Cassazione Civile, Ordinanza n. 21958/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da più lavoratori contro la società utilizzatrice del servizio di letturazione delle utenze e contro l’INPS, per ottenere la declaratoria di nullità/illegittimità dei contratti intercorsi nella filiera di affidamento del servizio e, in conseguenza, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore, ai sensi degli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 276/2003. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto per il solo lavoratore rimasto in lite, ritenendo preliminarmente che l’azione fosse irrituale perché proposta nei confronti dei contratti tra appaltatore/somministratore e lavoratore, anziché contro il contratto tra somministratore e utilizzatore, e affermando inoltre la necessità del contraddittorio con le imprese appaltatrici. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità per violazione degli artt. 329, 342, 345, 346 e 436 c.p.c., assumendo la formazione di giudicato interno sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva/non riproposizione in appello; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.; 3) nullità per violazione dell’art. 102 c.p.c., contestando l’affermazione di litisconsorzio necessario con gli appaltatori; 4) violazione degli artt. 27, co. 1, e 29, co. 3-bis, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che i rapporti individuali con le imprese erano in realtà co.co.pro. e che la Corte territoriale aveva mal qualificato la domanda e i rapporti di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficientemente chiara l’esposizione dei fatti e rispettato l’onere di autosufficienza. Ha poi accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo la motivazione della Corte d’appello affetta da contraddittorietà e perplessità e censurando l’erronea affermazione della necessità del contraddittorio con gli appaltatori. In particolare, ha rilevato che la sentenza impugnata, dopo aver ricostruito la domanda come volta a far valere la nullità/illegittimità della somministrazione e a ottenere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore, ha poi trattato la causa come se il lavoratore avesse impugnato solo i contratti di lavoro con gli appaltatori/somministratori, finendo così per attribuire alla domanda un oggetto diverso da quello effettivamente dedotto. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando il lavoratore chiede l’accertamento dell’esistenza del rapporto con l’effettivo datore di lavoro, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto interposto/appaltatore, perché l’accertamento sul rapporto fittizio resta incidentale. I primi e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
"il lavoratore può chiedere... la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione"
La Corte evidenzia che la domanda del lavoratore può essere proposta anche solo nei confronti dell’utilizzatore e che l’irregolarità attiene al contratto di somministrazione, non al rapporto di lavoro in sé; non è necessario che l’azione sia costruita come domanda di nullità del contratto tra somministratore e utilizzatore con estensione del contraddittorio al somministratore/appaltatore.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
"il lavoratore interessato può chiedere... la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo"
La disposizione è richiamata come base dell’azione del lavoratore diretta a ottenere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore; la Corte sottolinea che la qualificazione della domanda va desunta dalle conclusioni effettivamente formulate.
art. 329, comma 2, c.p.c.
È invocato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su capi della decisione non impugnati; la Corte di cassazione non esamina il motivo nel merito perché assorbito.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo a sostegno della doglianza sul contenuto dell’appello; il motivo resta assorbito.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione ai limiti delle domande/eccezioni nuove in appello; motivo assorbito.
art. 346 c.p.c.
Invocato per sostenere la mancata riproposizione dell’eccezione da parte della società; motivo assorbito.
art. 436 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per la disciplina del rito del lavoro in appello; motivo assorbito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza d’appello è censurata e ritenuta dalla Cassazione affetta da motivazione perplessa/contraddittoria, integrando nullità della sentenza.
art. 102 c.p.c.
La Corte afferma che non ricorre litisconsorzio necessario con l’appaltatore/soggetto interposto quando il lavoratore agisce per l’accertamento del rapporto con l’effettivo datore di lavoro; l’accertamento del rapporto fittizio è questione pregiudiziale decisa solo incidenter tantum.
art. 20 d.lgs. n. 276/2003
È richiamato solo per individuare i presupposti di legittimità della somministrazione; il ricorrente sostiene che la somministrazione sia avvenuta fuori dalle ipotesi consentite.
art. 21 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato, insieme all’art. 20, come parametro della dedotta illegittimità della somministrazione.
art. 414 c.p.c.
È richiamato quale forma del ricorso giudiziale cui è collegata l’azione del lavoratore ex art. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003.
Massime di principio
- Nelle controversie sul lavoro somministrato o sull’interposizione di manodopera, la domanda del lavoratore va qualificata in base al contenuto effettivo delle conclusioni e delle allegazioni, non sulla sola base dell’etichetta adoperata dal giudice di merito.
- Quando il lavoratore agisce per l’accertamento del rapporto con l’effettivo datore di lavoro, non sussiste litisconsorzio necessario con il soggetto interposto o appaltatore, poiché il rapporto fittizio con quest’ultimo è oggetto di accertamento incidentale.
- La nullità della sentenza ricorre anche in presenza di motivazione contraddittoria o perplessa, quando la decisione attribuisce alla domanda un oggetto diverso da quello risultante dagli atti e fonda su tale erronea ricostruzione il rigetto della pretesa.
- Le disposizioni in tema di somministrazione irregolare consentono al lavoratore di agire anche solo nei confronti dell’utilizzatore per ottenere la costituzione del rapporto, sicché il giudice non può pretendere, come presupposto di ammissibilità, la domanda di nullità del contratto commerciale nella sua formulazione formale più ampia.
- Nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità per difetto di sommaria esposizione dei fatti o di autosufficienza va dichiarata solo quando le carenze impediscano davvero la comprensione delle censure e della vicenda processuale.
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