Sentenza del 03/03/2017 n. 5429 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il disconoscimento del credito IVA maturato nel 2001, causato dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa a tale periodo, e negava che tale omissione impedisse di utilizzare il credito in compensazione nella dichiarazione successiva. Il credito risultava comunque dalla contabilità, dalle liquidazioni periodiche e dalla prima dichiarazione utile successiva. La ricorrente deduceva la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e il controricorso proposto anche per tale Ministero. Ha invece accolto il primo motivo nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione, ritenendo che l'omessa dichiarazione annuale non comporti automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA quando il credito sia effettivo, documentato, riferibile ad acquisti soggetti a IVA destinati a operazioni imponibili e sia stato indicato entro il termine previsto. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della società. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo formale automatizzato delle dichiarazioni, nell'ambito del quale era stata emessa la cartella contestata.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8
Rileva in materia di dichiarazioni fiscali e termini per l'esercizio e l'indicazione del credito IVA; la sua applicazione non consente di negare automaticamente il credito effettivo per la sola omessa dichiarazione dell'anno di maturazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Riconosce il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti quando ricorrono i requisiti sostanziali, legati alla soggettività passiva, all'assoggettamento degli acquisti a IVA e alla destinazione a operazioni imponibili.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Cass., Sezioni Unite, sentenze n. 17757 e n. 17758 del 2016
La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta sia riconosciuta se risultano rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione e se la deduzione è eseguita entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Il diritto alla detrazione IVA non viene meno per una mera irregolarità formale, purché il contribuente dimostri concretamente l'esistenza del credito e il rispetto dei requisiti sostanziali e temporali.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di maturazione del credito non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione.
- In caso di controllo automatizzato e impugnazione della cartella, il contribuente può dimostrare l'effettività del credito mediante fatture, registri contabili, dichiarazioni periodiche, liquidazioni IVA e versamenti.
- La detrazione è riconoscibile se gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo IVA, sono stati effettivamente assoggettati all'imposta e sono destinati a operazioni imponibili.
- Il credito deve essere indicato o utilizzato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
- Le irregolarità formali non possono prevalere sulla realtà sostanziale del credito quando non vi sia un danno per l'erario e siano verificabili tutti i presupposti della detrazione.
- Nel contenzioso tributario occorre individuare correttamente il soggetto legittimato passivo: dopo l'istituzione delle agenzie fiscali, il Ministero dell'economia e delle finanze è normalmente estraneo alle controversie relative agli atti dell'Agenzia delle entrate.
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