Corte di giustizia, Sentenza C-310/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2025. — YL contro „Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad“ EAD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2019/943 – Direttiva (UE) 2019/944 – Ambiti di applicazione – Consumo di energia elettrica non correttamente misurato a causa del malfunzionamento di un contatore – Fatturazione basata su un consumo stimato di energia elettrica – Diritti dei consumatori – Direttiva (UE) 2011/83 – Ambito di applicazione – Fornitura non richiesta. — Causa C-310/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che le norme del pacchetto energia elettrica 2019 e la disciplina sui diritti dei consumatori non regolano il caso del contatore guasto e della conseguente bolletta stimata. In particolare, la richiesta di pagamento dell’energia effettivamente consumata ma non misurata correttamente non rientra nella nozione di fornitura non richiesta. La Corte ha inoltre limitato l’esame alle ipotesi di fatto effettivamente rilevanti nel procedimento principale, dichiarando irricevibili le questioni riferite al malfunzionamento imputabile a un intervento esterno.
Rinvio pregiudiziale sul punto se, in caso di contatore elettrico guasto, il consumatore possa essere fatturato sulla base di un consumo stimato ai sensi del regolamento 2019/943, della direttiva 2019/944 e della direttiva 2011/83.
La questione giuridica
Se l’articolo 18, paragrafi 1, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/943, l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944, nonché l’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE, ostino a una normativa/prassi nazionale che consente di fatturare al cliente civile l’energia elettrica consumata ma non correttamente misurata a causa del malfunzionamento del contatore, sulla base di un consumo stimato.
Principio di diritto
Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944 richiamate non disciplinano le conseguenze giuridiche del malfunzionamento di un contatore e, quindi, non ostano a che il diritto nazionale consenta la fatturazione di un importo calcolato su un consumo stimato di energia elettrica non correttamente misurata. Parimenti, l’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE, relativo alla fornitura non richiesta, non si applica quando l’energia elettrica è stata fornita e consumata in esecuzione di un valido contratto, ancorché non correttamente misurata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2019/943
- Direttiva (UE) 2019/944
- Direttiva 2011/83/UE
Fatturazione stimata per contatore elettrico guasto
La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Sofiyski rayonen sad, riguarda una controversia tra un cliente civile bulgaro e il gestore della rete di distribuzione per una bolletta emessa sulla base di un consumo stimato di energia elettrica, a causa del malfunzionamento di un contatore. La Corte ha esaminato se il diritto dell’Unione sul mercato interno dell’energia elettrica e sui diritti dei consumatori impedisca tale fatturazione.
Contesto fattuale e procedimento principale
Il contatore installato nell’immobile di YL, accessibile solo ai dipendenti del gestore, non funzionava correttamente. Dopo l’ispezione del 10 aprile 2023, il dispositivo è stato controllato dall’Istituto bulgaro di metrologia, che ha accertato la non conformità ai requisiti tecnici e metrologici. Poiché il consumo effettivo non era stato correttamente registrato, ERM Zapad ha emesso una bolletta di circa BGN 2058,26, calcolata secondo le norme bulgare PIKEE su un consumo stimato per il periodo 11 gennaio 2023 - 10 aprile 2023.
Normativa dell’Unione richiamata
La domanda verteva sull’interpretazione di:
- articolo 18, paragrafi 1, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/943;
- articolo 10, paragrafo 4, articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944;
- articolo 27 della direttiva 2011/83/UE.
La Corte ha anche richiamato i considerando 11 e 25 della direttiva 2011/83, oltre al considerando 83 della direttiva 2019/944.
Ricevibilità delle questioni
La Corte ha respinto le obiezioni della società resistente relative alla violazione di norme processuali nazionali e alla presunta inesattezza degli accertamenti di fatto, ricordando che spetta al giudice nazionale valutare i fatti e la necessità del rinvio. Ha tuttavia dichiarato irricevibili le questioni nella parte in cui si riferivano all’ipotesi di un malfunzionamento imputabile a un intervento esterno, poiché la decisione di rinvio indicava chiaramente che, nel caso concreto, tale ipotesi non ricorreva.
Ragionamento della Corte sul regolamento 2019/943 e sulla direttiva 2019/944
La Corte ha ritenuto che le disposizioni invocate sul calcolo delle tariffe di rete, sui corrispettivi per le perdite e sul ruolo dell’autorità di regolazione riguardino la struttura e i criteri delle tariffe di trasmissione e distribuzione, non le conseguenze giuridiche del guasto di un contatore nel rapporto individuale con l’utente finale.
In particolare:
- l’articolo 18 del regolamento 2019/943 disciplina i corrispettivi di rete e le tariffe correlate ai costi, ma non la fatturazione di consumi non misurati per via di un contatore guasto;
- l’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2019/944 si limita a includere nella trasmissione la riscossione dei corrispettivi collegati al sistema, senza trattare il caso del guasto del misuratore;
- l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), riguarda la fissazione o approvazione di tariffe e metodologie trasparenti, ma la somma controversa non era una tariffa di rete, bensì il corrispettivo dell’energia consumata e non misurata;
- l’articolo 10, paragrafo 4, tutela l’informazione del cliente in caso di modifiche contrattuali o adeguamenti del prezzo di fornitura, ma non si applica a un ricalcolo fondato su norme regolatorie nazionali per consumi non correttamente rilevati.
Ragionamento sulla direttiva 2011/83
Quanto all’articolo 27 della direttiva 2011/83, la Corte ha affermato che esso presuppone una fornitura non richiesta. Nel caso di specie, invece, YL aveva consumato energia elettrica in forza di un contratto valido; il problema riguardava soltanto la mancata corretta misurazione del consumo. Di conseguenza, non si trattava di fornitura non richiesta e la norma non era applicabile.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 18, paragrafi 1, 7 e 8, del regolamento 2019/943 e l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2019/944 non disciplinano le conseguenze giuridiche del malfunzionamento di un contatore e non si applicano alla fatturazione, al cliente civile, di un consumo stimato a causa di tale malfunzionamento;
- l’articolo 27 della direttiva 2011/83 non si applica quando si richiede al consumatore il pagamento dell’energia elettrica fornita in base a un contratto valido, consumata ma non correttamente misurata.
Principio ricavabile per la pratica
Per le controversie domestiche sulla "bolletta stimata" in caso di contatore guasto, la sentenza esclude che il pacchetto energia elettrica 2019 o la disciplina sui diritti dei consumatori forniscano una base per contestare, sul piano del diritto dell’Unione, il ricalcolo del consumo effettivamente realizzato ma non registrato correttamente. La questione resta quindi affidata, in linea di principio, al diritto nazionale applicabile e alle regole contrattuali/regolatorie interne, purché non entrino in gioco profili diversi di diritto UE non esaminati in questa pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 5 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-26/23
- Sentenza · 5 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-685/23
- Sentenza · 5 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-749/23
- Sentenza · 5 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-762/23
- Sentenza · 5 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-82/24
- Sentenza · 5 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-292/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →