Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 278 del 19/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deduzione spetta al datore di lavoro che ha l’obbligo contributivo, indipendentemente dal fatto che il pagamento materiale sia avvenuto con un conto di terzi; il contribuente può recuperare l’agevolazione presentando una dichiarazione integrativa a favore.

Detrazione/deduzione dei contributi INPS per badante pagati da un conto intestato a terzi

Il quesito

Il contribuente chiede come poter dedurre i contributi INPS 2017 versati per la badante della suocera, poiché il pagamento è stato effettuato da un conto corrente intestato alla suocera e il CAF ha escluso la deducibilità nel 730/2018 ritenendo il versamento eseguito da soggetto diverso dal datore di lavoro.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene deducibili i contributi previdenziali per gli addetti all’assistenza personale/familiare solo in capo al datore di lavoro e per la quota rimasta a suo carico, fino a 1.549,37 euro annui. Nel caso concreto, l’istante, quale datore di lavoro della collaboratrice domestica, è l’unico legittimato a dedurre i contributi versati nel 2017, anche se il pagamento è stato effettuato tramite un conto intestato alla suocera; può quindi presentare una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 2, comma 8, DPR 322/1998.

Deduzione dei contributi INPS per badante pagati tramite conto di terzi

L’interpello riguarda la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali INPS versati per una collaboratrice domestica, quando il pagamento è stato eseguito materialmente da un conto corrente intestato alla suocera del contribuente, e non dal conto personale del datore di lavoro. Il tema è rilevante ai fini della compilazione del modello 730/2018 relativo ai redditi 2017.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente riferisce di essere il datore di lavoro della badante della suocera, ma di aver pagato per mero errore i contributi INPS 2017 tramite un conto corrente bancario intestato alla suocera e da lui gestito. Poiché il pagamento risulta formalmente eseguito da un soggetto diverso dal datore di lavoro, il CAF ha escluso la deducibilità dei contributi in sede di dichiarazione 730/2018.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

L’istante chiede come possa dedurre tali contributi, alla luce del fatto che il versamento risulta effettuato da un conto intestato alla suocera e non da quello del datore di lavoro, pur essendo egli il soggetto obbligato al versamento.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene di poter integrare il modello 730/2018 presentato dalla suocera, inserendo i versamenti effettuati, pur non essendo la suocera la datrice di lavoro della collaboratrice domestica.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che consente la deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari, nonché per gli addetti all’assistenza personale o familiare, limitatamente alla quota rimasta a carico del datore di lavoro.

Viene inoltre precisato che:

  • la deduzione opera secondo il principio di cassa, cioè per i contributi effettivamente versati nell’anno;
  • l’importo massimo deducibile è pari a euro 1.549,37 annui;
  • ai fini della deducibilità, occorre disporre delle ricevute di pagamento complete delle informazioni sul rapporto di lavoro domestico, e i pagamenti devono risultare eseguiti dal contribuente mediante c/c postale o MAV;
  • per il modello 730/2018, i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari vanno indicati nel rigo E23.

L’Agenzia cita anche la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 e la circolare n. 207/E del 2000, paragrafo 1.5.1.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, il contribuente è, in quanto datore di lavoro risultante dal bollettino MAV prestampato inviato dall’INPS, l’unico soggetto legittimato a dedurre i contributi previdenziali versati alla collaboratrice domestica. La circostanza che il pagamento sia avvenuto utilizzando un conto corrente intestato alla suocera non incide sul diritto alla deduzione, che spetta al datore di lavoro per la quota di contributi rimasta a suo carico.

In sostanza, il requisito decisivo è la titolarità del rapporto di lavoro e dell’obbligo contributivo, non la provenienza materiale delle somme utilizzate per il pagamento.

Conclusioni operative

Poiché i contributi versati nel 2017 non sono stati riconosciuti dal CAF in sede di 730/2018, l’istante può recuperare la deduzione presentando una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

L’interpello chiarisce dunque che la deduzione dei contributi INPS per lavoratori domestici e addetti all’assistenza personale compete al datore di lavoro, anche quando il pagamento sia transitato da un conto di terzi, purché il contribuente sia il soggetto obbligato al versamento e la spesa sia riferibile al rapporto di lavoro domestico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.