Corte di giustizia, Sentenza C-26/23
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 5 June 2025. — Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative "Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe" v European Commission. — Appeal – Law governing the institutions – Regulation (EU) No 211/2011 – ‘Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe’ citizens’ initiative – European Commission Communication setting out the reasons for not adopting the proposals for legal acts contained in that citizens’ initiative – Obligation to state reasons. — Case C-26/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione del comitato promotore di "Minority SafePack" contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la comunicazione della Commissione di non intervenire con nuove proposte legislative. La Corte ha ribadito l’ampia discrezionalità della Commissione in materia di iniziativa legislativa e il controllo limitato ai soli errori manifesti e alla motivazione sufficiente. Ha inoltre escluso violazioni dell’articolo 47 della Carta, della parità di trattamento e delle regole probatorie invocate dal ricorrente.
Impugnazione respinta contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la comunicazione della Commissione di mancata adozione di atti in risposta all’iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack" e l’adeguatezza della motivazione.
La questione giuridica
Se la Commissione, nel comunicare di non dare seguito all’iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack", abbia violato l’obbligo di motivazione, abbia commesso errori di diritto o manifesti errori di valutazione nell’esercizio della sua discrezionalità, e se il Tribunale abbia errato nel respingere i motivi relativi a imparzialità del collegio, parità di trattamento e valutazione delle singole proposte dell’iniziativa.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che, quando la Commissione decide di non dare seguito a un’iniziativa dei cittadini europei validamente presentata, essa esercita la propria discrezionalità di iniziativa legislativa e il sindacato giurisdizionale è limitato all’assenza di errori manifesti di valutazione e alla sufficienza della motivazione. La Commissione non è tenuta a esaminare in modo esaustivo ogni possibile base giuridica astrattamente immaginabile né a rispondere puntualmente a ciascuna osservazione degli organizzatori, purché esponga in modo comprensibile le ragioni per cui ritiene che gli obiettivi dell’iniziativa siano già perseguiti da strumenti esistenti o da iniziative in corso. Nel caso di specie, nessuno dei motivi di ricorso è stato accolto e il ricorso è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 11 TUE
- Articolo 17 TUE
- Articolo 165 TFUE
- Articolo 167 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Regolamento (UE) n. 211/2011
- Regolamento (UE) 2019/788
- Articolo 13 TFUE
- Articolo 15 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 36, 54, 58, 138, 140 e 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Direttiva 2010/13/UE
- Articolo 108 TFUE
Iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack" e mancata adozione di atti da parte della Commissione
La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto dal Citizens’ Committee dell’iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe" contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione di annullamento della comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2021. La vicenda concerne il seguito da dare a un’iniziativa dei cittadini europei ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, TUE e dei regolamenti n. 211/2011 e 2019/788.
Contesto normativo
La Corte richiama anzitutto le disposizioni del Trattato sull’Unione europea in tema di valori dell’Unione, democrazia rappresentativa e partecipazione dei cittadini alla vita democratica: articoli 2, 10, 11 e 17 TUE. Vengono inoltre in rilievo gli articoli 165 e 167 TFUE, relativi a istruzione e cultura, nonché la disciplina dell’iniziativa dei cittadini europei contenuta nel regolamento n. 211/2011, poi sostituito dal regolamento 2019/788, il cui articolo 15, paragrafo 2, impone alla Commissione di indicare nella comunicazione finale le sue conclusioni giuridiche e politiche, l’azione che intende eventualmente intraprendere e le ragioni del suo intervento o della sua inerzia.
Fatti essenziali e iter amministrativo
L’iniziativa Minority SafePack mirava ad accrescere la tutela delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione. La Commissione ne aveva autorizzato la registrazione nel 2017, individuando nove proposte di atti o misure da sottoporre alla sua attenzione. Dopo il superamento della soglia delle firme e lo svolgimento delle fasi procedurali previste, il comitato promotore aveva presentato formalmente l’iniziativa; si erano tenuti un incontro con la Commissione e un’audizione pubblica al Parlamento europeo. Il Parlamento aveva poi adottato una risoluzione che sollecitava la Commissione ad agire, ma la Commissione, con la comunicazione impugnata, aveva deciso di non dare seguito né alla risoluzione né alle nove proposte dell’iniziativa.
Motivi di ricorso in appello
In appello il comitato promotore ha dedotto nove motivi, relativi in sintesi a:
- violazione del diritto a un equo processo per la sostituzione del giudice relatore e la riassegnazione della causa nel Tribunale;
- violazione del principio di parità di trattamento rispetto all’iniziativa "End the Cage Age";
- errore di diritto nell’esame della competenza della Commissione riguardo alla prima proposta;
- erronea qualificazione dell’errore manifesto di valutazione;
- errori di diritto e di valutazione sulle prime e terze proposte;
- errori sulla terza proposta relativa al centro per la diversità linguistica;
- violazione delle regole sull’onere della prova per la proposta sulla direttiva servizi media audiovisivi;
- violazione dell’obbligo di motivazione;
- motivazione contraddittoria e omissioni sul sesto e sul primo filone di argomentazione.
