Ordinanza n. 686/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione, prot. -OMISSIS-, recante rigetto dell'istanza di differimento della partecipazione al 185° corso per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di differimento della partecipazione al 185° corso per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Giustizia che aveva rigettato la sua istanza di differimento della partecipazione al 185° corso per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Una precedente domanda cautelare era stata respinta perché il ricorrente risultava ancora infortunato, non era stata allegata una prognosi certa sulla completa guarigione e sull’attitudine all’immissione in ruolo e non era stato documentato l’avvio di un successivo corso al quale egli avrebbe potuto partecipare. Successivamente, il ricorrente ha depositato documentazione attestante la completa guarigione e ha prodotto l’avviso relativo al 186° corso di formazione, con avvio il 12 gennaio 2026. Dopo il rigetto della domanda cautelare monocratica, fondato sulla possibilità di fissare tempestivamente la camera di consiglio collegiale senza pregiudicare la posizione del ricorrente, il Collegio ha riesaminato la domanda alla luce del mutamento delle circostanze.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a., rilevando il mutamento delle circostanze rispetto alla precedente decisione cautelare: il ricorrente ha documentato la completa guarigione ed è stato individuato un successivo corso di formazione cui poter essere ammesso. Ha quindi disposto l’immediata ammissione con riserva del ricorrente al 186° corso di formazione, invitando l’Amministrazione a consentire il recupero delle giornate di corso già svolte, così da assicurare una formazione completa e proficua. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale proposta nel giudizio amministrativo.
art. 56 c.p.a.
Riguarda la tutela cautelare monocratica; il decreto presidenziale ha temporaneamente rigettato la domanda ritenendo non pregiudicata la posizione del ricorrente dalla fissazione ravvicinata della camera di consiglio.
art. 58 c.p.a.
Consente la revoca o modifica della misura cautelare, o il riesame della domanda, in presenza di mutamenti nelle circostanze; il TAR lo ha applicato in ragione della completa guarigione documentata e della disponibilità di un successivo corso di formazione.
Massime di principio
- La domanda cautelare può essere accolta o riesaminata ai sensi dell’art. 58 c.p.a. quando, dopo una precedente decisione cautelare, sopravvengano mutamenti documentati nelle circostanze di fatto rilevanti per la tutela richiesta.
- Nel contenzioso relativo all’ammissione a un corso di formazione per l’accesso a un ruolo pubblico, la documentata completa guarigione del candidato e la concreta disponibilità di un successivo corso possono giustificare l’ammissione con riserva, anche disponendo il recupero delle giornate formative già svolte.
- La tutela cautelare può essere modulata mediante ammissione con riserva e misure organizzative dirette a preservare l’effettività della formazione, senza anticipare definitivamente la decisione sul merito.
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