Cassazione Civile, Ordinanza n. 20307/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti a termine stipulati tra un lavoratore e un consorzio di bonifica siciliano, a partire dalla prima assunzione del 20 ottobre 2000. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il termine apposto ai contratti, ritenendo non provate le ragioni di carattere straordinario e temporaneo indicate nei contratti e qualificando il rapporto come a tempo indeterminato sin dal primo contratto, con condanna del consorzio anche al pagamento dell’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010. In cassazione il consorzio ha proposto quattro motivi: (1) violazione della normativa regionale siciliana e dell’art. 97 Cost., sostenendo che per i consorzi di bonifica l’assunzione del personale può avvenire solo previo concorso o prova pubblica selettiva, sicché sarebbe impossibile convertire i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato; (2) violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e del c.c.n.l. applicabile, lamentando che la Corte d’appello avrebbe escluso erroneamente la disciplina transitoria che consentiva l’assunzione di operai avventizi a termine e avrebbe omesso di considerare che il lavoratore era addetto a lavori stagionali; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, assumendo che l’ente avesse assolto l’onere probatorio sulla causale con la delibera autorizzativa e il contratto, e che vi fosse stato travisamento della prova; (4) conseguente censura della statuizione risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, sostenendo che, venendo meno la conversione, sarebbe dovuto cadere anche il risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando sul punto la sentenza impugnata e pronunciando nel merito il rigetto della domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato, perché per i consorzi di bonifica siciliani la normativa regionale impedisce la stabilizzazione dei rapporti a termine illegittimi in rapporto stabile. Ha invece rigettato gli altri motivi: ha ritenuto infondati il secondo e il terzo, perché la Corte d’appello aveva correttamente rilevato l’assenza di prova specifica sulle ragioni giustificative del termine e perché non vi era alcun onere per il lavoratore di contestare circostanze già dedotte nell’atto introduttivo; ha rigettato il quarto, confermando la condanna all’indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, poiché la illegittimità del termine restava ferma nonostante il diniego di conversione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate; non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L.R. Sicilia n. 49 del 1981
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di assunzione tramite concorso o prova selettiva per i consorzi di bonifica siciliani.
artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia n. 14 del 1958
Richiamati dal ricorrente per sostenere la necessità di procedure pubbliche selettive per l’assunzione del personale.
art. 3 L.R. Sicilia n. 12 del 1991
Richiamato dal ricorrente a fondamento del preteso divieto di conversione dei rapporti a termine.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere il necessario accesso tramite concorso alle assunzioni stabili.
art. 32 L. n. 183 del 2010
Applicato nei gradi di merito per la condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria conseguente all’illegittimità del termine.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire integralmente al precedente di legittimità che ricostruisce la normativa di settore.
L.R. n. 76 del 1995
Letta dalla Corte come disposizione che consente solo assunzioni a tempo determinato dei consorzi di bonifica, rinviando alla legge n. 230 del 1962, senza introdurre deroga al divieto di assunzioni a tempo indeterminato.
art. 32 L.R. n. 45 del 1995
Interpretato come divieto di assunzione a tempo indeterminato per il settore considerato.
legge n. 230 del 1962
Applicata come disciplina previgente delle assunzioni a termine richiamata dalla normativa regionale.
d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato come disciplina transitoria e generale dei contratti a termine, ma ritenuto non idoneo a legittimare la conversione di contratti illegittimi né a superare il divieto regionale di stabilizzazione.
art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001
"I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza"
La Corte precisa che l’ultrattività riguarda solo i contratti e le clausole che legittimamente consentono il termine; non copre rapporti a termine illegittimi né consente la conversione in rapporto a tempo indeterminato.
c.c.n.l. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell’assunzione dell’operaio avventizio e la disciplina transitoria sulle assunzioni a termine.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle prove e l’asserito travisamento del materiale probatorio.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Utilizzato dalla Corte per decidere nel merito, dopo la cassazione della statuizione sulla conversione, senza rinvio per ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per i consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale può prevedere un divieto di assunzioni a tempo indeterminato tale da impedire la conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporti stabili, anche quando il termine sia nullo per difetto di causale o di prova della causale.
- L’ultrattività delle clausole collettive prevista dalla disciplina transitoria sui contratti a termine opera solo per le clausole che legittimamente consentono l’apposizione del termine; non sana i rapporti originariamente stipulati fuori dalle ipotesi consentite e non consente la stabilizzazione in presenza di un divieto normativo di assunzione stabile.
- Quando il lavoratore allega sin dall’atto introduttivo che l’assunzione era stata effettuata per esigenze stabili e non temporanee, il convenuto non può ribaltare sull’attore l’onere di contestare la propria contestazione; resta a carico del datore di lavoro l’onere di provare la ragione giustificatrice del termine.
- In sede di legittimità, la censura di omesso esame non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; se la Corte di merito ha ritenuto non provata la causale del termine, tale accertamento resiste al sindacato di cassazione nei limiti propri del vizio dedotto.
- L’illegittimità del termine può giustificare il risarcimento previsto dall’art. 32 L. n. 183/2010 anche se sia esclusa la conversione del rapporto, purché resti accertata la nullità della clausola appositiva del termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20257/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20283/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20286/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20287/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20288/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →