Ordinanza n. 2213/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione di diritto dal concorso per mancata presentazione alle prove di efficienza fisica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era stato convocato per le prove di efficienza fisica del concorso per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, fissate per il 25 febbraio 2026. Il 23 febbraio 2026 aveva riportato un infortunio con lombosciatalgia e prognosi di guarigione di 15 giorni, documentato da certificazione medica, e aveva chiesto il differimento delle prove. L’Amministrazione aveva negato il rinvio, ritenendo che le prove dovessero concludersi il 25 febbraio 2026, applicando quindi l’esclusione prevista dall’art. 12, comma 7, del bando per la mancata presentazione. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione e del diniego di differimento, sostenendo la necessità di contemperare le esigenze organizzative della procedura concorsuale con la tutela della salute e invocando la possibilità di una ragionevole riorganizzazione del calendario delle prove.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che il diniego di differimento non risultava giustificato da seri e gravi impedimenti organizzativi tali da rendere impossibile lo svolgimento delle prove in una data successiva, mentre la condizione patologica del candidato era documentata. Il Collegio ha inoltre richiamato un proprio precedente, secondo cui l’interpretazione dell’art. 12, comma 7, del bando e dell’art. 17 del d.m. n. 168/2022 nel senso di escludere sempre il differimento oltre il calendario originario può presentare profili di illegittimità per violazione del principio di proporzionalità, poiché impedirebbe il bilanciamento tra celerità della procedura e tutela della salute. È stata quindi ordinata la riammissione del ricorrente alla procedura e la sua ammissione a una sessione straordinaria delle prove fisiche, da fissarsi in una data compatibile con il recupero dalla patologia, salvo il protrarsi della condizione per un periodo incompatibile con documentate e serie esigenze organizzative dell’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 7 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, accolta dal TAR in ragione della sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris.
art. 12, comma 7, del bando di concorso
Prevede l’esclusione di diritto del candidato non presentatosi alle prove di efficienza fisica; il TAR ne esclude un’interpretazione automaticamente impeditiva di ogni differimento, quando siano documentate ragioni di salute e non sussistano seri impedimenti organizzativi.
art. 17 d.m. n. 168/2022
La sua interpretazione deve consentire, nel rispetto del principio di proporzionalità, il contemperamento tra esigenze di celerità della procedura concorsuale e tutela della salute del candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute, imponendo l’oscuramento delle informazioni sanitarie divulgabili con il provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la mancata presentazione a una prova di efficienza fisica non può determinare automaticamente l’esclusione quando il candidato dimostri, mediante idonea certificazione medica, un impedimento temporaneo sopravvenuto e chieda tempestivamente il differimento.
- Le clausole del bando e le disposizioni regolamentari sulle prove fisiche devono essere interpretate in modo conforme al principio di proporzionalità: l’esigenza di concludere rapidamente il concorso deve essere bilanciata con la tutela della salute del candidato.
- L’Amministrazione può negare il differimento delle prove fisiche oltre il calendario originario soltanto in presenza di documentate e serie esigenze organizzative che rendano concretamente impossibile la riorganizzazione del calendario; la mera previsione della conclusione delle prove in una determinata data non è sufficiente.
- Quando il differimento sia compatibile con l’organizzazione della procedura e la patologia sia temporanea e documentata, la tutela cautelare può consistere nella riammissione alla procedura e nell’ammissione a una sessione straordinaria delle prove fisiche.
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