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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4241/2020 del 19/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La debitrice aveva proposto opposizione contro due distinti precetti intimati dall’associazione professionale sulla base di quattro cambiali da lei emesse in favore del coniuge separato e da quest’ultimo girate. Il Giudice di pace aveva riunito le opposizioni e le aveva rigettate; il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 2078/2016 pubblicata il 10 novembre 2016, aveva riformato la decisione, accolto le opposizioni, dichiarato inefficaci i precetti e condannato l’associazione a restituire le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. Aveva inoltre rigettato la domanda dei precettanti di condanna dell’opponente per lite temeraria. Gli aventi causa dell’associazione hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con i primi due, denunciando violazione degli artt. 16, 17 e 20 della legge cambiaria, contestavano che la girata del coniuge fosse stata effettuata per l’incasso in favore del professionista: sostenevano invece che quella fosse una girata piena in loro favore e che la successiva girata per l’incasso fosse stata effettuata da loro in favore di un notaio. Con il terzo motivo denunciavano violazione dell’art. 96 c.p.c., insistendo sulla condanna dell’opponente per lite temeraria.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, senza esaminarne il merito. Il Tribunale aveva accertato che dal tenore letterale dei titoli risultava una girata del coniuge per l’incasso in favore del professionista e, in assenza di prova di un rapporto diverso, aveva ritenuto opponibile alla portatrice la compensazione fondata sui rapporti personali tra la debitrice e il girante, ai sensi dell’art. 22 della legge cambiaria. I ricorrenti contestavano tale accertamento, ma non avevano prodotto o localizzato adeguatamente le cambiali, né riprodotto in modo sufficiente il contenuto rilevante; inoltre, non avevano precisato se e dove la questione fosse stata già sottoposta ai giudici di merito, né avevano censurato adeguatamente la motivazione. Il terzo motivo è rimasto assorbito. È così rimasta ferma la decisione del Tribunale che aveva accolto le opposizioni e dichiarato inefficaci i precetti. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimata non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 22

    Sulla base di tale premessa di fatto, il tribunale ha coerentemente ritenuto, in diritto, proponibile l’eccezione di compensazione, fondata sui rapporti personali della C. con il girante P., trattandosi di girata per l’incasso (che legittima appunto l’obbligato ad opporre al portatore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante, ai sensi dell’art. 22 della Legge Cambiaria, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669).

    In caso di girata per l’incasso, l’obbligato cambiario può opporre al portatore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante, comprese quelle fondate sui rapporti personali con quest’ultimo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure non sono però, sotto tale profilo, sufficientemente specifiche, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

    La censura di un accertamento fondato sul contenuto di titoli richiede che il ricorso ne consenta la verifica, mediante adeguata indicazione della loro collocazione processuale e riproduzione del contenuto rilevante.

  • art. 96 c.p.c.

    Il motivo resta assorbito, in conseguenza del mancato accoglimento dei primi due e, quindi, della conferma dell’accoglimento dell’opposizione, che esclude la possibilità della condanna dell’opponente richiesta dai ricorrenti.

    Quando resta ferma l’accoglienza dell’opposizione ai precetti, non può essere accolta la richiesta dei precettanti di condanna dell’opponente per lite temeraria; la censura relativa all’art. 96 c.p.c. resta quindi assorbita.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti e nei limiti di legge, l’obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La girata per l’incasso consente all’obbligato cambiario di opporre al portatore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante, comprese quelle fondate sui rapporti personali intercorsi con quest’ultimo.
  • Chi contesta in cassazione l’accertamento relativo al tipo o alla collocazione delle girate su titoli deve indicare specificamente i documenti, la loro esatta collocazione nel fascicolo e il contenuto rilevante, riproducendolo in misura idonea a consentire il controllo della censura; deve inoltre precisare se e dove la questione sia stata proposta nel giudizio di merito.
  • La contestazione della ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito non è adeguatamente formulata se non individua una carenza, apparenza o insanabile contraddittorietà della motivazione e si limita a prospettare una diversa lettura di documenti non specificamente accessibili alla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damno

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