Regolamento (UE) 2018/1078
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione, del 30 luglio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce, per un periodo determinato, le informazioni tecniche da utilizzare nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese assicurative e riassicurative ai sensi di Solvibilità II. Le informazioni riguardano la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per i diversi mercati assicurativi nazionali. Gli allegati contengono i valori applicabili per numerose valute e mercati nazionali.
Fissa le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel regime Solvibilità II per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2018 al 29 settembre 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. Riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018 e impone l'uso delle medesime informazioni tecniche, indipendentemente dalla data di trasmissione alle autorità competenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione: informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base
Il regolamento stabilisce le informazioni tecniche da utilizzare, in un arco temporale determinato, per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). La misura è adottata per assicurare condizioni uniformi di calcolo tra imprese di assicurazione e di riassicurazione e risponde all'esigenza di rendere disponibili con urgenza i parametri tecnici aggiornati sulla base dei dati di mercato più recenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II. Il suo ambito materiale riguarda il calcolo della migliore stima delle obbligazioni assicurative, dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità, ai fini sia delle riserve tecniche sia dei fondi propri di base. L'applicazione è limitata alle segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2018 al 29 settembre 2018. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; è indicato come testo rilevante ai fini del SEE.
Base giuridica e contesto regolatorio
La base giuridica richiamata è l'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. Nei considerando la Commissione osserva che, per garantire uniformità e prudenza, tutte le imprese devono utilizzare le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di presentazione delle segnalazioni alle autorità competenti. Si ricorda anche che l'EIOPA ha trasmesso alla Commissione, il 5 luglio 2018, le informazioni tecniche basate sui dati di mercato di fine giugno 2018, successivamente pubblicate ai sensi dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva.
Informazioni tecniche da utilizzare
L'articolo 1, paragrafo 2, individua le tre categorie di parametri tecnici che le imprese devono impiegare per ciascuna valuta interessata:
- le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, contenute nell'allegato I;
- gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, contenuti nell'allegato II;
- gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, contenuti nell'allegato III.
Periodo di riferimento e applicazione temporale
L'articolo 1, paragrafo 1, delimita con precisione il periodo di utilizzo delle informazioni tecniche: esse si applicano alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2018 al 29 settembre 2018. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 30 giugno 2018, così da allineare il calcolo dei parametri alla prima data di riferimento del periodo.
Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L'allegato I contiene tabelle molto dettagliate con le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per la migliore stima, senza applicare aggiustamenti di congruità o di volatilità. I valori sono forniti per durate residue da 1 a 150 anni e per un ampio numero di valute, tra cui euro, corone ceca, danese e svedese, fiorino ungherese, kuna, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, yuan renminbi, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen. Le tabelle riportano il tasso corrispondente a ciascuna durata, costituendo il parametro di riferimento per la valutazione attuariale nel periodo considerato.
Allegato II: spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità
L'allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base, da usare per il calcolo dell'aggiustamento di congruità. Il testo precisa che tali spread non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Le tabelle sono suddivise in due grandi categorie: esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali ed esposizioni verso enti finanziari.
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali:
- gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute;
- per le durate da 11 a 30 anni, gli spread sono pari a quelli previsti per una durata di 10 anni.
Le tabelle riportano valori distinti per ciascuno Stato e per numerose valute/controparti, con graduazione per durata residua da 1 a 10 anni e, per la prima categoria, estensione per effetto della regola dei 10 anni oltre l'orizzonte di 10 anni.
Per le esposizioni verso enti finanziari, l'allegato fornisce, per ciascuna valuta, una matrice di spread per durata e classe di merito di credito da 0 a 6. Tra le valute coperte figurano, a titolo esemplificativo, euro, corone ceca, danese e svedese, fiorino ungherese, kuna, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, yuan renminbi, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L'allegato III individua l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, espresso in punti base, per ciascuna coppia valuta/mercato assicurativo nazionale. Per l'euro, il regolamento elenca numerosi mercati nazionali dell'area euro con un aggiustamento pari a 10 punti base, tra cui Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Sono poi previsti aggiustamenti specifici per altre valute e mercati, tra cui:
- corona ceca: 6 punti base;
- corona danese: 34 punti base;
- fiorino ungherese: 4 punti base;
- corona svedese: 4 punti base;
- kuna: 8 punti base;
- lev: –4 punti base;
- lira sterlina: 21 punti base;
- leu romeno: 4 punti base;
- zloty: 7 punti base;
- corona islandese: 18 punti base;
- corona norvegese: 29 punti base;
- franco svizzero: 0 punti base per Liechtenstein e Svizzera;
- dollaro australiano: 11 punti base;
- dollaro canadese: 22 punti base;
- dollaro USA: 38 punti base;
- yen: 1 punto base.
Implicazioni operative per gli operatori
Per i professionisti che assistono imprese assicurative e riassicurative, il regolamento rileva come fonte tecnica direttamente applicabile nel processo di valutazione prudenziale e nella predisposizione delle segnalazioni Solvibilità II del trimestre considerato. L'elemento decisivo è l'obbligo di utilizzare i parametri degli allegati per tutte le valutazioni ricadenti nel periodo 30 giugno 2018-29 settembre 2018, senza possibilità di adottare valori diversi in funzione della data di invio della segnalazione. Il contenuto degli allegati assume quindi valore operativo immediato sia per il calcolo attuariale sia per la determinazione del capitale regolamentare.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
L'articolo 1, paragrafo 1, dispone che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2018 al 29 settembre 2018.
Contenuto delle informazioni tecniche
L'articolo 1, paragrafo 2, identifica tre categorie di dati da impiegare per ciascuna valuta interessata: le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio dell'allegato I; gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità dell'allegato II; gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato dell'allegato III.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applichi a decorrere dal 30 giugno 2018.
Base giuridica e urgenza
Il regolamento è adottato in base all'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. I considerando richiamano la necessità di garantire condizioni uniformi di calcolo, l'uso di dati di mercato trasmessi dall'EIOPA e l'urgenza di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche.
Allegato I - struttura per scadenza dei tassi privi di rischio
L'allegato I contiene, per ciascuna durata residua da 1 a 150 anni, i tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per la migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o per la volatilità, distinti per numerose valute, tra cui euro, corone ecz., valute di Paesi terzi e altre valute rilevanti.
Allegato II - spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità
L'allegato II riporta gli spread fondamentali, espressi in punti base, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e verso enti finanziari, distinti per valuta, Stato e classe di merito di credito. Per gli importi relativi alle durate da 11 a 30 anni, è previsto che siano applicati gli spread della durata di 10 anni per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.
Allegato III - aggiustamento per la volatilità
L'allegato III indica gli aggiustamenti per la volatilità, espressi in punti base, per la pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, distinti per valuta e mercato assicurativo nazionale. Per l'area euro, l'allegato elenca numerosi mercati nazionali con un aggiustamento pari a 10 punti base; sono previsti anche valori specifici per altre valute e mercati.
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