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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4247/2020 del 19/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

L’avvocato aveva svolto attività professionale per il condominio nel giudizio definito in primo grado dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 5826/2014 e in appello dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 4007/2015. Aveva chiesto cumulativamente, con il procedimento speciale previsto per la liquidazione dei compensi forensi, il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni svolte in entrambi i gradi. Con ordinanza del 15 giugno 2018, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente il giudice di secondo grado, ossia quello che aveva conosciuto per ultimo della controversia e poteva valutare unitariamente l’attività svolta. L’avvocato ha proposto regolamento di competenza con un unico motivo, sostenendo che tale soluzione fosse incompatibile con la sentenza delle Sezioni Unite n. 4485/2018 e che, quando le prestazioni sono state rese davanti a uffici giudiziari diversi, occorresse proporre domande autonome davanti a ciascun giudice adito per il processo.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso e dichiarato competente la Corte d’appello di Napoli. Hanno chiarito che, quando l’avvocato agisce con il procedimento speciale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 per ottenere cumulativamente i compensi relativi all’attività svolta in più gradi o fasi dello stesso giudizio in favore del medesimo cliente, la competenza spetta all’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. La domanda cumulativa costituisce la regola; domande separate davanti ai diversi uffici sono ammesse in via residuale soltanto se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Le Sezioni Unite hanno inoltre escluso che, per individuare il giudice competente nel procedimento speciale, si debbano combinare i criteri dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 con quelli dell’art. 637 c.p.c. Le spese del regolamento di competenza sono state compensate per la novità delle questioni. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, D.Lgs. 150/2011

    Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, come modificato dalla lett. a) del comma 16 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.

    Per la domanda cumulativa di compensi relativi all’attività svolta in più gradi o fasi dello stesso giudizio, la competenza spetta all’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.

  • art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794

    Il suddetto adeguamento comporta quindi che, come regola generale, nel procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28 (come modificato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 14 e 34) in caso di attività professionale svolta dall’avvocato in più gradi e/o fasi di un giudizio in favore del medesimo cliente la domanda per i relativi compensi deve essere proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo della controversia.

    La domanda per i compensi relativi a prestazioni professionali rese in più gradi o fasi dello stesso giudizio va proposta unitariamente davanti al giudice collegiale che ha conosciuto per ultimo della controversia; la tutela frazionata è residuale, se sussiste un interesse oggettivamente valutabile.

  • art. 637, commi 1 e 3, c.p.c.

    Infatti, il sistema delineato dal nuovo testo della L. n. 794 del 1942, art. 28 prevede due procedimenti per il recupero nei confronti del cliente dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività svolta nei giudizi civili: quello di cui agli artt. 633 c.p.c. e segg. e il procedimento speciale disciplinato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14).

    I criteri di competenza previsti dall’art. 637 c.p.c. per il procedimento monitorio non si applicano per individuare il giudice competente quando l’avvocato sceglie il procedimento speciale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011; i due procedimenti restano distinti.

  • art. 12 preleggi

    Con tale orientamento si è quindi giunti ad attribuire in via giurisprudenziale natura inderogabile alla competenza (all’epoca del Capo dell’ufficio giudiziario), oltretutto sulla base di una interpretazione esclusivamente letterale dell’art. 28 cit. effettuata senza indagare – come prescrive l’art. 12 preleggi l’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica (vedi, per tutte: Corte Cost., sentenza n. 223 del 1991) ai quali va aggiunto il canone preferenziale dell’interpretazione conforme a Costituzione, rinforzato dal concorrente canone dell’interpretazione non contrastante con la normativa UE nonchè con la CEDU (vedi, per tutte: Corte Cost., sentenza n. 206 del 2015).

    L’interpretazione della disciplina deve considerare l’intenzione del legislatore attraverso criteri logico-sistematici e teleologici, oltre al canone dell’interpretazione conforme a Costituzione e non contrastante con il diritto dell’Unione e la CEDU.

  • art. 54, comma 4, lett. a), L. 69/2009

    Il rispetto di tale ultimo principio è alla base anche della risposta che qui viene fornita al quesito proposto nell’ordinanza di rimessione, nel senso indicato dalla prima delle soluzioni alternative prefigurate (“resti impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per le attività svolte in più gradi in un unico processo dinanzi al giudice che ha conosciuto per ultimo la controversia”).

    La disciplina introdotta in attuazione della delega deve rispettare il principio di invarianza delle competenze; tale principio sostiene la continuità della possibilità di proporre unitariamente la domanda davanti al giudice che ha conosciuto per ultimo della controversia.

  • art. 24 Cost.

    Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (vedi, per tutte: Corte Cost. sent. n. 281 del 2010) l’applicazione dei principi del giusto processo comporta che, per assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., in coerenza con l’art. 6 della CEDU, devono essere evitati i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda e comunque si deve dare una risposta, possibilmente celere, alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente.

    La tutela effettiva del diritto di difesa e i principi del giusto processo richiedono di evitare la frammentazione processuale della medesima vicenda e di fornire una decisione di merito esauriente, possibilmente celere.

  • art. 6 CEDU

    Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (vedi, per tutte: Corte Cost. sent. n. 281 del 2010) l’applicazione dei principi del giusto processo comporta che, per assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., in coerenza con l’art. 6 della CEDU, devono essere evitati i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda e comunque si deve dare una risposta, possibilmente celere, alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente.

    La garanzia del giusto processo, in coerenza con l’art. 6 CEDU, depone per evitare frazionamenti della tutela riferiti alla stessa vicenda e per una risposta giudiziale esauriente e, se possibile, celere.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando l’avvocato, con il procedimento speciale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, chiede cumulativamente al cliente i compensi per prestazioni rese in più gradi o fasi dello stesso giudizio, la competenza spetta all’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
  • La proposizione unitaria della domanda per compensi relativi a più gradi o fasi del medesimo giudizio è la regola. Domande autonome davanti ai singoli uffici sono ammesse in via residuale soltanto se il creditore ha un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
  • Nel procedimento speciale di liquidazione dei compensi forensi, i criteri di competenza del procedimento monitorio previsti dall’art. 637 c.p.c. non si combinano con quelli dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011: la competenza va individuata secondo la disciplina propria del procedimento scelto.
  • L’interpretazione della disciplina della competenza deve rispettare l’invarianza delle competenze perseguita dalla legge delega e considerare i criteri logico-sistematici e teleologici, evitando soluzioni che moltiplichino i giudizi sulla medesima vicenda senza un interesse oggettivamente apprezzabile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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