Cassazione Civile, Ordinanza n. 01079/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per il servizio energia destinato a un'azienda sanitaria. L'aggiudicazione in favore del raggruppamento di imprese ricorrente era stata annullata dal giudice amministrativo, con dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato. Nelle more del passaggio al nuovo fornitore, il raggruppamento aveva comunque continuato a svolgere il servizio su richiesta della stazione appaltante, emettendo fatture poi pagate solo in parte dall'azienda sanitaria. Dopo che, in un separato giudizio monitorio opposto, il giudice ordinario aveva revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di pagamento ritenendo caducato il titolo contrattuale, la società ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato sostenendo che il giudice ordinario avesse invaso la sfera del giudice amministrativo, al quale spettava in via esclusiva stabilire la decorrenza ex nunc o ex tunc dell'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 122 c.p.a. e chiarire così le modalità di esecuzione del giudicato. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza, ritenendo che la domanda non riguardasse la coda esecutiva del rapporto inciso dall'annullamento dell'aggiudicazione, ma pretese patrimoniali distinte. Le ricorrenti hanno quindi impugnato tale decisione davanti alle Sezioni Unite con un unico motivo, sostanzialmente denunciando l'erronea declaratoria di inammissibilità e la lesione della sfera di giurisdizione del giudice amministrativo; le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma lo ha rigettato nel merito. Ha confermato che la controversia riguardava pretese patrimoniali per il servizio effettivamente reso dopo l'annullamento dell'aggiudicazione e non la questione dell'inefficacia del contratto già definita dal giudice amministrativo. Di conseguenza, la domanda di ottemperanza era stata correttamente dichiarata inammissibile dal Consiglio di Stato, perché mirava a ottenere un sindacato su crediti distinti e non l'esecuzione del giudicato amministrativo. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di lite, oltre all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 122 c.p.a.
La decorrenza degli effetti dell'inefficacia del contratto è materia rimessa al giudice amministrativo nell'ambito della disciplina dell'inefficacia conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione, ma ciò non consente di attrarre in ottemperanza pretese patrimoniali autonome e distinte.
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
La controversia sulle somme dovute per il servizio reso dopo la dichiarazione di inefficacia del contratto è estranea alla giurisdizione esclusiva amministrativa delineata da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, dopo l'annullamento dell'aggiudicazione e la dichiarazione di inefficacia del contratto, l'appaltatore continui a eseguire il servizio su richiesta della stazione appaltante, le domande relative al corrispettivo per tale attività integrano una controversia patrimoniale autonoma rispetto al giudicato amministrativo sull'aggiudicazione e sul contratto.
- Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per devolvere al giudice amministrativo la decisione su crediti o pretese economiche distinti dalla sequenza esecutiva del giudicato, anche se tali pretese si collocano temporalmente dopo la pronuncia di inefficacia del contratto.
- L'individuazione della decorrenza ex nunc o ex tunc dell'inefficacia del contratto non giustifica l'attrazione in ottemperanza di una lite che, per petitum sostanziale, concerne il pagamento di prestazioni effettivamente rese e non l'esecuzione della sentenza amministrativa.
Come è indicizzato
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