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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15301/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti del Ministero della giustizia, inquadrati come operatori giudiziari nelle qualifiche B1 e B2, avevano chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance assumendo che l'Amministrazione non avesse portato a compimento le procedure di riqualificazione e progressione orizzontale e verticale previste dall'art. 15 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001 e dal CCNI del 5 aprile 2000. Secondo la domanda, il danno andava commisurato alle differenze retributive che sarebbero spettate se le procedure fossero state concluse positivamente. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, che in caso di attivazione delle procedure i dipendenti avrebbero avuto una probabilità seria di conseguire il superiore inquadramento. Nel ricorso per cassazione i dipendenti hanno denunciato, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato il materiale istruttorio, non avrebbe considerato l'inadempimento dell'Amministrazione e avrebbe negato ingiustamente sia l'esistenza sia l'entità del danno da perdita di chance, nonostante gli elementi allegati e provati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi, formulati insieme e in sostanza sovrapposti, miravano a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello, senza denunciare un vero errore di diritto. Inoltre ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 15 del CCNL richiamato ha natura programmatica e non attribuisce un diritto soggettivo alla progressione né impone all'Amministrazione di offrire una chance di sviluppo della carriera; in ogni caso, il danno da perdita di chance richiede la prova, anche presuntiva, della seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, prova che nella specie è stata ritenuta mancante. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano dell'ammissibilità, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL comparto Ministeri 1998-2001

    Disposizione considerata dalla Corte come meramente programmatica, non fonte di un diritto soggettivo alla progressione professionale né di un obbligo dell'Amministrazione di offrire una chance di sviluppo di carriera.

  • CCNI per il personale della Giustizia del 5 aprile 2000

    Richiamato quale base negoziale della procedura di riqualificazione, senza che nel caso concreto sia stata ritenuta dimostrata la violazione idonea a fondare il risarcimento.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per la responsabilità da inadempimento, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché volto soprattutto a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione al nesso tra inadempimento e danno risarcibile, senza che sia stata riconosciuta nel caso la prova del danno da perdita di chance.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'esistenza di un danno risarcibile; non basta la mera allegazione della perdita di una possibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio: incombe su chi agisce per il risarcimento provare, anche per presunzioni, la probabilità di conseguire il risultato sperato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come parametro di censura della valutazione delle prove, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché sostanzialmente diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale istruttorio, senza che sia emerso un vizio denunciabile nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori fondati sulla perdita di chance, chi agisce deve provare non solo l'inadempimento o la condotta lesiva, ma anche la concreta e seria probabilità di conseguire il risultato vantaggioso perduto; la chance non può essere riconosciuta in modo meramente astratto o ipotetico.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è consentita solo se sia già dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile; il criterio equitativo non può supplire alla totale mancanza di prova del pregiudizio.
  • Le censure che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto del giudice di merito sono inammissibili in cassazione se non individuano un vero errore di diritto o un vizio logicamente e giuridicamente rilevante nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Quando la fonte negoziale o collettiva disciplina in termini programmatici un percorso di progressione professionale, non necessariamente sorge in capo ai dipendenti un diritto soggettivo alla promozione o all'attivazione della procedura; occorre verificare il contenuto precettivo effettivo della disposizione invocata.
  • Per fondare la responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione in relazione a procedure selettive o di riqualificazione del personale non basta la mancata conclusione del procedimento: occorre dimostrare, secondo il riparto dell'onere probatorio, il nesso tra la condotta omissiva e la perdita concreta del vantaggio sperato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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