Risposta n. 276 del 19/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la responsabilità del conferitario debba essere limitata ai debiti tributari specificamente imputati al ramo conferito "Prodotti" e indicati nella perizia di stima allegata e depositata al registro delle imprese.
Responsabilità del conferitario per i debiti tributari nel conferimento di ramo d’azienda
Il quesito
La società istante chiede se, nel conferimento del ramo d’azienda "Prodotti" a una Newco, il conferitario risponda solo dei debiti tributari imputati a quel ramo e quantificati nella perizia di stima, oppure del più ampio importo dei debiti tributari della conferente verso l’Erario.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene non condivisibile la tesi del contribuente: ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 472/1997, il conferitario risponde dei debiti tributari della conferente entro il limite del valore del ramo d’azienda conferito, non dei soli debiti attribuiti al ramo in base alla perizia. La perizia non è vincolante e il valore può essere rettificato dall’Ufficio; rileva il valore dell’azienda o del ramo trasferito, determinabile anche tramite esperto, ma sempre verificabile dall’Amministrazione.
Conferimento di ramo d’azienda e responsabilità per debiti tributari
L’interpello riguarda un’operazione di conferimento di ramo d’azienda effettuata da una società conferente a favore di una società conferitaria, con riferimento alla linea di business denominata "Prodotti". Il tema centrale è la portata della responsabilità del soggetto conferitario per i debiti tributari maturati dalla conferente.
Contesto fattuale
La società istante opera in due linee di business:
- servizi;
- prodotti.
La società riferisce di aver subito nel tempo rilevanti perdite su crediti per il fallimento di due importanti clienti della linea servizi e di aver maturato, in quegli anni, una significativa esposizione debitoria verso lo Stato per IVA, ritenute fiscali, IRES e IRAP, aggravata dalla crisi economica del 2008.
In un’ottica di crescita per linee esterne e di creazione di una newco, la società ha deciso di conferire il ramo d’azienda relativo alla linea "Prodotti", realizzando un’operazione di carve out con nascita di un’entità autonoma. Per tale operazione è stata commissionata a un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili una perizia di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c., con data di riferimento indicata nel testo come non riportata.
La società precisa che l’imputazione dei debiti tributari al ramo "Prodotti" è stata fatta con tecnica ex post, poiché non era mai stata tenuta una contabilità separata per tale ramo.
Quesito del contribuente
L’istante chiede se il conferitario possa essere chiamato a rispondere:
- soltanto dei debiti tributari riferibili al ramo d’azienda "Prodotti" oggetto di conferimento, come quantificati nella perizia;
- oppure dell’intero importo, o comunque di un diverso range, dei debiti tributari della conferente verso l’Amministrazione finanziaria.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società ritiene che la responsabilità del conferitario debba essere contenuta nei limiti dei debiti tributari imputati al ramo "Prodotti" e indicati nella perizia di stima allegata all’atto di conferimento e depositata al registro delle imprese.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto:
- l’art. 176 del TUIR, che disciplina il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda nel regime di neutralità fiscale per le operazioni effettuate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- l’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sulla responsabilità solidale del cessionario/conferitario per l’imposta e le sanzioni relative a violazioni tributarie del cedente, entro il limite del valore dell’azienda o del ramo d’azienda;
- l’art. 2555 c.c., in tema di azienda;
- l’art. 2560 c.c., richiamato per la logica civilistica di responsabilità per i debiti relativi all’azienda ceduta.
Viene inoltre ricordata la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, secondo cui il valore dell’azienda o del ramo d’azienda da assumere come limite della responsabilità solidale del cessionario è quello accertato dall’Ufficio competente o, in mancanza, quello dichiarato dalle parti.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia premette che il proprio parere riguarda esclusivamente la fattispecie concreta descritta e non la quantificazione del valore dell’azienda conferita.
Nel merito, l’Amministrazione non condivide la soluzione prospettata dall’istante. Secondo l’Agenzia:
- il conferimento d’azienda comporta il trasferimento di un complesso aziendale o di un ramo di esso da un soggetto a un altro;
- la responsabilità del conferitario, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 472/1997, riguarda i debiti tributari della conferente entro il limite del valore del ramo conferito;
- non è corretto limitare tale responsabilità ai soli debiti imputati al ramo in base alla perizia predisposta dal professionista incaricato dalla stessa conferente.
L’Agenzia sottolinea che la perizia di stima non può essere assunta in modo acritico e che il valore del ramo trasferito può sempre essere rettificato dall’Ufficio qualora non risulti conforme alle risultanze accertate.
Ragioni del parere
Secondo l’Agenzia, la disciplina dell’art. 14 del d.lgs. 472/1997 ha una funzione antielusiva e di tutela del credito erariale: evita che, mediante il trasferimento dell’azienda, si disperda la garanzia patrimoniale del debitore originario. La norma opera in modo coerente con la disciplina civilistica dell’art. 2560 c.c.
L’Agenzia richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 26 aprile 2018, che, in materia di scissione parziale, ha affermato che la responsabilità della beneficiaria non risulta limitata al valore del patrimonio trasferito.
Nel caso esaminato, la circostanza che non sia mai stata tenuta una contabilità separata per le due attività rafforza, secondo l’Agenzia, i limiti della perizia ex post utilizzata dal contribuente per attribuire i debiti al ramo "Prodotti".
Conclusioni operative
Il parere conclusivo è che il conferitario risponde dei debiti tributari della conferente nei limiti del valore del ramo d’azienda conferito, e non soltanto dei debiti specificamente imputati al ramo sulla base della perizia di stima. Il valore assunto a limite può essere determinato anche da un esperto, ma resta sempre suscettibile di verifica e rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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