Cassazione Penale, Sentenza n. 15796/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pettina ha impugnato la sentenza del Tribunale di Messina che aveva dichiarato la non punibilità a suo carico per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.). Il ricorrente ha sostenuto di aver regolarizzato la violazione (deposito della documentazione obbligatoria il 24 gennaio 2019, giorno successivo al primo accesso ispettivo) e di aver adempiuto all'obbligo di pagamento di un quarto della somma massima prevista a titolo di sanzione (art. 21 D.lgs. n. 758/1994), invocando l'estinzione del reato per effetto del meccanismo oblativo previsto dagli artt. 21 e 24 del D.lgs. 758/1994. La difesa ha altresì contestato la qualificazione dell'impugnazione e chiesto l'assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la conversione dell'appello in ricorso per cassazione, dovuta alla natura non appellabile della sentenza di proscioglimento fondata su art. 131‑bis c.p. Sostanzialmente, la Corte ha osservato che il percorso oblativo previsto dal D.lgs. 758/1994 richiede sia l'eliminazione della violazione secondo le prescrizioni dell'organo di vigilanza sia il pagamento, entro 30 giorni dall'ammissione al beneficio, della somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda; poiché il ricorrente ha dichiarato di non aver effettuato il pagamento entro il termine, il requisito per l'estinzione non si è realizzato. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
La norma disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; una sentenza che dispone la non punibilità sulla base di tale disposizione, complessivamente considerata con gli artt. 530 e 593 c.p.p., non è appellabile e l'impugnazione deve essere rimessa/convertita in ricorso per cassazione.
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Individua le ipotesi di assoluzione, tra cui la non punibilità per ragioni diverse; viene richiamato per spiegare la natura della sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce, in via di principio, la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa; è il fondamento della conversione dell'appello in ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente, nelle ipotesi previste, la conversione dell'impugnazione in altro rimedio (qui, da appello a ricorso per cassazione) per rispettare il principio del favor impugnationis e conservare l'atto di gravame.
art. 21 D.lgs. n. 758/1994
Prevede l'oblazione con pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda quale condizione per l'estinzione del reato in materia di sicurezza sul lavoro; il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dall'ammissione al beneficio.
art. 24 D.lgs. n. 758/1994
Prevede l'ammissione al meccanismo oblativo e consente talune valutazioni sul termine per l'adempimento delle prescrizioni impartite; la Corte precisa che la discrezionalità nel concedere tempo aggiuntivo riguarda l'eliminazione delle violazioni, non il pagamento della somma dovuta.
art. 19 D.lgs. n. 758/1994
Estende l'applicazione del regime oblativo ai reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro puniti con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; utilizzato per ricondurre la fattispecie alla normativa dell'oblazione.
art. 91, comma 1, D.lgs. n. 81/2008
Norma richiamata per definire l'obbligo di vigilanza/compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere e la responsabilità per omessa vigilanza imputata al legale rappresentante.
Sentenza Corte costituzionale n. 19/1998
Richiamo fatto dalla difesa per sostenere una maggiore discrezionalità nel riconoscimento dell'effetto oblativo; la Corte di cassazione ha ritenuto il richiamo non pertinente rispetto all'obbligo di pagamento entro il termine previsto.
Massime di principio
- Se una sentenza di primo grado dispone la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., tale provvedimento è, in linea di principio, non appellabile; l'impugnazione deve essere trattata come ricorso per cassazione.
- L'estinzione del reato mediante il meccanismo oblativo previsto dal D.lgs. n. 758/1994 richiede il soddisfacimento di due condizioni cumulative: (a) eliminazione delle violazioni secondo le prescrizioni dell'organo di vigilanza; (b) pagamento, entro 30 giorni dall'ammissione al beneficio, della somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda. La mancata osservanza di anche una sola di queste condizioni impedisce l'effetto estintivo.
- La discrezionalità giudiziale prevista dall'art. 24 D.lgs. 758/1994 può riguardare la dilazione o le modalità di adempimento delle prescrizioni tecniche ma non si estende, di regola, alla dilazione del termine di pagamento dell'oblazione; il pagamento è considerato un obbligo materialmente eseguibile che deve essere effettuato nel termine.
- La mera regolarizzazione sostanziale delle violazioni, compiuta indipendentemente dalle prescrizioni dell'organo di vigilanza, non sostituisce l'obbligo di pagamento dell'oblazione entro il termine previsto se la norma richiede espressamente il pagamento come condizione per l'estinzione.
- Chi intende far valere l'estinzione del reato per oblazione deve documentare non solo la regolarizzazione tecnica ma anche il tempestivo pagamento della somma prevista; l'ammissione al beneficio senza il pagamento nei termini non realizza l'effetto estintivo.
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