Corte di giustizia, Sentenza C-292/24
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 giugno 2025. — AD contro Iberia, Líneas Aéreas de España, SA Operadora Unipersonal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo internazionale – Convenzione di Montreal – Responsabilità dei vettori aerei – Articolo 19 – Danno derivante dal ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci – Articolo 31, paragrafo 2 – Termini per la presentazione dei reclami – Reclamo anteriore alla data in cui i bagagli di cui trattasi sono stati messi a disposizione della persona avente diritto alla consegna. — Causa C-292/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il termine di 21 giorni previsto dalla Convenzione di Montreal per i reclami relativi al ritardo dei bagagli non impone di attendere la consegna dei bagagli prima di presentare il reclamo. Il passeggero può quindi denunciare il ritardo anche anticipatamente, appena ne ha conoscenza, a condizione di rispettare il termine finale previsto dalla norma. La soluzione valorizza sia il dato letterale sia la funzione informativa del reclamo verso il vettore.
Interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal: il reclamo per ritardo nel trasporto bagagli può essere presentato prima della riconsegna dei bagagli.
La questione giuridica
Se l'articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che il reclamo per ritardo nel trasporto di bagagli debba essere presentato necessariamente entro 21 giorni dalla messa a disposizione dei bagagli oppure se possa essere validamente presentato anche prima di tale momento, quindi prima della restituzione dei bagagli.
Principio di diritto
L'articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal va interpretato nel senso che il reclamo relativo al danno derivante dal ritardo nel trasporto di bagagli non deve essere necessariamente presentato solo dopo la messa a disposizione dei bagagli, ma può essere validamente effettuato anche prima di tale data, purché sia comunque presentato entro 21 giorni dalla messa a disposizione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, articolo 19
- Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 4
- Regolamento (CE) n. 2027/97
- Regolamento (CE) n. 889/2002
- Decisione 2001/539/CE del Consiglio
Interpretazione del termine per il reclamo in caso di ritardo nella consegna dei bagagli
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Frankfurt am Main in materia di trasporto aereo internazionale e responsabilità del vettore per il ritardo nella consegna dei bagagli ai sensi della Convenzione di Montreal. La questione centrale è se il reclamo previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, debba essere necessariamente successivo alla messa a disposizione dei bagagli oppure possa essere presentato anche prima.
Fatti e procedimento principale
AD aveva viaggiato con altre due persone su un volo Iberia da Francoforte sul Meno a Panama City, con scalo a Madrid. I bagagli non erano arrivati in tempo utile e il giorno stesso AD aveva denunciato la perdita e contattato telefonicamente il servizio bagagli della compagnia. Successivamente aveva comunicato, tramite modulo Iberia, che il gruppo attendeva un contatto entro il 18 dicembre 2021, altrimenti avrebbe acquistato attrezzature sostitutive e proseguito il viaggio; non avendo ricevuto risposta, aveva effettuato gli acquisti, e solo dopo i bagagli erano stati consegnati il 20 dicembre 2021.
AD aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute e dei costi di viaggio, ma il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo tardivo il reclamo ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2. In appello, il giudice del rinvio ha chiesto se il reclamo fosse valido anche se formulato prima della restituzione dei bagagli.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l'articolo 19 della Convenzione di Montreal, che prevede la responsabilità del vettore per il danno derivante da ritardo nel trasporto di passeggeri, bagagli o merci, salvo prova liberatoria del vettore stesso. Viene poi in rilievo l'articolo 31, che disciplina i termini per la presentazione dei reclami: in caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a disposizione della persona avente diritto.
Sul piano del diritto dell'Unione, la Corte richiama l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002, secondo cui la responsabilità del vettore aereo dell'Unione nei confronti di passeggeri e bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal. La Convenzione, pertanto, fa parte integrante dell'ordinamento dell'Unione e può essere interpretata in via pregiudiziale dalla Corte.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta la disposizione applicando i criteri della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: interpretazione in buona fede, secondo il senso ordinario dei termini, nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato.
Sul piano letterale, l'articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, fissa il termine ultimo di 21 giorni decorrente dalla messa a disposizione dei bagagli, ma non impone che il reclamo sia necessariamente formulato solo dopo tale momento. La norma, letta in modo naturale, consente quindi un reclamo in qualsiasi momento compreso tra la conoscenza del ritardo e la scadenza del termine finale.
Sul piano sistematico, la Corte osserva che il reclamo ha la funzione di informare il vettore che i bagagli non sono stati consegnati conformemente al titolo di trasporto e, nel caso del ritardo, di segnalare l'esistenza del danno derivante dal ritardo stesso. Questo è coerente con l'articolo 19 della Convenzione, poiché la tempestiva comunicazione consente al vettore di raccogliere rapidamente gli elementi necessari per dimostrare l'esonero da responsabilità previsto dalla seconda frase dell'articolo 19.
La soluzione è anche conforme agli obiettivi della Convenzione di Montreal, che mira a tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e a garantire un giusto equilibrio tra passeggeri e vettori. Imporre al passeggero di attendere la consegna dei bagagli prima di reclamare introdurrebbe una condizione ulteriore non necessaria e contraria sia all'efficienza del sistema sia agli interessi del vettore.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l'articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal deve essere interpretato nel senso che il reclamo dovuto a un ritardo nel trasporto di bagagli può essere effettuato prima della data in cui i bagagli sono stati messi a disposizione del destinatario.
Principio affermato
Il termine di 21 giorni previsto per il reclamo in caso di ritardo dei bagagli indica solo il limite massimo per la proposizione della domanda stragiudiziale e non preclude un reclamo anticipato. Il passeggero può quindi segnalare il ritardo al vettore non appena ne abbia conoscenza, senza attendere la consegna dei bagagli.
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