Sentenza n. 3819/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - Del silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Benevento e Caserta e dal Ministero della Cultura sulla "Richiesta di determinazione del premio ex art. 92 previa stima delle cose ritrovate ex art. 93 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i." presentata dai ricorrenti in data 23.09.2025; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO - Dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 23 settembre 2025 volta alla stima dei reperti archeologici e alla determinazione del premio di ritrovamento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, nell’ambito di un procedimento relativo a un permesso di costruire in sanatoria per condono edilizio, avevano effettuato indagini archeologiche prescritte dalla Soprintendenza, nel corso delle quali erano stati rinvenuti reperti archeologici. Con istanza del 23 settembre 2025 chiedevano alla Soprintendenza e al Ministero della Cultura di procedere alla stima delle cose ritrovate, ai fini della determinazione del premio previsto dall’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004 e della conseguente valutazione ai sensi dell’art. 93, comma 3, del medesimo decreto. A fronte del silenzio dell’amministrazione e dell’ulteriore sollecito del 23 ottobre 2025, proponevano ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 2 della l. n. 241/1990, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l’obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere sull’istanza del 23 settembre 2025. Richiamando un precedente della stessa Sezione, ha affermato che gli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004 delineano un procedimento complesso, che il Ministero deve avviare anche d’ufficio quando disponga degli elementi necessari, procedendo alla stima dei reperti e alla determinazione del premio spettante agli aventi diritto. Il termine per la definizione del procedimento è di 180 giorni, ai sensi del d.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231. Il silenzio serbato sull’istanza è stato quindi ritenuto illegittimo. Le amministrazioni sono state condannate a provvedere con un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Ministero della Cultura è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. n. 42/2004
non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate
Il Ministero della Cultura deve determinare il premio spettante agli aventi diritto per il ritrovamento di cose di interesse archeologico, entro il limite previsto dalla norma.
art. 93 d.lgs. n. 42/2004
La determinazione del premio deve essere preceduta dalla stima delle cose ritrovate; il procedimento comprende quindi l’attività estimativa e la successiva valutazione dell’accoglibilità della richiesta.
art. 2 l. n. 241/1990
L’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso quando sussiste il dovere di provvedere sull’istanza del privato.
d.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231
Il termine per la definizione del procedimento di determinazione del premio di ritrovamento è fissato in 180 giorni.
Massime di principio
- Il procedimento previsto dagli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004 per la determinazione del premio di ritrovamento comprende necessariamente la stima preliminare delle cose ritrovate e la successiva determinazione del premio spettante agli aventi diritto.
- Il Ministero della Cultura è tenuto ad avviare e concludere il procedimento di determinazione del premio di ritrovamento anche d’ufficio, quando abbia ricevuto la denuncia del ritrovamento e disponga degli elementi necessari, oltre che su istanza dell’interessato.
- La presentazione di un’istanza volta alla stima di reperti archeologici e alla determinazione del premio previsto dagli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004 impone all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso; il silenzio serbato è illegittimo.
- Il termine per la definizione del procedimento di determinazione del premio di ritrovamento è di 180 giorni ai sensi del d.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231.
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