Cassazione Civile, Sentenza n. 4245/2020 del 19/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (familiari)
La controversia
Un paziente ventenne, ricoverato per forti dolori addominali e progressivo calo ponderale, fu dimesso da una struttura ospedaliera con diagnosi di grave malnutrizione e sindrome da malassorbimento, senza che fosse stata determinata la natura della patologia. Quattro giorni dopo fu ricoverato in un’altra struttura, dove gli venne diagnosticato il morbo di Crohn e fu sottoposto a terapia immunosoppressiva e nutrizione parenterale mediante catetere venoso centrale. Un’infezione della linea venosa provocò un’embolia polmonare e il decesso. I familiari convennero la struttura e i sanitari del primo ricovero, sostenendo che la mancata tempestiva diagnosi e il conseguente ritardo terapeutico avessero causato la morte. Il Tribunale di Bologna respinse la domanda per mancata prova del nesso causale e la Corte d’appello di Bologna confermò il rigetto. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, i familiari denunciarono la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, poiché la Corte d’appello aveva rilevato l’assenza di dati clinici sullo stato della malattia alla dimissione e, al contempo, affermato l’invarianza delle condizioni del paziente tra i due ricoveri; prospettarono inoltre il vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Con il secondo motivo dedussero la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando che fosse stato escluso il nesso causale senza ammettere le richieste istruttorie, compreso il supplemento di consulenza tecnica, volte ad accertare l’eventuale peggioramento delle condizioni del paziente nel periodo tra i ricoveri. Il terzo motivo, non esaminato perché assorbito, non è ulteriormente specificato nel testo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in ragione della doppia conforme, ma ha accolto il primo e il secondo motivo nei limiti indicati. Ha rilevato che l’affermazione della Corte d’appello circa l’invarianza delle condizioni del paziente era inconciliabile con la constatazione che mancavano dati clinici idonei a stabilire se, alla dimissione, la malattia fosse stabile o peggiorata: il contrasto irriducibile integra violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha inoltre osservato che la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto la potenziale rilevanza probatoria dei dati clinici mancanti, ma aveva negato il supplemento di consulenza che avrebbe potuto contribuire ad acquisirli. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Si tratta di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che dà luogo alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
La motivazione è nulla quando contiene un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire di comprendere coerentemente le ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La nullità processuale per vizio della motivazione è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, quando la motivazione è mancante, apparente o inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione, anche per un contrasto irriducibile tra affermazioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Pur potendosi, infatti, censurare in via generale dinanzi a questa Corte il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01), nel caso di specie tale censura è preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., dalla presenza di una c.d. “doppia conforme”.
La censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è preclusa, in presenza della doppia conforme e nei presupposti richiamati dalla Corte, anche quando si deduce un contrasto tra affermazioni della motivazione.
art. 115 c.p.c.
La Corte d’appello ha escluso la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera citati in giudizio osservando che: – la causa ultima della morte è da ravvisarsi nell’infezione insorta a seguito della sottoposizione del paziente a nutrizione parenterale tramite catetere venoso centrale (CVC); – tale trattamento si sarebbe dovuto comunque attuare, anche nel caso in cui al Gi. fosse stato tempestivamente diagnosticato il morbo di Crohn; – non vi sarebbe quindi alcuna evidenza, neppure applicando il criterio del “più probabile che non”, della circostanza che l’omessa diagnosi abbia concorso a determinare la morte del paziente.
La censura relativa all’art. 115 c.p.c. è stata accolta nei limiti in cui la valutazione dell’assenza di prova del nesso causale si fondava su una ricostruzione motivazionale contraddittoria e sulla mancata acquisizione di elementi istruttori riconosciuti come potenzialmente rilevanti; la Corte non ha stabilito autonomamente la sussistenza del nesso causale.
art. 116 c.p.c.
Per altro verso, l’affermazione secondo cui i dati clinici, in concreto mancanti, “sarebbero stati rilevanti sul piano probatorio attesa la loro natura oggettiva e scientifica” si pone in contrasto con la decisione di non dar luogo al supplemento di perizia che, per l’appunto, avrebbe potuto – quantomeno in ipotesi – consentire l’acquisizione di quegli elementi informativi il cui potenziale rilievo, ai fini della decisione, è ammesso dalla stessa corte territoriale.
La valutazione probatoria non può fondarsi su una premessa che riconosce la potenziale rilevanza di dati clinici mancanti e, al tempo stesso, escludere senza coerenza l’integrazione istruttoria idonea, almeno in ipotesi, ad acquisirli.
art. 348-ter c.p.c.
Pur potendosi, infatti, censurare in via generale dinanzi a questa Corte il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01), nel caso di specie tale censura è preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., dalla presenza di una c.d. “doppia conforme”.
La doppia conforme preclude, nel caso esaminato, la deduzione del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; resta distinto il controllo sulla nullità della motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- La motivazione è nulla quando presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da renderla inidonea a esplicitare in modo comprensibile le ragioni della decisione.
- Se la decisione sull’esistenza o meno del nesso causale dipende dall’invarianza delle condizioni cliniche nel tempo, non è coerente affermare tale invarianza quando il giudice riconosce che mancano dati clinici idonei a stabilire lo stato della malattia nel periodo rilevante.
- La valutazione di irrilevanza o superfluità di una richiesta di riconvocazione del consulente o di supplemento di consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il diniego non è censurabile per la sola mancanza di una motivazione espressa se la complessiva motivazione rende evidente, sulla base delle prove acquisite, l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine. La decisione qui impugnata è stata cassata perché aveva riconosciuto la potenziale rilevanza dei dati clinici mancanti e, insieme, negato l’integrazione per acquisirli.
- In presenza di doppia conforme, la censura motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è preclusa nei termini indicati dalla legge; resta deducibile la nullità processuale per motivazione mancante, apparente o affetta da un contrasto irriducibile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
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