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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41787/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) per il mancato riconoscimento della non punibilità, e lamentava altresì la mancata concessione dell'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità ai sensi dell'art. 62, n. 4 cod. pen., nonostante la fattispecie di ricettazione fosse stata ritenuta 'lieve' ai sensi dell'art. 648, comma 4 cod. pen.; il ricorrente contestava quindi il rigetto di tali benefici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo (art. 131-bis) la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, confermando che la Corte territoriale aveva valutato congruamente gli elementi ostativi alla non punibilità: la natura criminosa della condotta (cinque telefoni di provenienza furtiva), l'atteggiamento del ricorrente nel tentativo di giustificare la disponibilità dei beni e i plurimi precedenti penali, anche contro il patrimonio, che denotano abitualità. La Corte ha inoltre chiarito che non vi è contraddittorietà tra la qualificazione come fatto 'lieve' ai sensi dell'art. 648, comma 4, e il diniego della non punibilità ex art. 131-bis, perché si tratta di istituti distinti che richiedono autonome valutazioni. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, la Corte ha confermato che essa è assorbita dalla disposizione speciale di cui all'art. 648, comma 4, quando l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata per riconoscere l'ipotesi attenuata di ricettazione; lo stesso elemento favorevole non può essere valorizzato due volte. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale del comportamento; può essere esclusa anche quando la fattispecie materiale sia astrattamente 'lieve', se dagli elementi soggettivi e oggettivi emerge una offesa non esigua o abitualità.

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    La disciplina della ricettazione c.d. lieve è una fattispecie attenuata che richiede valutazione del bene e delle circostanze; il riconoscimento di questa ipotesi attenuata assorbe, quando applicabile, la compressione dell'elemento dell'esiguità del danno a cui si ancorerebbe altra attenuante.

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità non è cumulabile con la particolare attenuazione prevista dall'art. 648, comma 4, quando l'esiguità del danno è già stata valutata ai fini della ricorrenza della fattispecie attenuata; l'elemento favorevole non può essere computato due volte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella)

    Principio secondo cui l'elemento favorevole dell'esiguità del danno, già valutato per ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, non può essere nuovamente valorizzato come attenuante autonoma ex art. 62, n. 4.

Massime di principio

  • La configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede argomentazioni specifiche e concrete: non bastano affermazioni generiche; devono emergere chiaramente modalità di condotta, grado di colpevolezza ridotto, danno o pericolo esiguo e carattere non abituale dell'azione.
  • La qualificazione della fattispecie come 'lieve' ai sensi dell'art. 648, comma 4, e la valutazione sulla non punibilità ex art. 131-bis sono distinte: l'una attiene alla tipizzazione della fattispecie, l'altra a una causa di estinzione della punibilità fondata su parametri soggettivi e oggettivi; entrambe devono essere valutate autonomamente.
  • L'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62, n. 4) non può essere cumulata quando lo stesso elemento (esiguità del danno) è già stato utilizzato per ricondurre il fatto alla fattispecie attenuata ex art. 648, comma 4: evitare la duplicazione dell'effetto favorevole.
  • Fattori come numero e valore dei beni, tentativi di giustificazione della loro provenienza e precedenti penali rilevanti possono ostare al riconoscimento di attenuanti o della non punibilità perché indicativi di maggiore pericolosità o di condotta abituale.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la genericità del motivo rende il ricorso debole e può determinarne l'inammissibilità con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria; è quindi essenziale una motivazione puntuale e fattuale.

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