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Ordinanza

Ordinanza n. 4411/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali attuativi, il punteggio della ricorrente, il quesito di Chimica contestato e le assegnazioni presso la sede di Palermo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore informatico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, gli atti della procedura di ammissione al corso di Medicina e Chirurgia, i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi, nonché il proprio punteggio e il quesito n. 12 della prova di Chimica del primo appello, deducendo, tra l'altro, l'illegittima introduzione della dicitura "in attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede", l'assegnazione della sede di Palermo a candidate collocate in posizione deteriore, la violazione della par condicio e dell'anonimato, l'irregolarità delle operazioni informatiche e di correzione, l'erroneità o ambiguità del quesito di Chimica, la difficoltà eccessiva delle prove, la disomogeneità della preparazione impartita dagli Atenei, l'eccesso di delega e l'illegittimità costituzionale della disciplina che differenzia, in sede di prima applicazione, i corsi statali da quelli non statali e in lingua inglese. Ha chiesto in via cautelare l'ammissione al corso presso l'Università degli Studi di Palermo. La ricorrente aveva conseguito due sufficienze nel semestre filtro ed era stata inserita nella graduatoria, con assegnazione definitiva presso l'Università degli Studi di Messina, seconda sede indicata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria anche di candidati privi di tutte le sufficienze, ordinandoli in fasce differenziate in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Il sistema è stato ritenuto coerente con la tutela dell'affidamento dei candidati che avevano superato le prove secondo le regole originarie, con la parità di trattamento e con l'esigenza di coprire i posti disponibili. La ricorrente, del resto, aveva beneficiato della disciplina sopravvenuta, poiché senza di essa, non avendo conseguito tutte le sufficienze, non sarebbe stata inserita in graduatoria. Quanto alle assegnazioni di due candidate a Palermo prima dello scorrimento ordinario, il Collegio ha rilevato che tali assegnazioni erano avvenute fuori dalla procedura prevista e con modalità difformi dalla disciplina ministeriale; tuttavia, la censura è stata ritenuta priva di interesse concreto, poiché risultavano comunque collocati davanti alla ricorrente nove ulteriori candidati con punteggio superiore e preferenze prioritarie per Palermo, sicché l'eliminazione delle due assegnazioni non le avrebbe consentito di ottenere la sede richiesta. Il TAR ha ritenuto legittima, in via cautelare, la disciplina che impone l'immatricolazione presso la prima sede utile indicata, a pena di decadenza, e limita la possibilità di concorrere per sedi ulteriori ai candidati le cui sedi prescelte non siano disponibili. Sulla violazione dell'anonimato ha escluso, allo stato, una lesione concreta e non irrilevante, osservando che la ricostruzione della ricorrente era ipotetica, che gli elaborati erano sigillati e corretti informaticamente dal Cineca e che l'abbinamento tra codici e identità avveniva dopo la correzione. Le questioni relative alla trasparenza della correzione, ai sinonimi ammessi, al funzionamento del sistema informatico e ai verbali delle operazioni sono state ritenute bisognose di ulteriore istruttoria. Sono stati quindi ordinati al Ministero, al Cineca e alle Università chiarimenti documentati, entro trenta giorni, sulla predeterminazione delle risposte corrette, sugli elenchi dei sinonimi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri valutativi e sui verbali. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica sono state ritenute non assistite da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico delle valutazioni tecnico-discrezionali. Il TAR ha escluso, allo stato, violazioni del d.lgs. n. 71/2025 o eccesso di delega. Ha inoltre escluso i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità relativa alla differenziazione temporanea tra corsi statali, non statali e in lingua inglese, per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Infine, la censura sul quesito di Chimica è stata ritenuta priva di fumus, non avendo la ricorrente fornito un principio di prova sulla correttezza della risposta da lei indicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Collegio ha contestualmente disposto ulteriori adempimenti istruttori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura richiesta, in particolare un adeguato fumus boni iuris.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso, senza che la relativa pretesa sia stata accolta nella fase cautelare.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l’ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un’altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

    Il TAR ne ricava la legittimità, in via cautelare, dell'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata e della possibilità di concorrere per altre sedi solo quando le sedi preferite non siano disponibili.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, nella prima applicazione della riforma, delle Università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, in sede cautelare, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega n. 26/2025 consentisse un'applicazione graduale della riforma.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alla transizione organizzativa e alle peculiarità dei corsi.

  • artt. 34 e 97 Cost.

    Le dedotte violazioni sono state ritenute non adeguatamente specificate e prive di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio affermato dall'Adunanza plenaria sull'anonimato nelle prove selettive.

  • Adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 27/2013

    La violazione dell'anonimato è invalidante solo quando la violazione delle regole poste a tutela dell'anonimato sia non irrilevante e idonea a incidere concretamente sull'imparzialità della valutazione.

Massime di principio

  • Nella formazione di una graduatoria nazionale, l'amministrazione può ampliare la platea degli ammessi rispetto alle condizioni originarie purché ordini i candidati mediante fasce o criteri progressivi che preservino la posizione di chi ha soddisfatto integralmente i requisiti inizialmente previsti e assicurino la concorrenza tra soggetti collocati in condizioni comparabili.
  • Una modifica sopravvenuta delle regole di valorizzazione dei risultati non viola, di per sé, l'affidamento e la par condicio quando interviene soltanto dopo lo svolgimento delle prove, non modifica i programmi, le modalità di esame o il livello di preparazione richiesto, ed è applicata uniformemente a tutti i candidati secondo criteri ragionevoli.
  • L'interesse a contestare l'assegnazione di posti a candidati collocati in posizione deteriore sussiste solo se l'eliminazione degli atti contestati può concretamente procurare al ricorrente l'utilità richiesta; se davanti al ricorrente restano altri candidati con punteggio superiore e preferenze prioritarie, la censura è priva di interesse e non può fondare una giurisdizione di tipo oggettivo.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive determina l'illegittimità della procedura solo quando sia concreta, non irrilevante e astrattamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una ricostruzione meramente ipotetica, non collegata a una fase nella quale l'identità del candidato possa influire sul punteggio, non è sufficiente.
  • L'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata dal candidato, con decadenza in caso di mancata immatricolazione, è compatibile con una disciplina che intenda stabilizzare rapidamente le assegnazioni e consentire la partecipazione a sedi ulteriori soltanto quando quelle preferite non siano disponibili.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecnico-discrezionali relative alla difficoltà delle prove, alla predisposizione dei quesiti e all'organizzazione uniforme della selezione non può sostituire la valutazione amministrativa in assenza di elementi specifici dimostrativi di un vizio macroscopico, manifesto o arbitrario.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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