Risposta n. 281 del 19/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTassazione in Italia del reddito di lavoro dipendente di una frontaliera residente in Austria e dipendente della Provincia Autonoma di Bolzano, con effetti su dichiarazione e detrazioni per figlia minore
Il quesito
La contribuente chiede se, in quanto residente in Austria ma lavoratrice in Italia alle dipendenze della Provincia Autonoma di Bolzano, debba pagare imposte in Italia, presentare la dichiarazione dei redditi, fruire di detrazioni o deduzioni e accedere ad agevolazioni fiscali per la figlia minore.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Agenzia ritiene che il reddito sia imponibile esclusivamente in Italia ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Austria, poiché la retribuzione è pagata da un ente locale per servizi resi a tale ente. Di conseguenza, non si applica il regime dei frontalieri dell'articolo 15. La contribuente dovrà quindi assolvere gli adempimenti fiscali in Italia come non residente; se ricorrono i requisiti dell'articolo 24, comma 3-bis, TUIR, potrà beneficiare delle deduzioni e detrazioni previste per i non residenti UE/SEE, incluse quelle per il figlio minore ex articolo 12 TUIR.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, presupposta la non residenza fiscale in Italia, il reddito percepito dalla Provincia Autonoma di Bolzano per l'attività di insegnante di musica è tassabile solo in Italia. La contribuente deve quindi adempiere agli obblighi fiscali italiani previsti per i non residenti; in presenza delle condizioni di legge potrà applicare il regime più favorevole dell'articolo 24, comma 3-bis, TUIR e beneficiare della detrazione per figlio a carico, se spettante.
Tassazione del reddito di lavoro dipendente di una residente in Austria alle dipendenze della Provincia Autonoma di Bolzano
L’interpello riguarda il trattamento fiscale di un reddito da lavoro dipendente percepito in Italia da una contribuente residente in Austria, impiegata come insegnante di chitarra presso una scuola di musica in Italia e formalmente alle dipendenze della Provincia Autonoma di Bolzano. Il tema centrale è la corretta individuazione dello Stato titolato a tassare il reddito, con riflessi sulla dichiarazione, sulle detrazioni/deduzioni e sulle eventuali agevolazioni per figlia minore a carico.
Fattispecie rappresentata dalla contribuente
La contribuente afferma di essere nata in Austria e di essere ivi residente, a Innsbruck. Riferisce di lavorare dal 2013 presso la scuola di musica di … come insegnante di chitarra. Nel 2017, dopo la nascita della figlia, avrebbe ricevuto indicazioni dall’Ufficio Stipendi di procurarsi dall’Austria la certificazione di frontalierato "Grenzgängerbescheinigung" per il 2018 e di dichiarare di versare le imposte in Austria, al fine di ottenere benefici fiscali connessi ai figli minori.
Quesito posto all’Agenzia
La contribuente chiede chiarimenti sulla tassazione dei redditi percepiti, domandando in particolare:
- se sia tenuta al versamento delle imposte in Italia;
- se debba presentare la dichiarazione dei redditi;
- se possa usufruire di detrazioni o deduzioni;
- se abbia diritto a specifiche agevolazioni fiscali per la figlia minore, nata nel 2016.
Soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente
L’istante ritiene di dover corrispondere l’imposta e presentare la dichiarazione dei redditi in Austria.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia premette che la verifica della residenza fiscale costituisce una questione di fatto, non trattabile in sede di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, come chiarito dalla circolare n. 9 del 1° aprile 2016. La risposta viene quindi resa assumendo che la contribuente sia effettivamente non residente fiscalmente in Italia.
Sul piano convenzionale, viene richiamata la Convenzione tra Italia e Austria ratificata con legge 18 ottobre 1984, n. 762:
- l’articolo 15 disciplina, in via generale, la tassazione di salari, stipendi e remunerazioni analoghe da lavoro dipendente;
- tuttavia, tale articolo esclude dal suo ambito le remunerazioni pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale in corrispettivo di servizi resi a tali enti, fattispecie regolata invece dall’articolo 19;
- l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prevede che le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente locale, sono imponibili soltanto in tale Stato;
- il paragrafo 4 dell’articolo 19 costituisce eccezione, rinviando all’articolo 15 quando i servizi siano resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata dallo Stato o dall’ente locale.
L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 24 del TUIR e il comma 3-bis, insieme al decreto ministeriale 21 settembre 2015, che disciplinano il regime dei non residenti UE o SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo e non fruiscono nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe. In tale ipotesi la base imponibile è determinata secondo gli articoli da 1 a 23 del TUIR, con accesso a deduzioni e detrazioni analoghe a quelle dei residenti. Viene infine richiamato l’articolo 12 del TUIR, che riconosce la detrazione per figli a carico entro i limiti e alle condizioni previste dalla norma.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Dall’esame della documentazione integrativa spontaneamente trasmessa, emerge che la contribuente lavora come insegnante di musica a tempo determinato alle dipendenze della Provincia Autonoma di Bolzano. Poiché la retribuzione è erogata da un ente locale, e il servizio è reso in favore di tale ente, l’Agenzia ritiene applicabile l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Austria.
Ne consegue che il reddito di lavoro dipendente della contribuente è soggetto a tassazione esclusiva in Italia, quale Stato della fonte. L’Agenzia esclude quindi l’applicazione della disciplina convenzionale dei frontalieri prevista dall’articolo 15, compreso il meccanismo di ripartizione della potestà impositiva di cui al paragrafo 4.
Effetti fiscali in Italia per la contribuente non residente
Poiché il reddito è imponibile esclusivamente in Italia, devono essere assolti nel nostro Paese gli adempimenti fiscali previsti per i soggetti non residenti. L’Agenzia richiama l’articolo 24 del TUIR, secondo cui per le persone fisiche non residenti si applica l’imposta sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente, secondo le regole dei residenti, ma con limitazioni sugli oneri deducibili e detraibili.
Viene però evidenziato che, se la contribuente è residente in uno Stato membro UE o SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, e se nello Stato di residenza non gode di agevolazioni fiscali analoghe, la base imponibile può essere determinata secondo gli articoli da 1 a 23 del TUIR. In tal caso, potrà beneficiare di deduzioni e detrazioni analoghe a quelle previste per i contribuenti residenti in Italia.
Detrazione per figlia minore
Con specifico riferimento alla figlia minore della contribuente, l’Agenzia ricorda che l’articolo 12 del TUIR prevede la detrazione per figli a carico, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima disposizione. La possibilità di fruire concretamente del beneficio dipenderà quindi dal rispetto dei requisiti normativi applicabili ai soggetti non residenti.
Conclusioni
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma che, presupposta la non residenza fiscale in Italia, il reddito percepito dalla contribuente quale dipendente della Provincia Autonoma di Bolzano è imponibile esclusivamente in Italia ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Austria. La contribuente deve quindi adempiere agli obblighi fiscali italiani previsti per i non residenti; tuttavia, se ricorrono i presupposti dell’articolo 24, comma 3-bis, TUIR e del decreto attuativo del 21 settembre 2015, può accedere al regime più favorevole delle deduzioni e detrazioni, compresa la detrazione per figlio a carico prevista dall’articolo 12 TUIR.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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