Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23204/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (sorveglianza)

La controversia

La vicenda riguarda la richiesta di permesso premio presentata da un detenuto in esecuzione di pena, respinta in sede amministrativa/di sorveglianza e poi in sede di reclamo dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Il ricorso per cassazione censurava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza deducendo violazione dell'art. 30-ter ord. pen. e dell'art. 16-nonies, comma 4, della legge n. 8 del 1991, nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe stato carente o erroneo nella valutazione dei presupposti per la concessione del permesso premio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo delle doglianze già formulate nel reclamo e, soprattutto, manifestamente infondato, poiché il provvedimento impugnato risultava sorretto da una motivazione adeguata: erano stati valorizzati l'acclarata insofferenza del detenuto alle regole, le gravi violazioni di prescrizioni, le sanzioni disciplinari irrogate e il contenuto della relazione di sintesi, che descriveva comunque un profilo di impulsività. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter ord. pen.

    norma richiamata dal ricorrente quale parametro per la concessione del permesso premio; la Corte non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a rilevare che la censura è infondata alla luce della motivazione del diniego.

  • art. 16-nonies, comma 4, legge n. 8 del 1991

    norma richiamata dal ricorrente come ulteriore parametro della doglianza; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ritenendo comunque il ricorso inammissibile e manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    è il presupposto della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro il diniego di permesso premio è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già formulate nel reclamo senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Non sussiste vizio di motivazione se il giudice di sorveglianza fonda il diniego del permesso premio su elementi concreti e coerenti, quali insofferenza alle regole, ripetute violazioni prescrittive, sanzioni disciplinari e indicazioni della relazione di sintesi sulla personalità del detenuto.
  • In sede di legittimità, la censura sul permesso premio deve misurarsi con la complessiva valutazione prognostica compiuta dal giudice di sorveglianza; una critica meramente assertiva o reiterativa non consente l'annullamento del provvedimento.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.