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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14702/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo fondiario stipulato nel 2007 e dalla successiva notifica, nel 2016, di un precetto da parte dell’istituto di credito per il recupero del credito residuo. I mutuatari avevano proposto opposizione deducendo l’illegittimità della decadenza dal beneficio del termine e del conseguente precetto. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo legittima la decadenza e insussistente un abuso del diritto. La Corte d’appello, invece, aveva accolto il gravame dei debitori, ritenendo che al momento della dichiarazione della banca non si fosse ancora formato il "ritardo qualificato" richiesto dall’art. 40, comma 2, T.U.B. per la risoluzione, e che non ricorressero i presupposti della decadenza dal beneficio del termine ai sensi delle regole generali, mancando una grave e sopravvenuta insolvenza. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 40 T.U.B., 1186 c.c., 1453-1455 c.c. e 1362 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale consentisse la decadenza anche per il mancato pagamento di una sola rata e che, in ogni caso, la situazione complessiva del rapporto e degli altri affidamenti rivelasse una insolvenza rilevante; violazione dei principi di correttezza e buona fede e dell’abuso del diritto; illegittimità della regolazione delle spese. I debitori hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato, volto a reiterare le doglianze sull’interpretazione dell’art. 40 T.U.B. e sulla gravità dell’inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della banca. Ha ritenuto che, nel mutuo fondiario, l’art. 40, comma 2, T.U.B. sia norma inderogabile nella parte in cui limita la risoluzione per ritardato pagamento, ma che la decadenza dal beneficio del termine possa operare solo nei limiti dell’art. 1186 c.c., cioè in presenza di una effettiva insolvenza del debitore o di altra situazione idonea a compromettere la garanzia patrimoniale. Ha però osservato che la banca non aveva dimostrato che tale specifica insolvenza fosse stata dedotta e accertata nel giudizio di merito, sicché la decisione impugnata ha resistito alla censura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito sulla correttezza dell’apprezzamento di fatto in ordine a buona fede e abuso del diritto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di contenuto effettivo. Il ricorso incidentale condizionato dei debitori è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)

    La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata

    Norma speciale e inderogabile in materia di credito fondiario, che circoscrive la possibilità di risoluzione per ritardi nei pagamenti; non può essere aggirata da clausole che producano lo stesso effetto pratico in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

  • art. 1186 c.c.

    La decadenza dal beneficio del termine presuppone una situazione di insolvenza sopravvenuta o altri fatti che rendano verosimile l’impossibilità del debitore di adempiere regolarmente; non coincide con il mero inadempimento e richiede un accertamento concreto della compromissione della garanzia patrimoniale.

  • artt. 1453-1455 c.c.

    Le regole generali sulla risoluzione per inadempimento operano in modo distinto rispetto alla decadenza dal termine; in tema di mutuo fondiario, la valutazione della gravità dell’inadempimento non può surrogare la disciplina speciale dell’art. 40 T.U.B. né fondare automaticamente la decadenza.

  • art. 1367 c.c.

    Le clausole contrattuali devono, per quanto possibile, essere interpretate in modo conforme alla legge; una pattuizione che sembri instaurare un automatismo tra inadempimento e decadenza va letta come riferita a un possibile indice di insolvenza, non come deroga automatica alla disciplina legale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’interpretazione della clausola contrattuale sulla decadenza, senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione decisiva.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza nell’esercizio del diritto, ma la censura della banca è stata ritenuta sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come canone di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sua violazione.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla banca a sostegno dei doveri di solidarietà e correttezza, senza assumere rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per l’illustrazione del ricorso in memoria.

  • art. 384 c.p.c., ultimo comma

    Utilizzato per precisare che la sentenza impugnata resiste comunque alla censura, pur con integrazioni motivazionali sul corretto parametro giuridico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario, la disciplina speciale dell’art. 40, comma 2, T.U.B. limita la risoluzione per ritardato pagamento e non può essere elusa tramite clausole contrattuali che producano, in via automatica, il medesimo effetto in assenza dei presupposti legali.
  • La decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. presuppone un concreto stato di insolvenza o comunque fatti che rendano verosimile la futura incapienza del debitore; il semplice ritardo o inadempimento di una rata non basta, salvo che sia indice di una più ampia compromissione patrimoniale.
  • In presenza di clausole che collegano la decadenza al mancato pagamento di rate di mutuo, il giudice deve interpretarle in modo compatibile con la legge e, se necessario, leggerle come riferite a un possibile segnale di insolvenza, non come automatismo slegato da ogni verifica sostanziale.
  • Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la censura investe apprezzamenti fattuali su buona fede, correttezza o abuso del diritto, salvo il difetto radicale di motivazione nei limiti del minimo costituzionale.
  • La nozione di insolvenza rilevante ai fini dell’art. 1186 c.c. è autonoma rispetto a quella concorsuale e va valutata in concreto, al momento della decisione, avendo riguardo all’intera situazione patrimoniale del debitore e non al solo singolo rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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