Sentenza n. 214/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di misura cautelare nella parte in cui occorrer possa, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di revoca prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 22 maggio 2023; 2) ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuti e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 22 maggio 2026. La sentenza non esamina nel merito i vizi dedotti contro la revoca del nulla-osta, né si pronuncia sulla legittimità dell’istruttoria, della motivazione, della comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 o della notifica dell’atto. Le spese sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, notificata al solo datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta rilasciato per consentirgli l’ingresso in Italia e la stipula di un contratto di lavoro subordinato. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286/1998, il difetto e la carenza di istruttoria, l’erroneità dei presupposti, il difetto di motivazione e la contraddittorietà tra atti della pubblica amministrazione, nonché la violazione dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, e della circolare n. 3 del 2022. In particolare, ha contestato l’affermazione secondo cui la società datrice sarebbe inattiva e priva di dipendenti e redditi, rappresentando che la società risultava attiva, che la compagine sociale comprendeva un dipendente e tre soci e che dai bilanci precedenti al 2023 emergevano redditi. Ha inoltre dedotto la disponibilità dell’alloggio mediante contratto di comodato, la violazione del legittimo affidamento e dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il preavviso di rigetto non gli era stato comunicato e che la revoca era stata notificata soltanto al datore di lavoro. L’Amministrazione si è costituita contestando la fondatezza del ricorso. Dopo il rigetto della domanda cautelare e lo svolgimento di incombenti istruttori, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando viene meno l’interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione della controversia.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dal ricorrente con riferimento alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5 e 6
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione tra le parti.
Come è indicizzato
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