Sentenza n. 597/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 1163/2025 R.G. 12393/2024 del Tribunale di Milano sezione Lavoro pubblicata in data 12/3/2025 e notificata in data 13/3/2025, passata in giudicato per effetto della mancata proposizione di gravame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese legali. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle amministrazioni statali. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del Tribunale di Milano. Ha ordinato il pagamento, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, delle somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli ulteriori accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese direttamente riferibili al provvedimento giudiziale, oltre agli interessi legali successivi alla proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati secondo il giudicato e le norme applicabili. Ha invece escluso la somma richiesta a titolo di penalità per il ritardo, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la richiesta di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per consentire alle amministrazioni statali di adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell’avvio del recupero coattivo; il termine era decorso.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Gli interessi e i relativi conteggi devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili, quanto a misura e decorrenza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all’onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l’amministrazione obbligata non abbia eseguito il comando giudiziale, purché il titolo sia efficace e sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, il giudice deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al titolo, ma la quantificazione proposta dal creditore non è automaticamente vincolante: capitale residuo, interessi e accessori devono essere verificati secondo il contenuto del giudicato e le disposizioni di legge applicabili.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando la somma richiesta risulti manifestamente iniqua o sproporzionata rispetto alla natura dell’obbligazione e al ritardo contestato.
- In caso di persistente inerzia dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione quando l’inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l’attività processuale richiesta è minima e standardizzata.
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