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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-685/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 2025. — Corner and Border SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Nozione di “privilegi” – Imposta di bollo sulle garanzie prestate ai fini della corretta esecuzione di un prestito obbligazionario. — Causa C-685/23

Giurisprudenza europea62023CJ0685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato se l'imposta di bollo portoghese sulle garanzie collegate a un prestito obbligazionario fosse incompatibile con la direttiva 2008/7/CE. Ha ritenuto che le garanzie, pur potendo essere parte integrante dell'operazione di finanziamento, non costituiscono "formalità" del prestito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e che la loro tassazione può essere ammessa se tali garanzie rientrano nella deroga per i "privilegi" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d). La nozione di privilegi è stata interpretata in senso autonomo e ampio, comprendendo gli strumenti che assicurano al creditore un soddisfacimento preferenziale o prioritario.

Imposta di bollo su garanzie accessorie a un prestito obbligazionario: rapporto tra divieto di imposizione indiretta sulla raccolta di capitali e deroga per i privilegi ex direttiva 2008/7/CE

La questione giuridica

Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE vieti l'imposizione di un'imposta di bollo sulle garanzie costituite nell'ambito di un'emissione obbligazionaria; se rilevi che tali garanzie siano obbligatorie per legge o pattuite volontariamente; se incida il fatto che il prestito sia sottoscritto privatamente con possibilità di trasferimento del sottoscrittore; e se, in ogni caso, tali garanzie possano rientrare nella deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), relativa a privilegi e ipoteche.

Principio di diritto

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE osta a tassare indirettamente le formalità e gli atti che integrano un'operazione di emissione obbligazionaria, ma non impedisce, in linea di principio, l'imposizione di un'imposta di bollo sulle garanzie costituite a corredo del prestito quando esse rientrino nella deroga dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), come "privilegi"; tale nozione comprende tutti gli strumenti contrattuali che, nell'ambito di una raccolta di capitali di prestito, attribuiscono al creditore un diritto di pagamento preferenziale o prioritario in caso di inadempimento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 3, lettere i) e j), direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2008/7/CE

Imposta di bollo su garanzie accessorie a un prestito obbligazionario

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (CAAD, Portogallo) in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali. La Corte è stata chiamata a chiarire se l'imposta di bollo portoghese applicata a diverse garanzie connesse a un'emissione obbligazionaria sia compatibile con la direttiva 2008/7/CE.

Fatti e procedimento principale

La controversia oppone la Corner and Border S.A. all'Autoridade Tributária e Aduaneira. La società aveva emesso un prestito obbligazionario per finanziare l'acquisto di partecipazioni e il rifinanziamento del debito di società del gruppo; a garanzia della corretta esecuzione dell'accordo di finanziamento erano state costituite varie garanzie, tra cui pegni su azioni, saldi di conti bancari, crediti derivanti da prestiti di azionisti e cessioni di crediti.

Il notaio aveva applicato l'imposta di bollo portoghese allo 0,6% sul valore del prestito, sulla base della tariffa generale relativa all'imposta di bollo. La Corner and Border aveva contestato l'imposizione sostenendo che le garanzie erano essenziali per la conclusione dell'operazione di raccolta di capitali e che, quindi, la tassazione violava l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), vieti l'imposta di bollo sulle garanzie costituite nell'ambito di un'emissione obbligazionaria;
  • se sia rilevante che tali garanzie siano imposte dalla legge oppure pattuite volontariamente;
  • se incida il fatto che il prestito obbligazionario sia sottoscritto privatamente da una banca con possibilità di trasferimento della posizione di sottoscrittore;
  • se le garanzie possano rientrare nella deroga dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), relativa a privilegi e ipoteche.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto il considerando 9 della direttiva 2008/7, secondo cui nessuna imposta di bollo dovrebbe essere applicata sui titoli, sia che rappresentino capitale proprio sia capitale di prestito. Vengono poi in rilievo:

  • l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e gli allegati della direttiva, per qualificare le società coinvolte come "società di capitali";
  • l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), che vieta ogni imposizione indiretta sui prestiti sotto forma di emissione di obbligazioni o altri titoli negoziabili e sulle formalità relative;
  • l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), che consente agli Stati membri di applicare imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi e ipoteche.

Ragionamento della Corte: portata dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

La Corte precisa che le garanzie oggetto della causa non sono "formalità" relative al prestito obbligazionario. In base alle indicazioni del giudice del rinvio, il diritto portoghese non subordina la conclusione del prestito alla loro costituzione; inoltre, esse si collegano alla sostanza dell'operazione di raccolta di capitali, ma non alle formalità necessarie per l'emissione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l'articolo 5 va interpretato in modo ampio per evitare che il divieto di imposizione sia svuotato di effetto utile. Tuttavia, anche se le garanzie sono essenziali o strettamente collegate all'operazione, la loro tassazione non è automaticamente vietata: occorre verificare se rientrino nella deroga espressa dell'articolo 6.

La Corte chiarisce inoltre che è irrilevante:

  • che le garanzie siano obbligatorie per legge o frutto di accordo volontario;
  • che il prestito sia sottoscritto privatamente da una banca;
  • che il sottoscrittore possa essere sostituito in una fase successiva.

Ragionamento della Corte: interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Poiché la direttiva non definisce il termine "privilegi", la Corte procede a un'interpretazione autonoma e uniforme, tenendo conto di testo, contesto e finalità.

La Corte osserva che la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), distingue "privilegi" e "ipoteche" e che la deroga si applica "in deroga" al divieto generale dell'articolo 5. In questo contesto, la norma mira a preservare la competenza fiscale degli Stati membri sugli strumenti che, nell'ambito di un finanziamento, attribuiscono al creditore una posizione preferenziale in caso di inadempimento.

La nozione di "privilegi" viene quindi interpretata in senso ampio: comprende tutti gli strumenti contrattuali che fanno parte integrante di un'operazione di raccolta di capitali di prestito e che consentono al creditore di ottenere il pagamento preferenziale o prioritario del proprio credito se il debitore non adempie.

Applicazione al caso concreto

La Corte conclude che le garanzie di cui trattasi possono essere assoggettate all'imposta di bollo se e nella misura in cui, pur essendo parte integrante del prestito obbligazionario, costituiscano "privilegi" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d). Spetta al giudice del rinvio verificare se i pegni e le cessioni di crediti della causa principale realizzino effettivamente una tale posizione preferenziale o prioritaria.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7/CE non ostano a una normativa nazionale che prevede l'imposizione di un'imposta di bollo sulle garanzie concesse ai fini della corretta esecuzione di un prestito obbligazionario, purché tali garanzie costituiscano privilegi nel senso sopra indicato.

Principio affermato

La sentenza conferma che il divieto di imposizione indiretta sulla raccolta di capitali non copre automaticamente le garanzie accessorie a un prestito obbligazionario: tali garanzie possono essere tassate se rientrano nella deroga per i "privilegi", ossia se attribuiscono al creditore un soddisfacimento preferenziale o prioritario del credito in caso di inadempimento.

Come è indicizzato

Materieimposte indirette sulla raccolta di capitaliprestiti obbligazionariimposta di bollogaranzie reali e personalidiritto tributario UE

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