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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-762/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 giugno 2025. — RL e a. contro Curtea de Apel Bucureşti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Versamento di un’indennità di pensionamento ai giudici e ai pubblici ministeri – Sospensione e soppressione di tale versamento per motivi connessi a vincoli di eliminazione del disavanzo di bilancio – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri a ridurre la retribuzione dei giudici – Presupposti. — Causa C-762/23

Giurisprudenza europea62023CJ0762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con l’articolo 19 TUE la soppressione dell’indennità di pensionamento dei magistrati rumeni, dopo una sospensione durata tredici anni, poiché la misura era inserita in un quadro più ampio di contenimento della spesa pubblica e di eliminazione del disavanzo eccessivo. La decisione sottolinea che gli Stati membri conservano un ampio margine nella definizione della retribuzione dei giudici, ma devono rispettare trasparenza, proporzionalità e adeguatezza della remunerazione. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato anche la ridotta incidenza della soppressione sull’insieme della retribuzione e l’assenza di un legittimo affidamento tutelabile.

Indennità di pensionamento dei magistrati rumeni: compatibilità con l’indipendenza dei giudici della soppressione, dopo lunga sospensione, di un beneficio retributivo giustificata da esigenze di bilancio.

La questione giuridica

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, osti all’abrogazione di una norma nazionale che riconosceva ai magistrati con 20 anni di anzianità un’indennità di pensionamento, quando tale indennità era stata sospesa ininterrottamente per tredici anni per ragioni connesse all’eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, e se tale soppressione incida sull’indipendenza dei giudici.

Principio di diritto

Il principio di indipendenza dei giudici, desumibile dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, non osta a che uno Stato membro abroghi, anche dopo una sospensione protratta per molti anni, una disposizione che attribuiva ai magistrati un’indennità di pensionamento, quando la misura sia adottata per esigenze di risanamento di bilancio e rientri in una riforma legislativa generale, purché il nuovo assetto retributivo resti sufficientemente elevato da preservare l’indipendenza, sia oggettivo, trasparente e proporzionato, e non incida in modo specifico e ingiustificato sui soli giudici.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 126 TFUE
  • Articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi
  • Legge rumena n. 24/2000, articolo 66
  • Legge rumena n. 303/2004, articoli 74 e 81
  • Legge rumena n. 285/2010, articolo 13, paragrafo 1
  • Ordonanța de urgență a Guvernului n. 168/2022
  • Legge rumena n. 303/2022

Indennità di pensionamento dei magistrati rumeni e indipendenza dei giudici

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București in una controversia promossa da sei ex magistrate rumene per ottenere il pagamento di un’indennità di pensionamento prevista dalla normativa nazionale precedente, ma sospesa per molti anni e poi abrogata. La Corte è chiamata a verificare se tale soppressione sia compatibile con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti avevano maturato i requisiti per un’indennità pari a sette mensilità lorde al momento del pensionamento o della cessazione dalle funzioni per cause non imputabili. Tuttavia, l’articolo 13, paragrafo 1, della legge n. 285/2010 aveva sospeso nel 2011 il pagamento delle indennità di pensionamento, sospensione poi prorogata di anno in anno fino al 2023, anche per effetto del decreto-legge n. 168/2022. Nel frattempo, la legge n. 303/2022, entrata in vigore il 16 dicembre 2022, ha abrogato la precedente disciplina.

Il Tribunale di Bucarest aveva respinto la domanda delle ricorrenti ritenendo che il diritto all’indennità non fosse entrato nel loro patrimonio, perché subordinato a un nuovo intervento legislativo. In appello, la Corte d’appello di Bucarest ha sollevato la questione pregiudiziale, evidenziando che la sospensione e la successiva abrogazione erano giustificate da esigenze di riduzione del disavanzo pubblico, con richiamo alla soglia del 3% del PIL prevista dall’articolo 126, paragrafo 2, TFUE e dal protocollo n. 12.

