Ordinanza n. 19/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l’annullamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato rilascio da parte della Questura di un documento di viaggio elettronico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, beneficiario della protezione sussidiaria e impossibilitato ad ottenere il passaporto dal Paese di origine, ha impugnato il mancato rilascio del documento di viaggio in formato elettronico, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare il TAR aveva già rilevato che il periculum in mora era stato prospettato in termini generici, mediante il richiamo in re ipsa al diritto di circolazione e l'indicazione astratta di possibili perdite di opportunità lavorative, eventi familiari, cure mediche e relazioni sociali. Con ordinanza collegiale il Tribunale aveva quindi richiesto una nota recante specifiche e concrete circostanze dimostrative della necessità e attualità di un immediato spostamento prima della definizione del merito. Nella memoria successiva il ricorrente non ha indicato né provato un'urgenza concreta, neppure in relazione al genericamente enunciato ricongiungimento familiare, limitandosi ad affermare che il pregiudizio sarebbe crescente e difficilmente reversibile per il decorso del tempo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità del mancato rilascio del documento di viaggio. Il Collegio ha ritenuto non dimostrato, né adeguatamente allegato, uno specifico periculum in mora: il ricorrente, nonostante l'ordine istruttorio di precisare le circostanze concrete dell'urgenza, ha formulato deduzioni meramente generiche e astratte. Il semplice richiamo al diritto di circolazione e alla possibile perdita di future opportunità non programmabili non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la necessità di un'immediata tutela cautelare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui un periculum in mora concreto e specificamente allegato e dimostrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti private.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere accordata sulla base della mera astratta deduzione che il pregiudizio sia connaturato al diritto fatto valere: il periculum in mora deve essere allegato e dimostrato attraverso circostanze specifiche, concrete, attuali e riferite alla situazione individuale del ricorrente.
- Il richiamo generico alla possibile perdita di future opportunità lavorative, familiari, sanitarie o sociali non è sufficiente a integrare il periculum in mora quando non siano indicate concrete esigenze di spostamento temporalmente attuali e suscettibili di essere compromesse dal ritardo della decisione di merito.
- Quando il giudice richiede chiarimenti sulle circostanze concrete poste a fondamento dell'urgenza cautelare, il ricorrente deve adempiere specificamente a tale onere; la reiterazione di argomentazioni generiche può condurre al rigetto della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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