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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11775/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ha rideterminato in aumento il valore dichiarato di alcuni terreni agricoli ceduti unitamente a fabbricati sovrastanti, facendo leva sul confronto con tre atti di compravendita di terreni simili. La società acquirente ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che l'avviso fosse viziato per difetto di motivazione e per errata determinazione della base imponibile, perché non sarebbe stato adeguatamente descritto il contenuto degli atti comparativi e perché non si sarebbe tenuto conto delle servitù di passaggio gravanti sui fondi e dei costi di bonifica di alcuni edifici con presenza di amianto; dall'altro, ha censurato la decisione di merito per non avere disposto una consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire il reale valore dei terreni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla motivazione dell'avviso, affermando che era sufficiente il richiamo agli atti comparativi con indicazione dei loro estremi essenziali e dei dati rilevanti per comprendere il parametro di rettifica. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla determinazione del valore, perché sotto la veste della violazione di legge la ricorrente sollecitava in realtà una rivalutazione del merito. È stato inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica nel processo tributario rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui motivazione può anche essere implicita se desumibile dal quadro probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 51 d.P.R. 131/1986

    La contestazione sulla corretta determinazione del valore non è sindacabile in cassazione quando viene mascherata come violazione di legge ma in realtà richiede una rivalutazione del merito; la norma sulla rettifica del valore è richiamata per delimitare il potere dell'Ufficio.

  • art. 52 d.P.R. 131/1986

    Ai fini della motivazione dell'avviso di rettifica fondato su comparazione con beni simili è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti comparativi, cioè degli elementi necessari a comprendere il parametro utilizzato.

  • art. 7 L. 212/2000

    Gli atti richiamati nella motivazione devono essere riprodotti o allegati, ma non occorre l'allegazione materiale quando l'atto principale ne riporti il contenuto essenziale e il contribuente possa individuarli agevolmente; la regola va letta non in senso formalistico.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può anche non disporla se ritiene già sufficiente il quadro probatorio.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Negli avvisi di rettifica fondati sul confronto con atti di compravendita analoghi, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando l'atto impositivo individua gli atti utilizzati come parametro e ne riproduce gli elementi essenziali idonei a rendere comprensibile la pretesa, senza necessità di allegazione integrale.
  • La disciplina sulla motivazione degli atti tributari va interpretata in modo non formalistico: l'allegazione del documento richiamato non è necessaria quando il suo contenuto essenziale sia già riportato nell'atto e il contribuente ne abbia conoscenza o possa facilmente individuarlo.
  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del merito sulla stima del bene o sulla rilevanza di circostanze fattuali incidenti sul valore.
  • Nel processo tributario la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce una prova in senso proprio, ma un mezzo istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva, se il giudice ritiene il materiale probatorio già sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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