Sentenza n. 6110/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1258 del 2 dicembre 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto l'impugnazione dell'allegato F al regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e dell'ordinanza sindacale di diffida alla prosecuzione dell'attività in difformità dal regolamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno appellato la sentenza del TAR Piemonte articolando tre censure. Con la prima hanno sostenuto che l'allegato F del regolamento comunale avesse natura di provvedimento puntuale, anziché regolamentare, perché contenente disposizioni specificamente riferibili all'unica pista motoristica presente nel territorio comunale e perché la sua formazione era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e dalla partecipazione degli interessati. Da tale qualificazione le appellanti facevano discendere l'inefficacia dell'allegato, per omessa comunicazione ai sensi dell'art. 21-bis l. 241/1990, e l'illegittimità dell'ordinanza sindacale che vi faceva applicazione. Con la seconda censura hanno dedotto la violazione dell'art. 3, comma 4, d.P.R. n. 304/2001, sostenendo che la disciplina delle attività motoristiche sportive o di prova non comprendesse il semplice noleggio di kart e che la previsione di fasce orarie successive alle 18:30 dimostrasse la possibilità di svolgere tale attività anche in tali orari. Con la terza censura hanno contestato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR riguardo all'art. 3, comma 2, dell'allegato F, relativo alle istanze di deroga ai limiti acustici per eventi diversi dalle gare di interesse regionale, nazionale o internazionale, sostenendo la tempestività dell'impugnazione diretta del regolamento dalla pubblicazione all'albo pretorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla prima censura, ha rilevato che la natura regolamentare dell'allegato F dipende da criteri sostanziali: generalità, intesa come indeterminabilità dei destinatari per l'intero periodo di validità; astrattezza, quale idoneità delle prescrizioni a essere applicate indefinitamente a casi concreti; innovatività. La circostanza che nel territorio comunale vi fosse un solo autodromo e che alcune disposizioni riguardassero gli autodromi esistenti non escludeva tali caratteri, poiché la disciplina era destinata anche a chi in futuro si fosse trovato nelle fattispecie regolate. La partecipazione procedimentale concretamente accordata alle società, benché non necessaria per la formazione di atti normativi ai sensi dell'art. 13 l. 241/1990, non poteva modificare la natura sostanziale dell'atto né renderlo un provvedimento puntuale; ne conseguiva l'infondatezza della deduzione sull'inefficacia ex art. 21-bis l. 241/1990. Quanto alla seconda censura, il Collegio ha condiviso l'interpretazione del TAR secondo cui l'attività di noleggio kart rientra nella nozione di attività sportiva o di prova considerata dal d.P.R. n. 304/2001. Né il dato letterale né quello sistematico consentono di limitarla alle sole gare o manifestazioni competitive. L'art. 2, comma 4, ricomprende le piste per attività sportive e anche le attività di altro genere, mentre l'art. 1 include tendenzialmente tutte le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche degli autodromi. La disciplina è inoltre coerente con la finalità di tutela della salute e dell'ambiente, anche perché l'art. 3, comma 7, consente deroghe illimitate per gli autodromi esistenti subordinatamente alla realizzazione di interventi sui ricettori acustici. La presenza di fasce orarie successive alle 18:30 non dimostra che il noleggio kart sia consentito in tali fasce, potendo riguardare altre attività o ipotesi di deroga. Il regolamento ACI e la disciplina tributaria dell'imposta sugli spettacoli non hanno rilievo decisivo nell'interpretazione della fonte statale. Quanto alla terza censura, il Consiglio di Stato l'ha dichiarata inammissibile perché le appellanti non avevano censurato specificamente la ratio della pronuncia del TAR, fondata sul difetto di interesse ad agire, ma avevano trattato la questione come se il TAR avesse dichiarato la doglianza irricevibile. In ogni caso, la statuizione era corretta: gli atti regolamentari e gli atti amministrativi generali sono immediatamente impugnabili solo quando producono direttamente la lesione oppure quando gli atti successivi sono vincolati e meramente applicativi; nel caso concreto la disposizione sulle deroghe richiedeva una successiva istanza e non predeterminava integralmente il contenuto dell'atto applicativo. Le società sono state condannate, in solido, a rifondere al Comune le spese del grado, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 13 l. 241/1990
nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
La partecipazione procedimentale prevista per un atto concretamente formato con il coinvolgimento degli interessati non modifica la natura sostanziale dell'atto, ove esso presenti i caratteri della generalità e astrattezza propri del regolamento.
art. 21-bis l. 241/1990
La disciplina dell'efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati non si applica a un allegato avente natura regolamentare e non provvedimentale.
art. 3, comma 4, d.P.R. n. 304/2001
Le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle di cui al comma 5
La nozione comprende anche il noleggio di kart finalizzato alla prova in pista, non essendo limitata alle gare o alle manifestazioni competitive.
art. 2, comma 4, d.P.R. n. 304/2001
La definizione di pista per attività sportive, comprensiva anche delle attività di altro genere menzionate dalla disposizione, concorre a ricomprendere il noleggio kart nell'ambito della disciplina acustica.
art. 3, comma 7, d.P.R. n. 304/2001
Per gli autodromi esistenti sono possibili deroghe ai limiti ordinari, purché siano realizzati interventi sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione entro quelli indicati dalla norma.
art. 1 d.P.R. n. 304/2001
Il campo di applicazione riguarda tendenzialmente tutte le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche negli autodromi, salvo deroghe espresse.
Massime di principio
- La qualificazione di un atto come regolamentare dipende da criteri sostanziali di generalità, astrattezza e innovatività, non dalla circostanza contingente che, al momento dell'adozione, i destinatari concretamente interessati siano uno o pochi soggetti presenti nel territorio.
- La partecipazione procedimentale eventualmente accordata ai destinatari non modifica la natura regolamentare di un atto che, per contenuto, sia generale e astratto; pertanto, essa non trasforma il regolamento in un provvedimento puntuale soggetto alle regole di efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati.
- La disciplina statale sulle emissioni sonore degli autodromi e delle piste motoristiche comprende, salvo deroghe espresse, tutte le attività connesse all'impiego di motori; vi rientra anche il noleggio di kart finalizzato alla prova in pista, non essendo la nozione di attività sportiva limitata alle gare competitive.
- Gli atti regolamentari e gli atti amministrativi generali sono immediatamente impugnabili soltanto quando producono direttamente una lesione oppure quando gli atti successivi siano integralmente vincolati e costituiscano mere applicazioni delle prescrizioni regolamentari; se è necessaria una successiva istanza e residua discrezionalità o valutazione amministrativa, la lesione si concretizza con l'atto applicativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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