Corte di giustizia, Sentenza C-749/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2025. — innogy Energie, s.r.o. contro QS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Teplicích. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 3, 5, 7 e punto 1, lettera e), dell’allegato – Contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato – Clausola che impone una penale contrattuale in caso di mancato pagamento – Proporzionalità dell’importo della penale – Chiarezza e comprensibilità delle clausole – Direttiva (UE) 2019/944 – Inapplicabilità. — Causa C-749/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale del giudice ceco, ha esaminato una penale prevista in un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, applicata automaticamente al consumatore che non aveva pagato alcuni acconti. Ha ritenuto irricevibile la questione relativa alla direttiva 2019/944, poiché il contratto e la risoluzione erano anteriori alla scadenza del termine di recepimento. Nel merito, ha affermato che una clausola del genere può essere abusiva e che la sua trasparenza dipende dalla possibilità concreta per il consumatore di comprenderne contenuto, funzionamento e conseguenze economiche.
Clausola penale in un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato: possibile abusività e requisiti di trasparenza ex direttiva 93/13
La questione giuridica
Se, in base alla direttiva 93/13/CEE, una clausola inserita in un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, che prevede automaticamente una penale forfettaria in caso di mancato pagamento del consumatore e indipendentemente dalla perdita economica effettivamente subita dal fornitore, possa essere considerata abusiva; e se tale clausola soddisfi il requisito di trasparenza quando è collocata in una sezione del modulo contrattuale poco evidente e il contratto è concluso per via elettronica. Inoltre, se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 sia applicabile alla controversia.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che una clausola di un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, che consente al fornitore di applicare automaticamente al consumatore una penale forfettaria per il mancato pagamento, senza riferimento alla perdita economica diretta effettivamente subita, può essere abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in particolare alla luce del punto 1, lettera e), dell'allegato. La clausola è conforme all'articolo 5 solo se, per struttura, collocazione nel contratto e circostanze della conclusione elettronica, consente a un consumatore medio di conoscere il contenuto e il funzionamento del meccanismo e di valutare le conseguenze economiche; l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 è invece irricevibile perché non applicabile ratione temporis alla controversia.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7 direttiva 93/13/CEE
- Punto 1, lettera e), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE
- Direttiva (UE) 2019/944
- Articolo 12, paragrafo 3, direttiva (UE) 2019/944
- Articolo 71 direttiva (UE) 2019/944
Clausola penale in un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato: possibile abusività e trasparenza
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Okresní soud v Teplicích in una controversia tra un fornitore di energia elettrica e un consumatore. La Corte esamina la compatibilità con la direttiva 93/13 di una clausola penale inserita in un contratto elettronico di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, nonché la rilevanza della direttiva 2019/944.
Fatti e procedimento principale
Il 24 gennaio 2020 QS e innogy Energie hanno concluso un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato per uso domestico, con prezzo garantito inferiore a quello dei contratti a tempo indeterminato. Il contratto, predisposto in formato elettronico e di due pagine, conteneva una clausola che prevedeva una penale di CZK 400 per ogni mese residuo in caso di inadempimento del cliente, in particolare per violazione dell’obbligo di pagamento.
Dopo il mancato pagamento di alcuni acconti, il fornitore ha cessato la fornitura e ha chiesto il pagamento della penale per il periodo residuo del contratto, senza dover dimostrare la perdita economica diretta subita. Il giudice del rinvio ha dubitato, da un lato, della trasparenza della clausola per la sua collocazione nella sezione "Altre clausole" della prima pagina del modulo, e, dall’altro, della compatibilità della penale automatica con il diritto UE, specie alla luce dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2019/944.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:
- se la direttiva 93/13 osti a che una clausola penale collocata in una parte poco evidente del contratto sia considerata parte integrante del contratto scritto;
- se una penale automatica, indipendente dalla perdita effettiva del fornitore, possa essere considerata abusiva;
- se, in tale contesto, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 esiga la prova della perdita economica diretta effettivamente subita.
