Cassazione Penale, Sentenza n. 20368/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida dell'ordinanza che ha recepito il provvedimento del Questore che disponeva il divieto di accesso agli stadi e l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza per 5 anni. Deduce violazione di legge e carenza di motivazione nella valutazione della pericolosità concreta della sua condotta, nelle ragioni di necessità e urgenza, nella valutazione dell'elemento individualizzante (sostiene trattarsi di un episodio unico) e contesta che l'asta portabandiera tenuta in mano non fosse idonea a funzionare come arma; lamenta inoltre che il giudice non abbia considerato correttamente frames di videosorveglianza che lo ritrarrebbero a volto scoperto e con atteggiamento non aggressivo, e che non sia stata valutata la proporzionalità e congruità della durata della misura.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama i principi consolidati secondo cui il giudice della convalida deve effettuare un controllo concreto e attuale sulla pericolosità del soggetto, sulle ragioni di necessità e urgenza, sull'attribuibilità della condotta e sulla congruità della durata. Nel caso concreto il giudice di merito ha esaminato le immagini di videosorveglianza e gli atti, ritenendo che il ricorrente avesse preso parte a un episodio di guerriglia urbana organizzata con uso di bastoni e cinture, danneggiamenti e lesione di un operatore di polizia; ha ritenuto congrue le ragioni di urgenza (campionati ancora in corso) e proporzionata la prescrizione quinquennale. Ha inoltre ritenuto che l'asta portabandiera potesse svolgere le funzioni tipiche di un'arma e che la memoria difensiva fosse stata valutata. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401
La condotta contestata deve rientrare nelle ipotesi previste da tale norma per giustificare l'adozione del provvedimento interdittivo; il giudice deve verificarne la riconducibilità concreta alla persona.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in tema di inammissibilità del ricorso, con l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Sezioni Unite, sent. n. 44273 del 27/10/2004 (Rv. 229112)
Principio secondo cui, in sede di convalida dell'obbligo di presentazione, il giudice non può limitarsi a un controllo formale ma deve accertare concretamente la pericolosità attuale e l'esistenza di elementi indiziari sufficienti.
Sez. 3, sent. n. 22266 del 03/02/2016 (Rv. 267146)
Giurisprudenza di supporto al principio di controllo concreto da parte del giudice sulla legittimità del provvedimento amministrativo interdittivo.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione dell'ammissibilità e alla mancanza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudice che convalida un provvedimento di prevenzione deve svolgere un controllo concreto e attuale sulla pericolosità della persona, non un mero controllo formale.
- Devono essere valutate le ragioni di necessità e urgenza addotte dall'autorità amministrativa, specialmente quando il provvedimento limita libertà personali rilevanti.
- L'attribuibilità della condotta al soggetto deve essere comprovata da elementi indiziari sufficienti e individuati nel provvedimento o negli atti (es. immagini di videosorveglianza), che il giudice deve esaminare esplicitamente.
- Oggetti impugnati dal soggetto (es. aste, bandiere) possono essere qualificati come "arma" in relazione alla loro idoneità concreta a svolgere funzione offensiva, valutata caso per caso.
- La congruità e proporzionalità della durata della misura devono essere motivate dal giudice in relazione alla gravità della condotta e alla personalità del soggetto; la mancanza di motivazione su questi punti può essere censurata.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o improprio, può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e con applicazione dell'onere di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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