Valutazione della Corte sul primo motivo: articolo 47 della Carta e composizione del Tribunale
La Corte ha respinto le doglianze relative all’articolo 47 della Carta. Ha ricordato che il requisito del giudice "previamente stabilito per legge" riguarda anche le regole sulla composizione del collegio e sull’assegnazione delle cause. L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale consente la designazione di un nuovo giudice relatore e la riassegnazione del fascicolo per esigenze di buona amministrazione della giustizia, in casi previsti e non arbitrari. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva fornito elementi concreti idonei a mettere in dubbio l’imparzialità del giudice coinvolto, limitandosi a richiamarne il precedente impiego presso la Commissione.
Parità di trattamento e confronto con l’iniziativa "End the Cage Age"
La Corte ha dichiarato inammissibile, in parte, e comunque infondato, il motivo relativo alla disparità di trattamento. Il ricorrente si era limitato a contestare il comportamento della Commissione per non aver illustrato le ragioni del diverso numero di incontri con gli organizzatori di altre iniziative, senza censurare in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il Tribunale non aveva affermato che le due iniziative dovessero essere comparabili sotto profili specifici diversi dal fatto di aver entrambe raggiunto la soglia di sostegno; aveva soltanto rilevato che il comitato non aveva spiegato in che senso esse fossero effettivamente comparabili.
Discrezionalità della Commissione e base giuridica della prima proposta
Quanto alla terza censura, la Corte ha ribadito che la decisione della Commissione di non dare seguito a un’iniziativa registrata rientra nell’esercizio del potere di iniziativa legislativa di cui all’articolo 17 TUE e beneficia di un ampio margine di discrezionalità. Se la Commissione decide eventualmente di agire, essa è libera di scegliere strumenti e basi giuridiche; se invece decide di non agire, non deve indicare tutte le possibili basi giuridiche astrattamente ipotizzabili. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente collocato l’analisi della prima proposta nell’ambito degli obiettivi di istruzione e cultura e delle basi giuridiche invocate dagli organizzatori, senza alcun errore di diritto.
Controllo limitato agli errori manifesti di valutazione
La Corte ha confermato che, in presenza di un ampio potere discrezionale della Commissione e di valutazioni di natura politica e complessa, il controllo giurisdizionale è limitato alla verifica dell’assenza di errori manifesti. Non vi è stato quindi errore nel richiamo, da parte del Tribunale, a tale standard di sindacato per la comunicazione impugnata.
Esame delle prime e terze proposte: strumenti esistenti e obiettivi perseguiti
Sul merito, la Corte ha condiviso l’impostazione del Tribunale secondo cui la Commissione poteva ritenere che gli obiettivi della prima proposta fossero già perseguiti, nel loro insieme, da un complesso di strumenti e iniziative esistenti in materia di diversità culturale e linguistica, istruzione e promozione del multilinguismo. Analogamente, con riferimento al centro per la diversità linguistica proposto, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che si limitavano a riproporre argomentazioni già esaminate in primo grado senza indicare errori di diritto specifici. Per il Tribunale, non era necessario che ciascun singolo strumento esistente raggiungesse da solo l’obiettivo dell’iniziativa; era sufficiente che, complessivamente, essi fossero idonei a contribuire al suo conseguimento.
Quota del 30% per i cataloghi VOD e onere della prova
Riguardo alla proposta relativa alla direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, la Corte ha respinto la censura sull’onere della prova. Ha ritenuto che il ricorrente mirasse, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito della prova, attività non consentita nel giudizio di impugnazione. Il Tribunale aveva potuto considerare sufficiente l’argomentazione della Commissione secondo cui l’obbligo di offrire almeno il 30% di opere europee nei cataloghi VOD e di dar loro adeguato rilievo poteva contribuire alla diversità culturale e all’accesso a contenuti transfrontalieri più ampi.
Obbligo di motivazione della Commissione
Quanto alla presunta violazione dell’obbligo di motivazione, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché, sotto la veste di un errore di diritto, il ricorrente chiedeva in realtà una nuova valutazione delle censure già esaminate dal Tribunale. La motivazione della comunicazione del 14 gennaio 2021 è stata dunque ritenuta sufficiente alla luce dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/788.
Motivazione contraddittoria e ulteriori censure sul sesto filone
La Corte ha respinto anche la doglianza di motivazione contraddittoria: il fatto che la prima proposta fosse inquadrata negli obiettivi di istruzione e cultura non impediva alla Commissione e al Tribunale di richiamare altri strumenti esistenti, anche con basi giuridiche diverse, purché pertinenti agli stessi obiettivi. È stata inoltre dichiarata inammissibile la parte del nono motivo relativa al piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027, perché si trattava di una mera riproposizione di censure già esaminate in primo grado.
Dispositivo e spese
Poiché nessuno dei nove motivi è stato accolto, la Corte ha respinto integralmente l’impugnazione. Il comitato promotore è stato condannato alle spese sostenute dalla Commissione, mentre l’Ungheria, la Comunità germanofona del Belgio e la Provincia autonoma di Bolzano/Alto Adige sono state poste a sopportare le proprie spese.
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