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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31039 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della C.T.R. Emilia-Romagna relativa a un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP 2003. Ha sostenuto che le somme corrisposte per sponsorizzare il pilota B.P., mediante apposizione del marchio aziendale sulle autovetture da gara, fossero spese di pubblicità e non di rappresentanza, con conseguente piena deducibilità ai fini delle imposte dirette e detraibilità dell'IVA. Ha inoltre contestato la mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso di accertamento, gli adempimenti IVA relativi a servizi ricevuti da un soggetto non residente e l'applicazione delle sanzioni, invocando l'incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che le spese di sponsorizzazione sono spese di rappresentanza quando il contribuente non prova una diretta aspettativa di ritorno commerciale; nel caso concreto la società non aveva dimostrato un collegamento diretto tra la sponsorizzazione del pilota e l'incremento delle vendite dei propri macchinari. Di conseguenza, l'IVA relativa era indetraibile. È stata inoltre ritenuta legittima la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, poiché il processo verbale era già legalmente conosciuto dalla contribuente e l'avviso ne riportava il contenuto essenziale. La Corte ha escluso anche l'esenzione dalle sanzioni, non essendo stata provata un'oggettiva e inevitabile incertezza normativa. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.700 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, già art. 74, comma 2, TUIR

    Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.

    La qualificazione dipende dalla finalità prevalente dell'iniziativa. La sponsorizzazione è spesa pubblicitaria solo se il contribuente dimostra una diretta aspettativa di ritorno commerciale; in mancanza, è spesa di rappresentanza, deducibile nei limiti previsti dalla legge.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis 1, lett. h)

    Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito.

    Se una spesa di sponsorizzazione è qualificata come spesa di rappresentanza, l'IVA ad essa relativa non è detraibile, salvo specifiche eccezioni non applicabili al caso.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    L'obbligo di allegare all'atto tributario gli atti richiamati non opera per gli atti già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente. È legittima la motivazione per relationem quando l'atto notificato riproduce il contenuto essenziale del documento richiamato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17

    Disciplina gli obblighi IVA del committente per servizi ricevuti da soggetti non residenti, inclusi gli adempimenti di autofatturazione o integrazione quando applicabili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato nel rispetto dei presupposti sostanziali e degli adempimenti previsti; nel caso concreto, tuttavia, l'indetraibilità derivava direttamente dalla qualificazione della spesa come rappresentanza ai sensi dell'art. 19-bis 1.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Consente di non applicare le sanzioni quando ricorre un'obiettiva, inevitabile e generalizzata incertezza normativa, non quando l'incertezza deriva da una mera interpretazione soggettiva o da ignoranza della legge.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 2

    Tutela il contribuente in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, ma non esclude automaticamente le sanzioni nei casi in cui la giurisprudenza abbia già consolidato l'interpretazione applicabile.

  • D.M. 19 novembre 2008

    Definisce nel dettaglio alcune spese di rappresentanza ai fini della deducibilità, ma non è stato ritenuto applicabile ratione temporis alle spese riferite all'anno 2003.

Massime di principio

  • Una sponsorizzazione non è automaticamente una spesa pubblicitaria solo perché comporta l'esposizione del marchio: il contribuente deve dimostrare un concreto e diretto collegamento tra l'iniziativa sponsorizzata e un'attesa di ritorno commerciale.
  • Quando la sponsorizzazione accresce principalmente prestigio, immagine o reputazione dell'impresa, tende a essere qualificata come spesa di rappresentanza, con i relativi limiti di deducibilità e, per l'IVA, con l'indetraibilità prevista dalla legge.
  • Per sostenere la natura pubblicitaria di una sponsorizzazione è opportuno documentare target commerciale, mercati raggiunti, campagne correlate, risultati misurabili, contatti generati e nesso con i prodotti o servizi venduti.
  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente, purché l'avviso riporti gli elementi essenziali necessari a comprendere la pretesa fiscale.
  • L'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva, inevitabile e riconoscibile dal giudice; non è sufficiente che il contribuente abbia adottato un'interpretazione diversa o ritenuta soggettivamente plausibile.
  • La normativa successiva non può essere applicata retroattivamente per disciplinare periodi d'imposta anteriori, salvo che ricorrano specifiche condizioni di interpretazione autentica o altra base giuridica idonea.

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