Sentenza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento previa concessione di misure cautelari dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza della ricorrente di erogazione delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, con conseguente condanna dall’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015; nonché, in via subordinata per l’annullamento del provvedimento in data 11 novembre 2025 comunicato in pari data, e del provvedimento in data 19 novembre 2025, comunicato il 20 novembre 2025, con i quali la Prefettura di Venezia ha rigettato le istanze di immediata presa in carico della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, e di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, con conseguente condanna dall’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza e note prefettizie interlocutorie dell’11 e del 19 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dichiarando di essere priva di mezzi di sussistenza, aveva chiesto il 4 novembre 2025 e reiterato il 10 novembre 2025 l’ammissione al sistema di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142/2015. In via principale ha dedotto la formazione del silenzio-inadempimento, sostenendo l’applicabilità del termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. Ha contestato la natura meramente interlocutoria e soprassessoria delle note prefettizie dell’11 e del 19 novembre 2025, con le quali l’Amministrazione aveva richiamato la carenza di posti, chiesto informazioni sul termine di presentazione della domanda di protezione internazionale, acquisito elementi sulla vulnerabilità e rilevato l’esistenza di un domicilio. In via subordinata ha impugnato le medesime note, deducendo violazione del contraddittorio procedimentale, violazione degli artt. 8, 11 e 14 d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 17 della direttiva 2013/33/UE, erroneità del presupposto secondo cui l’accoglienza sarebbe subordinata alla disponibilità di posti, omessa valutazione della situazione personale e difetto di motivazione. L’Amministrazione ha sostenuto che le note non fossero dinieghi, ma atti istruttori, ha invocato la priorità prevista dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 per chi giunge a seguito di operazioni di salvataggio in mare e ha riferito che da una verifica UNILAV sarebbe emersa un’attività lavorativa della ricorrente, circostanza non indicata nelle note impugnate.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto formato il silenzio-inadempimento, poiché alle domande di accesso alle misure di accoglienza si applica, in assenza di un diverso termine, il termine di trenta giorni dell’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, inutilmente decorso. Le note dell’11 e del 19 novembre 2025 sono state qualificate come atti soprassessori: pur apparendo espressione dell’esercizio del potere, hanno eluso l’obbligo di provvedere attraverso richieste istruttorie e interlocuzioni non conclusive. La carenza di posti non giustifica l’inadempimento, poiché l’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 impone al Prefetto di individuare, nelle more della disponibilità nei centri governativi, soluzioni idonee per garantire l’accesso a una struttura provvisoria. L’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, introdotto dal d.l. n. 145/2024 e convertito dalla l. n. 187/2024, attribuisce una priorità a chi è giunto a seguito di operazioni di salvataggio in mare, ma non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale né abroga il meccanismo delle misure straordinarie previsto dall’art. 11. Il riferimento all’attività lavorativa risultante dalla banca dati UNILAV non è stato considerato, perché non contenuto nelle note impugnate e quindi integrante un’illegittima integrazione postuma della motivazione. Le censure sul contraddittorio procedimentale e sul difetto di motivazione sono state assorbite. Il TAR ha annullato le note e ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Non ha invece ordinato l’immediata ammissione all’accoglienza, poiché residuavano accertamenti istruttori, in particolare sull’effettiva attività lavorativa e sulla sussistenza dei requisiti di legge; ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa quando residuino margini istruttori e valutativi in capo all’Amministrazione. Nulla sulle spese, anche in ragione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e dell’impossibilità di applicare l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 alla soccombenza di un’Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 2, commi 2 e 3, l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il termine di trenta giorni si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o stabilito dall’Amministrazione.
art. 14 d.lgs. n. 142/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione costituisce il riferimento normativo per l’accesso alle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria
La carenza temporanea di posti nei centri ordinari non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di garantire l’accoglienza mediante soluzioni provvisorie idonee.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse
La priorità per le persone giunte a seguito di salvataggio in mare non incide sul principio generale secondo cui l’accoglienza deve essere garantita a tutti i richiedenti protezione internazionale.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione posto che compete all’Amministrazione
Il giudice può ordinare direttamente l’attribuzione del bene della vita solo quando non residuino margini valutativi o istruttori; altrimenti deve limitarsi a ordinare all’Amministrazione di provvedere.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
Secondo il giudice, la disposizione non si applica alla soccombenza di un’Amministrazione statale.
Massime di principio
- Alle domande di accesso alle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale si applica il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, salvo che la legge o l’Amministrazione stabiliscano un diverso termine ai sensi del comma 3.
- Le richieste istruttorie o le comunicazioni interlocutorie che non definiscono l’istanza e sospendono di fatto il procedimento senza una base normativa costituiscono atti soprassessori illegittimi e non equivalgono a un provvedimento conclusivo.
- La temporanea carenza di posti nei centri di accoglienza non giustifica il silenzio o l’inerzia dell’Amministrazione: il Prefetto deve individuare soluzioni provvisorie idonee a garantire l’accesso all’accoglienza.
- La priorità accordata ai richiedenti protezione internazionale giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti e non elimina l’obbligo di adottare misure straordinarie in caso di esaurimento dei posti ordinari.
- L’Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un atto impugnato mediante circostanze o ragioni non indicate nell’atto stesso, quando queste siano poste a fondamento della decisione.
- Quando per stabilire l’accesso alle misure di accoglienza sono necessari ulteriori accertamenti istruttori, il giudice può annullare l’atto soprassessorio e ordinare all’Amministrazione di provvedere, ma non può disporre direttamente l’ammissione al sistema di accoglienza se residuano margini istruttori o valutativi.
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