Risposta n. 282 del 19/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, la detrazione dovrebbe spettare anche in presenza di locazioni brevi, poiché la detenzione materiale e diretta dell’immobile resterebbe sostanzialmente in capo all’erede per la maggior parte dell’anno.
Detrazione per ristrutturazione/riqualificazione energetica su immobile ereditato e locato per brevi periodi
Il quesito
L’erede chiede se possa continuare a fruire della detrazione IRPEF per i lavori sull’immobile ricevuto per successione anche quando lo concede in locazione breve per parte dell’anno, sostenendo di mantenerne la detenzione materiale e diretta per il resto dell’anno.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la detrazione spetti solo se l’erede conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta. Se l’immobile è locato anche solo per un breve periodo dell’anno, l’erede non può beneficiare della quota di detrazione riferita a quell’annualità.
Fruizione della detrazione su immobile ereditato e concesso in locazione breve
L’interpello riguarda la possibilità per un’erede di continuare a utilizzare la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, su un immobile acquisito per successione e già oggetto di ristrutturazione. Il nodo interpretativo è se la detenzione materiale e diretta del bene resti compatibile con la locazione solo per brevi periodi nel corso dell’anno.
Fattispecie rappresentata dall’istante
L’istante dichiara di essere proprietaria di un immobile pervenuto per successione ereditaria. L’immobile era stato oggetto di ristrutturazione e, in base alla disciplina dell’articolo 16-bis del TUIR, l’erede può continuare a fruire delle residue quote di detrazione solo se conserva la detenzione materiale e diretta del bene. L’istante intende però concedere l’immobile in locazione con contratti di locazione breve per alcuni periodi dell’anno e chiede se, nonostante ciò, possa mantenere il diritto alla detrazione fiscale.
Quesito del contribuente
Il contribuente domanda se la locazione dell’immobile solo per brevi periodi dell’anno impedisca la fruizione della detrazione oppure se, in ragione del fatto che la disponibilità del bene resterebbe in capo all’erede per la maggior parte dell’anno solare, il beneficio possa comunque essere mantenuto.
Soluzione interpretativa prospettata
L’istante ritiene che la detrazione debba spettare anche nel caso di locazioni brevi, poiché l’erede conserverebbe comunque la detenzione materiale e diretta dell’immobile quasi per l’intero anno solare. In sostanza, la temporaneità della locazione non sarebbe sufficiente, secondo la sua interpretazione, a far venire meno il requisito richiesto dalla norma.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che disciplina la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Richiama inoltre il secondo periodo del comma 8, secondo cui, in caso di decesso dell’avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Vengono richiamati anche precedenti documenti di prassi:
- circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, che ha ribadito che le quote residue di detrazione si trasferiscono all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile;
- circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, che ha precisato che la detenzione materiale e diretta sussiste quando l’erede ha l’immediata disponibilità del bene e può disporne liberamente;
- circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, che ha chiarito che tale requisito deve permanere non solo nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno in cui si intendano fruire delle residue rate di detrazione; se l’immobile è locato o concesso in comodato, non spettano le rate relative agli anni in cui non è detenuto direttamente, restando però fruibili quelle successive alla cessazione del contratto.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che, per accedere al beneficio, l’erede debba avere la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Di conseguenza, se l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, viene concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno, l’erede non può usufruire della quota di detrazione relativa a quell’annualità.
Conclusioni operative
Il chiarimento è restrittivo: la locazione, anche temporanea e di breve durata, fa venir meno per l’intero anno il requisito della detenzione materiale e diretta richiesto dall’articolo 16-bis del TUIR. L’erede potrà quindi riprendere a fruire delle eventuali quote residue solo negli anni successivi alla cessazione della locazione, purché torni a detenere direttamente l’immobile per l’intero periodo d’imposta.
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