposta.
Conclusioni operative
L’interpello conferma che la corretta gestione fiscale della fattispecie non richiede un’attestazione extra-CU con codice ZZ, come prospettato dal contribuente, ma la puntuale compilazione della Certificazione Unica secondo le istruzioni specifiche:
- quota datore di lavoro: sezione dei rimborsi non imponibili, codice 40;
- quota dipendente: sezione oneri detraibili, con codice 40 nei campi dedicati.
In tal modo la CU diventa il documento idoneo sia a certificare la parte non tassata sostenuta dal datore di lavoro sia a consentire la detrazione IRPEF del 19% in capo al dipendente, nonché a facilitare gli eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.
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