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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20307/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti a termine stipulati tra un lavoratore e un consorzio di bonifica siciliano, a partire dalla prima assunzione del 20 ottobre 2000. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il termine apposto ai contratti, ritenendo non provate le ragioni di carattere straordinario e temporaneo indicate nei contratti e qualificando il rapporto come a tempo indeterminato sin dal primo contratto, con condanna del consorzio anche al pagamento dell’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010. In cassazione il consorzio ha proposto quattro motivi: (1) violazione della normativa regionale siciliana e dell’art. 97 Cost., sostenendo che per i consorzi di bonifica l’assunzione del personale può avvenire solo previo concorso o prova pubblica selettiva, sicché sarebbe impossibile convertire i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato; (2) violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e del c.c.n.l. applicabile, lamentando che la Corte d’appello avrebbe escluso erroneamente la disciplina transitoria che consentiva l’assunzione di operai avventizi a termine e avrebbe omesso di considerare che il lavoratore era addetto a lavori stagionali; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, assumendo che l’ente avesse assolto l’onere probatorio sulla causale con la delibera autorizzativa e il contratto, e che vi fosse stato travisamento della prova; (4) conseguente censura della statuizione risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, sostenendo che, venendo meno la conversione, sarebbe dovuto cadere anche il risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando sul punto la sentenza impugnata e pronunciando nel merito il rigetto della domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato, perché per i consorzi di bonifica siciliani la normativa regionale impedisce la stabilizzazione dei rapporti a termine illegittimi in rapporto stabile. Ha invece rigettato gli altri motivi: ha ritenuto infondati il secondo e il terzo, perché la Corte d’appello aveva correttamente rilevato l’assenza di prova specifica sulle ragioni giustificative del termine e perché non vi era alcun onere per il lavoratore di contestare circostanze già dedotte nell’atto introduttivo; ha rigettato il quarto, confermando la condanna all’indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, poiché la illegittimità del termine restava ferma nonostante il diniego di conversione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate; non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 49 del 1981

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di assunzione tramite concorso o prova selettiva per i consorzi di bonifica siciliani.

  • artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia n. 14 del 1958

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la necessità di procedure pubbliche selettive per l’assunzione del personale.

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 12 del 1991

    Richiamato dal ricorrente a fondamento del preteso divieto di conversione dei rapporti a termine.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il necessario accesso tramite concorso alle assunzioni stabili.

  • art. 32 L. n. 183 del 2010

    Applicato nei gradi di merito per la condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria conseguente all’illegittimità del termine.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire integralmente al precedente di legittimità che ricostruisce la normativa di settore.

  • L.R. n. 76 del 1995

    Letta dalla Corte come disposizione che consente solo assunzioni a tempo determinato dei consorzi di bonifica, rinviando alla legge n. 230 del 1962, senza introdurre deroga al divieto di assunzioni a tempo indeterminato.

  • art. 32 L.R. n. 45 del 1995

    Interpretato come divieto di assunzione a tempo indeterminato per il settore considerato.

  • legge n. 230 del 1962

    Applicata come disciplina previgente delle assunzioni a termine richiamata dalla normativa regionale.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    Richiamato come disciplina transitoria e generale dei contratti a termine, ma ritenuto non idoneo a legittimare la conversione di contratti illegittimi né a superare il divieto regionale di stabilizzazione.

  • art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001

    "I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza"

    La Corte precisa che l’ultrattività riguarda solo i contratti e le clausole che legittimamente consentono il termine; non copre rapporti a termine illegittimi né consente la conversione in rapporto a tempo indeterminato.

  • c.c.n.l. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell’assunzione dell’operaio avventizio e la disciplina transitoria sulle assunzioni a termine.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove e l’asserito travisamento del materiale probatorio.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Utilizzato dalla Corte per decidere nel merito, dopo la cassazione della statuizione sulla conversione, senza rinvio per ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per i consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale può prevedere un divieto di assunzioni a tempo indeterminato tale da impedire la conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporti stabili, anche quando il termine sia nullo per difetto di causale o di prova della causale.
  • L’ultrattività delle clausole collettive prevista dalla disciplina transitoria sui contratti a termine opera solo per le clausole che legittimamente consentono l’apposizione del termine; non sana i rapporti originariamente stipulati fuori dalle ipotesi consentite e non consente la stabilizzazione in presenza di un divieto normativo di assunzione stabile.
  • Quando il lavoratore allega sin dall’atto introduttivo che l’assunzione era stata effettuata per esigenze stabili e non temporanee, il convenuto non può ribaltare sull’attore l’onere di contestare la propria contestazione; resta a carico del datore di lavoro l’onere di provare la ragione giustificatrice del termine.
  • In sede di legittimità, la censura di omesso esame non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; se la Corte di merito ha ritenuto non provata la causale del termine, tale accertamento resiste al sindacato di cassazione nei limiti propri del vizio dedotto.
  • L’illegittimità del termine può giustificare il risarcimento previsto dall’art. 32 L. n. 183/2010 anche se sia esclusa la conversione del rapporto, purché resti accertata la nullità della clausola appositiva del termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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