Ricevibilità della seconda questione e inapplicabilità della direttiva 2019/944
La Corte ha dichiarato irricevibile la seconda questione nella parte in cui riguarda l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2019/944. Ha osservato che il termine di recepimento di tale direttiva scadeva il 31 dicembre 2020, mentre il contratto era stato concluso il 24 gennaio 2020 e risolto il 23 settembre 2020; la direttiva non era quindi applicabile ratione temporis alla controversia.
Valutazione dell’abusività della clausola penale
Richiamando l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la Corte ha ricordato che una clausola non negoziata individualmente è abusiva se, in contrasto con la buona fede, determina un significativo squilibrio a danno del consumatore. Il punto 1, lettera e), dell’allegato individua, come clausole potenzialmente abusive, quelle che impongono al consumatore inadempiente un indennizzo sproporzionatamente elevato.
La Corte ha sottolineato che l’allegato non produce un effetto automatico di nullità, ma costituisce un elemento importante nella valutazione del giudice nazionale. Quest’ultimo deve verificare, alla luce di tutte le circostanze, sia la buona fede del professionista sia l’eventuale squilibrio significativo; deve inoltre accertare se la penale sia idonea a perseguire la propria finalità senza eccedere quanto necessario.
Nel caso concreto, la clausola prevedeva CZK 400 al mese per tutti i mesi residui del contratto, applicata automaticamente a seguito del mancato pagamento di due acconti mensili. La Corte ha ritenuto che una siffatta sanzione possa costituire una penale automatica e sproporzionatamente elevata, soprattutto in assenza di prova della perdita economica diretta effettivamente subita dal fornitore. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, in concreto, la proporzionalità della clausola.
Requisito di trasparenza ex articolo 5 della direttiva 93/13
La Corte ha ribadito che la trasparenza non si esaurisce nella mera intelligibilità grammaticale: il contratto deve esporre in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo contrattuale e consentire al consumatore di valutare le conseguenze economiche derivanti dalla clausola.
Ai fini di tale verifica, il giudice nazionale deve considerare:
- le informazioni fornite prima della conclusione del contratto;
- la pubblicità e gli elementi della negoziazione;
- il livello di attenzione esigibile da un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento;
- la collocazione e la struttura della clausola nel contratto.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che il contratto era un modulo elettronico compilato dal personale del fornitore, che il consumatore lo aveva consultato su schermo e che la clausola era inserita nella prima pagina, nella sezione "Altre clausole", mentre la seconda pagina, firmata, conteneva le clausole individuali. Tali elementi potevano rendere la clausola meno percepibile e farla sembrare accessoria. È quindi compito del giudice del rinvio stabilire se il contratto fosse sufficientemente chiaro, leggibile e logicamente strutturato da permettere al consumatore di conoscere la clausola e le sue conseguenze economiche.
Dispositivo
La Corte ha concluso che l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato e con l’articolo 7, devono essere interpretati nel senso che la clausola in questione può essere abusiva e che la sua trasparenza dipende dalla concreta capacità del consumatore di comprenderla e di valutarne gli effetti economici. La parte della seconda questione relativa alla direttiva 2019/944 è stata invece dichiarata irricevibile per irrilevanza temporale.
Principi utili per la pratica
La pronuncia conferma che, nei contratti B2C di fornitura energetica a tempo determinato:
- le penali automatiche per mancato pagamento sono scrutinabili come clausole potenzialmente abusive;
- la sproporzione va valutata anche rispetto alla perdita effettiva del fornitore e alla funzione economica della clausola;
- la trasparenza richiede non solo una formulazione chiara, ma anche un’adeguata evidenza grafica e contestuale della clausola nel contratto;
- la collocazione della clausola in una sezione apparentemente secondaria può incidere sulla validità della trasparenza.
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