Normativa nazionale rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 74 della legge n. 303/2004, che affermava il diritto dei giudici e pubblici ministeri a una retribuzione stabilita per legge;
  • l’articolo 81 della medesima legge, che prevedeva per i magistrati con 20 anni di anzianità un’indennità di pensionamento pari a sette mensilità lorde;
  • l’articolo 66 della legge n. 24/2000, secondo cui la sospensione di un atto normativo può essere prorogata, modificata o abrogata mediante atto espresso alla scadenza della sospensione;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, della legge n. 285/2010, che ha sospeso per il 2011 la concessione delle indennità di pensionamento;
  • la legge n. 303/2022, che ha abrogato la disciplina precedente.

Quadro giuridico dell’Unione e criteri di valutazione

La Corte ribadisce che l’organizzazione della giustizia resta di competenza degli Stati membri, ma essi devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare quando definiscono la retribuzione dei giudici. L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto dell’articolo 2 TUE, impone di garantire l’indipendenza dei giudici, la quale comprende anche una retribuzione adeguata all’importanza delle funzioni esercitate.

La Corte richiama la propria giurisprudenza più recente, in particolare la sentenza Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, per affermare che gli Stati membri possono ridurre la retribuzione dei giudici a condizione che siano rispettati più requisiti:

  • la misura deve essere prevista dalla legge, in modo oggettivo, prevedibile e trasparente;
  • deve perseguire un obiettivo di interesse generale, come l’eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo;
  • deve rispettare il principio di proporzionalità, restando eccezionale e temporanea se si tratta di una deroga per far fronte a una crisi di bilancio;
  • non deve colpire specificamente i soli giudici, ma inserirsi in una politica generale di riduzione della spesa pubblica;
  • deve garantire un livello retributivo complessivamente adeguato a preservare l’indipendenza e a prevenire il rischio di pressioni esterne o corruzione;
  • deve essere soggetta a controllo giurisdizionale effettivo.

La Corte ricorda inoltre che il fatto che i poteri legislativo ed esecutivo intervengano nella determinazione della retribuzione dei giudici non è di per sé incompatibile con l’indipendenza, perché gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella redazione del bilancio e nella distribuzione delle spese pubbliche.

Applicazione al caso rumeno

Applicando tali criteri, la Corte osserva che la soppressione dell’indennità rumena è stata motivata da esigenze imperative connesse all’eliminazione del disavanzo eccessivo e al rischio di superamento della soglia del 3% del PIL. Inoltre, la misura ha inciso soltanto su una componente accessoria e una tantum della retribuzione, non sulla retribuzione principale dei giudici.

La Corte sottolinea anche che la retribuzione media dei giudici rumeni, sulla base dei dati richiamati dalla Commissione, rimaneva sensibilmente superiore alla media nazionale, sia all’inizio della carriera sia per i giudici dei più alti organi giurisdizionali. Ciò deponeva per l’adeguatezza complessiva del livello retributivo anche dopo la soppressione dell’indennità.

Inoltre, la soppressione si inseriva in una più ampia politica di riduzione della remunerazione del personale pubblico rumeno, che coinvolgeva altre categorie di dipendenti pubblici. La Corte rileva infine che l’abrogazione della norma, dopo una sospensione protratta per tredici anni, ha contribuito a chiarire il diritto nazionale e a rafforzare la certezza del diritto; non risultava neppure un legittimo affidamento sufficientemente fondato in capo alle ricorrenti, alla luce della giurisprudenza costituzionale rumena e dell’articolo 66, paragrafo 3, della legge n. 24/2000.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, deve essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta all’abrogazione, dopo una lunga sospensione, della normativa nazionale che riconosceva ai magistrati con 20 anni di anzianità un’indennità di pensionamento, quando la misura sia collegata, in particolare, a vincoli di riduzione di un disavanzo pubblico eccessivo.

Principio affermato

La sentenza conferma che la tutela dell’indipendenza giudiziaria non impedisce, in linea di principio, interventi legislativi nazionali di revisione o soppressione di benefici retributivi dei magistrati, se tali interventi sono giustificati, proporzionati, non discriminatori nei confronti dei soli giudici e non compromettono il livello complessivo di remunerazione necessario a preservarne l’autonomia funzionale.

Come è indicizzato

Materieindipendenza della magistraturaretribuzione dei giudicifinanza pubblica e disavanzo eccessivostatuto dei magistratipensioni e indennità di pensionamento

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