Cassazione Civile, Sentenza n. 4246/2020 del 19/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazioni)
La controversia
Un paziente, trasportato al pronto soccorso con richiesta di trattamento sanitario obbligatorio per uno stato di agitazione, morì dopo essere stato assistito e ricondotto al domicilio. I genitori e i fratelli, in proprio e quali eredi, convennero davanti al Tribunale di Roma i due medici del pronto soccorso e l’azienda sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni da morte del congiunto. I convenuti contestarono la domanda e chiamarono in garanzia le rispettive assicurazioni. Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria; la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 13 marzo 2017, accolse l’appello dei familiari soltanto sulla regolazione delle spese di primo grado, disponendone la compensazione, e respinse il resto. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, i familiari denunciarono la violazione e falsa applicazione di legge, contestando l’esclusione di un contributo causale della condotta medica e l’addebito a loro carico delle conseguenze dell’incertezza sull’accertamento delle cause dell’evento. Con il secondo motivo denunciarono l’omesso esame di un fatto decisivo, censurando il mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio e la valutazione del nesso causale e delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché non indica le norme asseritamente violate né consente di desumere con chiarezza le regole di diritto invocate; inoltre, si risolve nella contestazione dell’accertamento fattuale e nella richiesta di una nuova valutazione del merito. La Corte ha anche escluso la dedotta contraddittorietà: l’incertezza richiamata dalla Corte d’appello riguardava le ragioni che avevano indotto i familiari ad agire, non le cause del decesso, individuate nel concorso di obesità, ipertrofia miocardica, cardiopatia ipertensiva, arteriosclerosi coronarica diffusa e stato di ubriachezza, che aveva influito negativamente con i farmaci somministrati. Il secondo motivo è inammissibile perché, in presenza di doppia conforme sulla ricostruzione fattuale, non è dimostrata la difformità tra le decisioni di merito richiesta per denunciare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; inoltre, non è individuato un fatto storico decisivo omesso, ma si sollecita una diversa valutazione delle prove. Anche la mancata rinnovazione della CTU rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile nella fattispecie, dato che dalle ragioni della decisione emergeva l’irrilevanza o superfluità dell’indagine richiesta. I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare a ciascun controricorrente € 2.500 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Detta indicazione non è richiesta per ragioni puramente formali, ma è necessaria per individuare le ragioni di doglianza e i limiti entro cui dovrà e potrà muoversi il sindacato di legittimità.
Il motivo di ricorso deve indicare le norme asseritamente violate o permettere di desumerle con chiarezza dalla sua illustrazione, perché ciò delimita le doglianze e il sindacato della Cassazione; la mancanza determina l’inammissibilità quando non sia altrimenti possibile identificare i principi invocati.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In tali circostanze, l’art. 348-ter c.p.c., comma 5, fa divieto di denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a meno che – e non è questo il caso il ricorrente non dimostri che la ricostruzione dei due gradi non era stata conforme.
Quando la sentenza d’appello conferma la ricostruzione in fatto della decisione di primo grado, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere denunciato se il ricorrente non dimostra che le ricostruzioni dei due gradi non erano conformi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Anzi, non può parlarsi neanche genericamente di “omesso esame”, posto che, nello stesso ricorso, a pag. 32, dopo aver indicato quali censure furono mosse nell’atto di appello alla sentenza di primo grado, i ricorrenti affermano “su tali censure la Corte di Appello si è espressa (…) ha disatteso le censure”.
Il motivo per omesso esame riguarda un fatto storico decisivo non esaminato, non consente di riproporre questioni già valutate né di ottenere una nuova ponderazione degli elementi probatori.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
In conseguenza della soccombenza nel giudizio di legittimità, le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, il giudice deve dare atto dell’obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza valutazioni discrezionali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
La sentenza richiama il comma 1-bis come parametro per determinare l’importo del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso; il passaggio citato nel dispositivo dispone invece l’omissione dei dati identificativi in caso di pubblicazione per finalità di informazione scientifica.
Massime di principio
- Il requisito di indicare le norme di diritto asseritamente violate non è fine a sé stesso: la censura può essere ammissibile anche senza indicazione espressa in rubrica se dall’illustrazione emergono con chiarezza le norme e i principi invocati; in mancanza di tale chiarezza, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi probatori, attività riservate al giudice di merito.
- In caso di doppia conforme sulla ricostruzione fattuale, la denuncia del vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non dimostra la difformità delle ricostruzioni dei due gradi.
- Il vizio di omesso esame richiede l’individuazione di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, il cui esame avrebbe potuto determinare un esito diverso; non ricorre quando il giudice abbia esaminato la questione e il ricorrente contesti soltanto la valutazione delle prove.
- La decisione sulla richiesta di riconvocare il consulente tecnico d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; il rigetto non è censurabile quando, dalle ragioni complessive della sentenza e dagli elementi probatori già valutati, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta.
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