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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1077

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1077 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Normativa europea32018R1077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recependo le semplificazioni introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393. In particolare sopprime alcune disposizioni sulle gare per gli organismi di consulenza, adegua la disciplina relativa ai giovani agricoltori e al piano aziendale, allinea le regole sugli strumenti finanziari e chiarisce il calcolo del contributo FEASR a livello di misura. Introduce inoltre precisazioni per le misure di gestione del rischio, incluse assicurazioni e strumenti di stabilizzazione del reddito.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per adeguare le modalità applicative del FEASR alle semplificazioni introdotte nel quadro del regolamento (UE) n. 1305/2013 in materia di sviluppo rurale, giovani agricoltori, strumenti finanziari e gestione del rischio.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in particolare, alle autorità competenti per la programmazione, gestione e attuazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Incide sul contenuto dei programmi e dei piani finanziari, sulla descrizione delle misure selezionate e sulle informazioni da riportare in relazione a giovani agricoltori, sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, strumenti finanziari e misure di gestione del rischio. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1077 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, che disciplina le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale tramite FEASR. L'intervento è motivato dalle semplificazioni introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 e mira ad allineare la disciplina applicativa alle nuove norme di base, riducendo oneri amministrativi e aggiornando il contenuto dei programmi di sviluppo rurale.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la Commissione intende adeguare le regole di esecuzione a tre principali linee di modifica del quadro di base: eliminazione di una procedura specifica di gara per gli organismi di consulenza, revisione delle norme sui giovani agricoltori e sul piano aziendale, e semplificazione delle regole sugli strumenti finanziari. Viene inoltre chiarito che il limite relativo al superamento dei contributi FEASR nel piano finanziario va calcolato a livello dell'importo totale di ciascuna misura, così da evitare frequenti modifiche dei piani finanziari.

Ambito delle modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il regolamento modifica direttamente il contenuto del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, incidendo sia su disposizioni generali sia sull'allegato I relativo al contenuto dei programmi di sviluppo rurale. Le modifiche interessano in particolare la descrizione delle misure selezionate, la disciplina dei giovani agricoltori, le misure di gestione del rischio e le informazioni finanziarie da fornire nei programmi.

Soppressione delle regole sulle gare per gli organismi di consulenza

L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 viene soppresso, insieme all'articolo 8, paragrafo 1. La soppressione è coerente con l'eliminazione, nel regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato, dell'obbligo di selezionare gli organismi di consulenza attraverso una procedura di gara specifica; di conseguenza vengono eliminate le corrispondenti norme di attuazione.

Contenuto della descrizione delle misure selezionate

Nell'allegato I, parte 1, paragrafo 8, punto 2, lettera c), il regolamento precisa in modo più dettagliato le informazioni che il programma deve contenere per ciascuna misura o tipo di operazione. Devono essere indicati:

  • campo di applicazione;
  • livello di sostegno;
  • beneficiari ammissibili;
  • metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, anche ripartito per sottomisura o tipo di operazione;
  • costi ammissibili, condizioni di ammissibilità, importi e tassi di sostegno applicabili;
  • principi per la definizione dei criteri di selezione.

Se il sostegno è concesso tramite uno strumento finanziario attuato ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la descrizione deve specificare anche il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili e il livello massimo di sostegno.

Giovani agricoltori e sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Il punto 5 dell'allegato I, parte 1, paragrafo 8, dedicato allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, viene riscritto per recepire le nuove definizioni e i nuovi criteri introdotti nel diritto di base. Il contenuto da inserire nel programma comprende, tra l'altro, la definizione delle piccole aziende agricole, la definizione della "data di insediamento" e l'individuazione delle soglie massime e minime previste dall'articolo 19, paragrafo 4, quinto comma.

La descrizione programmatica deve inoltre indicare:

  • le condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori quando non si insediano come unico capo dell'azienda, conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
  • le informazioni sull'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento delegato;
  • una sintesi dei requisiti del piano aziendale;
  • la possibilità di combinare diverse misure attraverso il piano aziendale, consentendo al giovane agricoltore l'accesso a tali misure;
  • i settori di diversificazione interessati.

Strumenti finanziari e gestione del rischio

Il regolamento allinea la disciplina degli strumenti finanziari alla deroga introdotta all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, secondo cui i criteri di selezione non si applicano a determinati interventi il cui sostegno è erogato mediante strumenti finanziari. Inoltre, l'intestazione del punto 16 dell'allegato I viene aggiornata in "Gestione del rischio (articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013)", così da includere espressamente lo strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore previsto dall'articolo 39 bis.

Per le operazioni attuate conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei casi in cui la soglia minima è fissata al 20 %, e per gli interventi attuati conformemente all'articolo 39 bis, il programma deve indicare la partecipazione totale indicativa dell'Unione e il tasso di partecipazione indicativo.

Regole finanziarie e livello di calcolo del rispetto del contributo FEASR

Il regolamento introduce una precisazione importante per la gestione finanziaria dei programmi: ai fini dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1306/2013, del pagamento del saldo di cui all'articolo 37 e della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento, la partecipazione del FEASR da versare per le spese pubbliche ammissibili deve essere rispettata a livello di misura. Ciò significa che il controllo del rispetto della quota FEASR non va effettuato solo sul piano finanziario complessivo del programma, ma con riferimento a ciascuna misura.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Soppressione di disposizioni obsolete

Sono soppressi l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. La soppressione dell'articolo 7 riflette l'eliminazione dell'obbligo di selezionare gli organismi di consulenza mediante specifica procedura di gara.

Aggiornamento della descrizione delle misure selezionate nel programma

Nell'allegato I, parte 1, paragrafo 8, punto 2, lettera c), viene precisato il contenuto minimo della descrizione di campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, metodo di calcolo dell'importo o tasso di sostegno, costi ammissibili, condizioni di ammissibilità, importi e tassi applicabili e criteri di selezione. Se il sostegno è concesso tramite strumenti finanziari ex articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, occorre indicare anche tipo di strumento, categorie generali di destinatari finali, categorie generali di costi ammissibili e livello massimo di sostegno.

Giovani agricoltori e sviluppo delle aziende e delle imprese

Il punto 5 dell'allegato I, parte 1, paragrafo 8, relativo allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013), è sostituito per includere: definizione delle piccole aziende agricole; definizione della 'data di insediamento'; soglie massime e minime; condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori che non si insediano come unico capo dell'azienda; applicazione del periodo di tolleranza; sintesi dei requisiti del piano aziendale; possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale; settori di diversificazione interessati.

Gestione del rischio

L'intestazione del punto 16 dell'allegato I, parte 1, paragrafo 8, è sostituita con 'Gestione del rischio (articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013)', per ricomprendere anche lo strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore di cui all'articolo 39 bis.

Informazioni finanziarie sui programmi e sulle misure

Nel paragrafo 10, lettera c), è inserito l'obbligo di indicare, per le operazioni ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 con soglia minima del 20 % e per gli interventi ai sensi dell'articolo 39 bis, la partecipazione totale indicativa dell'Unione e il tasso di partecipazione indicativo. È inoltre stabilito che, ai fini dei pagamenti intermedi, del pagamento del saldo e della liquidazione dei conti ai sensi degli articoli 36, 37 e 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la partecipazione del FEASR da versare per le spese pubbliche ammissibili è rispettata a livello di misura.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesviluppo ruraleagricolturafinanziamenti uestrumenti finanziarigestione del rischio

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